AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 settembre 2020, n. 399
Articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modifiche dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Credito di imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia colpite da eventi sismici.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA SRL (di seguito “società” o “istante”) rappresenta quanto segue.
La società, costituita nel 1990 con sede legale ed operativa ad X (n.d.r.: territorio agevolato ai sensi della disciplina agevolativa di seguito illustrata), ha come oggetto sociale la ….
Oltre ai tradizionali canali commerciali (grossisti, vendite promozionali, grande distribuzione) la società evidenzia che, da svariati anni, ha inteso sviluppare le proprie vendite attraverso una forma di vendita innovativa denominata “in store video”.
Tale sistema di vendita può essere sintetizzato come segue:
– la tipologia di vendita è rivolta principalmente a ipermercati, supermercati e a negozi situati in strade e/o luoghi di notevole passaggio;
– nei luoghi di vendita vengono posizionati dei monitor con annessi gli espositori della merce, che proiettano un filmato dimostrativo del prodotto da vendere;
– i filmati che pubblicizzano i prodotti sono brevi, ripetitivi e mono prodotto;
– i prodotti sono delle assolute novità e sempre già testati;
– la società provvede a istallare i monitor e gli espositori, che vengono concessi in comodato gratuito, e a fornire e ricercare i prodotti e i video dimostrativi, a posizionare gli articoli e, periodicamente, al controllo e al ripristino degli articoli venduti;
– il cliente dovrà ovviamente mettere a disposizione lo spazio necessario, un allaccio elettrico per il video e inserire il codice del prodotto alla cassa;
– ogni prodotto viene preventivamente sottoposto alla approvazione del cliente sia per quanto concerne la tipologia, sia per il prezzo da proporre al cliente finale;
– in media, la vendita di ogni singolo articolo ha la durata di alcune settimane e, in base ai risultati, la società decide se prolungare o interrompere l’azione;
– al termine dell’azione commerciale, tutti i prodotti invenduti vengono riacquistati dall’istante al medesimo prezzo di vendita, eliminando al cliente i rischi di invenduto.
La società puntualizza che sia i monitor che gli espositori, beni oggetto di investimento, vengono dati in comodato gratuito e sono posizionati presso le strutture di vendita al di fuori della sede aziendale.
L’istante fa presente che, negli anni, il sistema di vendita si è ampliato a tutto il territorio nazionale e gli impianti istallati (monitor più espositore) sono diventati quasi 7.000, partendo dai 100 iniziali.
Per chiarezza espositiva, la società evidenzia che i costi di acquisizione di tali beni vengono iscritti alla voce B.II.3 dello schema di Stato Patrimoniale «attrezzature industriali e commerciali» e che i beni sono utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza del comodante di fornire il proprio prodotto ai clienti finali.
Nel caso in esame, l’istante, in sede di presentazione di documentazione integrativa (acquisita con prot. n. RU 271090 del 23 luglio 2020) ha evidenziato che:
– il coordinamento di tutte le attività inerenti alla gestione aziendale è radicato nel comune di X;
– la società dispone di magazzini e depositi nel territorio agevolato per circa 3000 metri quadrati;
– in termini operativi, la preparazione del primo impianto, inteso come preparazione e montaggio dell’espositore completo di griglie, controllo ed installazione del monitor/video e prove di funzionamento avvengono ad X presso i magazzini della società;
– sono previste visite periodiche presso i punti vendita da parte dei dipendenti della società o di merchandiser esterni;
– ogni installazione è comprovata dal documento di trasporto, normalmente affidato dalla società a società di trasporto nazionali.
Ciò posto, l’istante chiede se, in relazione ai suddetti beni oggetto di investimento, possa fruire del credito di imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia colpite da eventi sismici, previsto dall’articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modifiche dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (di seguito “l’articolo 18-quater”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ritiene che i monitor e gli espositori siano attrezzature che permettono di produrre ricavi attinenti le specifiche finalità dell’azienda e, anche se istallate in comodato d’uso fuori della sede aziendale, sono agevolabili ai fini del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma previsto dal citato articolo 18-quater.
La condizione richiesta per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti di cui al citato articolo 18-quater è che tali beni strumentali siano destinati ad una struttura produttiva ubicata nei territori agevolati.
L’istante ritiene che, nel caso specifico, le attrezzature oggetto d’investimento, concesse in comodato d’uso, sono qualificabili come beni strumentali ai sensi dell’art. 43 del TUIR; esse, infatti, sono utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza del comodante di fornire ai clienti finali i propri prodotti.
A suo parere, considerato lo stretto vincolo di connessione funzionale, l’investimento in oggetto contribuisce alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato, indipendentemente dal luogo in cui le attrezzature sono installate. Al riguardo l’istante richiama i principi espressi, con riferimento alla ubicazione dei beni agevolati, con le risoluzioni 118/E del 22 dicembre 2016 e n. 9/E del 10 gennaio del 2002.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto del presente parere né la corretta modalità di rilevazione contabile dei beni oggetto d’investimento, né la sussistenza di un investimento iniziale, come definito dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che implicano valutazioni di ordine tecnico-fattuale estranee alle attività esercitabili in sede di interpello, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa in commento.
L’articolo 18-quater, nella versione attualmente vigente ha esteso, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 e del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.
Il comma 2 del richiamato articolo 18-quater ha previsto che all’agevolazione in commento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 (di seguito, anche, “articolo 1”). In particolare, l’articolo 1, modificato dall’articolo 7-quater del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2020 (cfr. articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di “beni strumentali nuovi”, vale a dire di “macchinari, impianti e attrezzature varie”, facenti parte di un “progetto di investimento iniziale” e destinati a strutture produttive ubicate in zone espressamente individuate.
Sotto il profilo oggettivo, quindi, il comma 99 definisce «agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio».
La circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, paragrafo 3, ha precisato che risultano agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti e attrezzature varie – funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale, relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punti 49 e 51, del regolamento citato).
La medesima circolare 34/E del 2016 ha altresì precisato che sono ammessi all’agevolazione i beni oggetto di investimento, strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, ovvero che devono «essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa». L’agevolazione non spetta per gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati «investimenti iniziali».
I beni agevolabili devono essere, poi, caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa; i beni, inoltre, devono soddisfare il requisito della novità, essendo esclusi dall’agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati. Ai fini della precisa individuazione dei beni agevolabili, indicati in maniera tassativa dalla norma (comma 99, articolo 1, Legge n. 208 del 2015), occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.
Con la risoluzione n. 118/E del 22 dicembre 2016, con riferimento al caso d’investimento in totem digitali, collocati in comodato al di fuori della sede aziendale, presso esercizi commerciali ubicati anche al di fuori delle zone individuate dalla disciplina agevolativa di cui al citato articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015, è stato chiarito che: «anche in conformità a quanto già illustrato per una analoga agevolazione (cfr. risoluzione n. 9/E del 10 gennaio 2002), considerato lo stretto vincolo di connessione funzionale tra Totem digitali ed elaboratori posti in sede, l’investimento in Totem digitali contribuisce alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato indipendentemente dal luogo in cui gli apparecchi terminali sono installati.
I Totem digitali, infatti, possono essere considerati come mere diramazioni della struttura produttiva aziendale, a cui sono strettamente correlati, a prescindere dalla presenza fisica degli stessi in azienda».
Nel caso prospettato dall’istante, l’investimento ha ad oggetto l’acquisto di monitor e di espositori della merce che la società commercializza, da concedere in comodato gratuito ad ipermercati, supermercati e negozi situati in strade e/o luoghi di notevole passaggio, ubicati su tutto il territorio nazionale, quindi anche al di fuori dei territori colpiti dagli eventi sismici ai quali fa riferimento il citato articolo 18-quater.
Sulla base di quanto rappresentato dall’istante, i beni oggetto d’investimento sono costituiti dai monitor ed espositori, la cui uniche funzioni, risultano, rispettivamente, quella di proiettare a circuito chiuso un video dimostrativo del prodotto in vendita e di contenere ed esporre i prodotti in vendita (che subiscono periodicamente una rotazione, con invenduto rimesso nella disponibilità dell’istante).
Pur considerando che l’acquisto dei predetti beni può, in linea di principio, incidere sulla dinamica delle vendite dei prodotti realizzati e commercializzati dall’istante (effetto tipico delle spese di pubblicità), gli stessi non possono essere considerati come diramazioni della struttura produttiva aziendale, a cui non risultano strettamente correlati, a prescindere dalla presenza fisica degli stessi in azienda.
Si tratta, infatti, di beni dotati di una propria autonomia anche al di fuori della struttura produttiva dell’impresa, circostanza che determina l’assenza di un vincolo di connessione funzionale con la struttura produttiva situata nel territorio agevolato. Alla luce di quanto sopra rappresentato, nel caso in esame, si ritiene che i monitor e gli espositori oggetto d’investimento, non potranno rientrare nell’ambito applicativo del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater.
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