COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA – Sentenza 22 luglio 2020, n. 530
Tributi – IMU – Soggetto passivo – Immobili concessi in leasing – Soggettività passiva del locatario fino alla riconsegna degli immobili al locatore
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso alla CTP di Firenze, è stato impugnato l’avviso di accertamento in epigrafe indicato, con il quale è stato richiesto al locatore finanziario M. C. I. s.p.a. il pagamento dell’IMU con interessi e sanzioni relativamente a due immobili concessi in leasing e non ancora riconsegnati alla società medesima nell’anno in considerazione, chiedendosene l’annullamento perché l’obbligazione al pagamento dell’imposta passerebbe al locatore soltanto dopo la riconsegna comprovata dal relativo verbale.
2. Avendo resistito al ricorso il Comune in epigrafe, la CTP ha accolto il ricorso con compensazione di spese, sul rilievo che la soggettività passiva del locatario ai fini IMU relativamente agli immobili dati in leasing perdura fino alla riconsegna degli immobi al locatore.
Ha proposto appello il Comune per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza impugnata per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011; 3) errata applicazione dell’art. 1, comma 672, della Legge 147/2013.
3. Ha resistito all’appello la contribuente con controdeduzioni datate 27 dicembre 2019, illustrate con memoria datata 16 giugno 2020 nella quale è stata prospettata in via subordinata questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del d.lgs. 23/2011, ove, in denegata ipotesi, interpretato nel senso che tale norma attribuirebbe la soggettività d.lgs. 23/2011 passiva IMU alla società di leasing a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria senza che l’impresa finanziatrice abbia ottenuto la restituzione dell’immobile locato.
Considerato in diritto
L’appello è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono in relazione all’elencazione dei motivi sopra riportata.
1) La censura di insufficiente motivazione risulta irrilevante, poiché al giudice di secondo grado non è attribuito un mero potere cassatorio della sentenza gravata, avendo l’appello natura di mezzo di impugnazione con effetto devolutivo della cognizione della controversia nell’ambito derivante dal contenuto del gravame.
2) Ad avviso del Collegio, l’art. 9 del d.lgs. 23/2011 deve interpretarsi, secondo il necessario criterio di adeguatezza alla Costituzione, nel senso che la soggettività passiva ai fini IMU passa dal locatario al locatore finanziario soltanto con la riconsegna dell’immobile oggetto di leasing. Vero è che sul punto risultano di recente emesse pronunce contrastanti della Suprema Corte: le nn. 13793/2019, n. 25249/2019, n. 29973/2019, secondo cui la soggettività in questione passa con la risoluzione o la scadenza del contratto di leasing; e la n. 19166/2019, secondo cui detta soggettività passa solo con la riconsegna dell’immobile.
Ciò posto, questa Commissione ritiene di adeguarsi a tale secondo orientamento di legittimità, perché la statuizione di cui al la sentenza n. 19166/2019 appare più aderente:
a) ai principi di cui all’art. 53 Cost. (imposizione secondo la capacità contributiva), in quanto – posto che secondo il citato art. 9 la soggettività passiva IMU non è riservata sempre al titolare del diritto di proprietà ma anche ai titolari di alcuni di ritti (reali o personali) di godimento – attribuisce tale soggettività a chi, secondo la causa del contratto di leasing, ha in qualità di locatario il vero e proprio dominio utile sull’immobile lasciando al locatore limitatissimi diritti sul bene (cfr. Cass. 3362/2014) ;
b) ai principi di cui all’art. 3 Cost. (divieto di disparità di trattamento), in quanto non differenzia il trattamento normativo tra il locatore finanziario che ha avuto la fortuna di ricevere tempestivamente in restituzione l’immobile, potendo così esercitare i relativi poteri in ordine allo stesso, ed il locatore finanziario che invece non può esercitarli a causa del ritardo del debitore nella riconsegna;
c) al consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di ultrattività del rapporto di locazione per tutto il periodo di mancata riconsegna nel termine dovuto (cfr. ex plurimis, ad es. Cass. 22924/2012; Cass. 519/2020);
d) al D.M. Economia e Finanze datato 30 ottobre 2012 avente natura di fonte secondaria dell’ordinamento, vincolante per la P.A. (e quindi per il Comune), che non lo può disapplicare e che il giudice può disapplicare solo se contrastante con fonti di rango superiore; D.M. che espressamente stabilisce che il dies a quo dell’onere dichiarativo ai fini dell’IMU in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria grava sul locatore dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di riconsegna, adeguandosi quindi al concetto di “durata della locazione” come definito dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato sopra sub c).
Ne consegue l ‘ infondatezza del secondo motivo di appello.
3) Conseguentemente va ritenuta l’irrilevanza del terzo motivo di gravame circa la pretesa inapplicabilità, nel caso di specie, dell’analogia tra la disciplina concernente la TASI e quella relativa all’IMU. Infatti l’applicazione analogica dell’ art. 1, comma 672, della legge 147 /2013 non appare necessaria, essendo sufficiente, per affermare che il passaggio di soggettività ai fini IMU al locatore finanziario si verifica solo alla riconsegna del bene, quanto rilevato sub 2).
2. In definitiva, l’appello deve essere rigettato.
Vista l’esistenza di orientamenti contrastanti della Suprema Corte, sussistono presupposti per la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l’appello. Compensa le spese del presente grado di giudizio.
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