Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione 15 sentenza n. 5526 depositata il 27 settembre 2019
Non sanzionabilità delle violazioni meramente formali
La violazione per tardiva comunicazione della variazione IVA è formale e non punibile qualora non arrechi pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo
FATTO
Agenzia delle Entrate appellante e resistente in primo grado, impugna e chiede la riforma della sentenza n. 196/3/13, pronunciata il 21.1.2013 dalla CTP di Ragusa Sezione III, le cui motivazioni sono state depositate il successivo 27.5.2013, con cui era stato accolto il ricorso avverso l’irrogazione di sanzione amministrativa a carico di XXXX, in relazione alla tardiva comunicazione della variazione dati IVA. La sentenza impugnata, accoglieva il ricorso, ritenendo come il ritardo non avesse recato alcun pregiudizio all’azione di accertamento tributario non incidendo sul debito erariale.
Con l’atto d’impugnazione, l’appellante insisteva nelle argomentazioni di diritto già svolte in primo grado che si sostanziavano nella difficoltà sull’accertamento che era derivato dalla tardiva ricognizione dei dati IVA da parte della contribuente. XXX S.r.l., ritualmente citata, restava contumace;
ed infatti, avendo eletto domicilio presso il suo procuratore e non avendo quest’ultimo comunicato la variazione del suo studio professionale, la notifica deve intendersi perfezionata con l’invio dell’atto al domicilio eletto e mai modificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l’appello è infondato e va rigettato.
Nel settore tributario, il principio di proporzionalità., tramandato dalla normativa EU, ha assunto peculiare valenza in ambito sanzionatorio , trovando piena esplicazione nell’art. 10 del cd. Statuto del contribuente, laddove sancisce la regola di non punibilità delle violazioni meramente formali. A riguardo la Suprema Corte ha chiarito che la violazione formale non punibile, ossia la violazione meramente formale, deve rispondere a due concorrenti requisiti:
a) non deve arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo;
b) non deve incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo (Sez. T, n. 5897/2013, Perrino, Rv. 625953-01). Orbene quanto al requisito di cui al punto b) la sua ricorrenza pacificamente ammessa dalla stessa parte appellante. In relazione al punto a), invece, le argomentazioni di Agenzia delle Entrate sono del tutto generiche e non spiegano, in concreto, come il modesto ritardo nella comunicazione dei dati (dieci giorni, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, senza trovare smentita nell’atto di appello), possa avere determinato un pregiudizio all’azione di accertamento, secondo un Proc. n. 754/2014 principio di buona fede nell’interpretazione delle relazioni con la PA che deve governare la materia. Ne deriva, dunque, la conferma della sentenza impugnata, con il rigetto dell’appello. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione XV, definitivamente pronunziando, rigetta l’appello proposto da Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza n. 196/3/13, della CTP di Ragusa Sezione III. Nulla sulle spese.