Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. n. 5, sentenza n. 624 depositata il 30 giugno 2023
In assenza di un vincolo di natura giuridica sul bene immobile, la mera disponibilità materiale del bene stesso non costituisce presupposto per l’attribuzione della soggettività passiva ai fini Imu
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. X del 24 ottobre 2018, relativo all’anno d’imposta 2014, il Comune di Capraia e Limite, ha contestato alla società I. S.p.A. il pagamento dell’IMU, relativamente ad un immobile acquistato nel 2008 e concesso in leasing alla società B. L. S.p.A., in virtù di un contratto risolto anticipatamente il 20 dicembre 2013, per inadempimento del locatario. Nonostante la risoluzione, l’utilizzatore del bene non ha provveduto alla riconsegna dello stesso alla Banca proprietaria.
La somma richiesta è risultata pari ad E. 10.206,00, di cui E. 5.069,00 a titolo di IMU ed E. 5.069,00 a titolo di sanzioni, oltre voci accessorie.
La società I. S.p.A., non ritenendo di essere soggetto passivo dell’imposta, in considerazione del fatto che il bene non era stato riconsegnato alla proprietaria, ha impugnato il predetto avviso davanti alla C.T.P. di Firenze che, con sentenza n. 555 del 2019, ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 11 febbraio 2020, la società I. S.p.A. ha appellato la citata sentenza n. 555/2019 per i seguenti motivi:
il presupposto dell’imposta è il possesso degli immobili e, nel caso di specie, la società proprietaria non aveva il possesso del bene;
la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19166 del 2019, in un caso analogo di risoluzione anticipata di un contratto di leasing senza riconsegna del bene, ha riconosciuto le ragioni della società di leasing;
in ogni caso non sono dovute le sanzioni, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali in materia.
Il Comune di Capraia e Limite si è costituto con memorie del 6 aprile 2020, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo che l’asserito contrasto giurisprudenziale si è definitivamente risolto con varie sentenze della Corte di Cassazione, successive a quella richiamata dall’appellante, che hanno affermato in modo univoco che il soggetto passivo ai fini IMU, in caso di contratto di leasing risolto anticipatamente, ma senza formale riconsegna del bene, è il proprietario dell’immobile.
Nell’odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e deve essere respinto.
In primis merita precisare che l’immobile di cui si discute non è un fabbricato, bensì un terreno edificabile, incustodito e di libero accesso, come comprovato dal Comune con varia documentazione.
Occorre, inoltre, ricordare che, in base all’art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, i “soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
Da tale disposizione si ricava che il soggetto passivo dell’imposta è l’utilizzatore, finché è in vigore il contratto di leasing, mentre, a seguito della cessazione del contratto, anche anticipatamente rispetto alla data prevista, il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta ritorna ad essere il proprietario del bene.
L’individuazione del soggetto passivo dell’IMU per un bene immobile ancora detenuto dall’ex concessionario, a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria, è una questione affrontata più volte dai Giudici di legittimità, nel senso sopra ricordato.
Con l’ordinanza n. 10400 del 31 marzo 2022 la Cassazione Civile, Sez. VI, ha affermato che “In base al disposto di cui al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente” (così, tra molte conformi, Cass. Sez. 6, ordinanza n. 418 del 2021; v. altresì Cass. Sez. 5, ordinanza n. 22541 del 2021; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 585 del 2021; Cass. Sez. 5, sentenza n. 29973 del 2019; Cass. Sez. 5, sentenza n. 25249 del 2019; Cass. Sez. 5 sentenza n. 13793 del 2019)”.
Ancora più recentemente, con ordinanza n. 33534 del 15 novembre 2022 e con sentenza n. 36078 del 9 dicembre 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito tale principio, chiarendo che, per l’attribuzione della soggettività passiva ai fini IMU, non rileva la materiale disponibilità del bene immobile bensì l’esistenza di un vincolo giuridico sullo stesso, al venir meno del quale viene meno anche la soggettività passiva in capo all’utilizzatore.
Quanto sopra costituisce un principio di diritto consolidato della Suprema Corte di Cassazione, che questo Collegio condivide, e che è stato affermato anche dai giudici di prime cure con l’impugnata sentenza n. 555 del 2019 della C.T.P. di Firenze che, pertanto, merita di essere confermata.
La sentenza n. 19166 del 17 luglio 2019 della Cassazione, citata dalla contribuente, che, in caso di locazione finanziaria, individua il passaggio della titolarità passiva ai fini IMU alla data della riconsegna del bene, oltre a costituire una pronuncia isolata, è stata seguita da numerosi e conformi pronunciamenti, che escludono un contrasto fra giudicati e rendono univoco e granitico il seguente principio di diritto: in caso di risoluzione del contratto di leasing, grava sul proprietario il pagamento dell’IMU, anche in caso di mancata consegna del bene da parte dell’utilizzatore.
L’appello, pertanto, va respinto e confermata la decisione di primo grado, che ha affermato la legittimità dell’atto in questione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana respinge l’appello di I. S.p.A. e condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in E. 1.500,00.
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