CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 09 novembre 2017, n. C-552/16 – Non osta a una normativa nazionale in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta l’obbligo di liquidare l’IVA dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di scioglimento di tale società e di versarla allo Stato, purché quest’ultima non effettui più operazioni economiche a partire dal suo scioglimento