Agenzia delle Entrate – Risposta n. 331 del 21 giugno 2022

Credito d’imposta locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – inapplicabilità del divieto di compensazione di cui all’articolo
31, c. 1, del decreto-legge n. 78 del 2010

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO 

La [ALFA], di seguito anche istante, sottoposta a sequestro giudiziario, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L’istante, per effetto del pagamento di canoni di locazione, ha maturato il credito d’imposta – previsto all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda) – per un importo di […] euro.

Posto che, in base all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 «A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a mille cinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento», in ragione della presenza di debiti tributari iscritti a ruolo a proprio carico, l’istante chiede di sapere se, con riferimento al credito in parola, opera il predetto divieto di compensazione.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

In sintesi, l’istante «ritiene che la società possa legittimamente compensare il credito di imposta locazioni con le ritenute lavoro autonomo e dipendenti, addizionali comunali e regionali, ritenute previdenziali INPS, Iva e imposte correnti in quanto il divieto afferisce solo ai crediti di natura erariale l’Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi del 2011, ha altresì, precisato che “ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione,                                                                                           sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione ‘erario’ del modello F24”.

Una ulteriore conferma si rinviene nella risposta all’interpello n. 451 del 1 luglio 2021 nella quale l’Agenzia in riferimento al credito di imposta investimenti ex art.1 c da 1051 a 1063 L 178/2020 ha ribadito che i crediti ai quali si riferisce l’art 38 [rectius articolo 31 n.d.r.] rispetto ai quali opera la preclusione sono quelli che nascono quando il prelievo erariale è effettuato in misura superiore al dovuto mentre i crediti agevolativi sono riconducibili ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti alla definizione di credito derivante da imposta erariale».

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

L’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima norma, un credito d’imposta commisurato all’ «ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo».

Detto credito «è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni».

Al riguardo, la circolare 6 giugno 2020, n. 14 /E ha chiarito che «Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso».

Quanto al quesito prospettato dall’istante, che concerne la possibilità di compensare il credito agevolativo in parola pur in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo a proprio carico, si osserva che, con la risposta ad interpello n. 451 pubblicata il 1 ° luglio 2021 nell’apposita sezione del sito della scrivente ( www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli- interpelli/interpelli) – nota all’istante e a cui si rinvia per ogni approfondimento – è stato chiarito che «il divieto di compensazione» previsto dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 «si riferisce esclusivamente ai crediti «relativi ad imposte erariali» qualora si sia in presenza di debiti «iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori», di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento – ed è prevista una specifica sanzione in caso di violazione del divieto – mentre, come chiarito dalla circolare n. 13/E del 11 marzo 2011, «sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso».

In altre parole, i crediti d’imposta cui si riferisce la norma sono quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di “credito derivante da imposta erariale”».

Tanto premesso, nel presupposto – non verificabile in questa sede perché non oggetto dell’istanza – che l’istante abbia le condizioni per accedere all’agevolazione sopra richiamata, anche con riferimento al credito d’imposta locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, avente natura agevolativa, non opera il divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010.

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