AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 358 del 23 giugno 2023
Credito d’imposta non energivore – Articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Riaddebito dei costi sostenuti per l’energia
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante ALFA S.r.l. partecipata congiuntamente al 50% con BETA S.p.A. ed GAMMA S.p.A. è il principale gestore dei servizi di … suburbano e regionale su ferrovia in Regione …. Il servizio ferroviario è gestito in virtù del Contratto di Servizio con Regione … relativo al periodo 2015-2020, prorogato … fino al 31.07.2023.
DELTA SPA (di seguito anche ”DELTA”), in qualità di concessionario dell’infrastruttura … regionale e locale, e la Società istante, in qualità di impresa … attiva nella gestione dei servizi di …, hanno stipulato, in data 9 novembre 2022, apposito contratto di utilizzo dell’infrastruttura … (di seguito, ”Contratto”) in relazione al periodo 11.12.2022-09.12.2023.
Gli stessi soggetti riferiscono che avevano stipulato, in data 10/12/2021, il contratto di utilizzo dell’infrastruttura … in relazione al periodo 12.12.2021-10.12.2022.
Nel regolamentare i servizi di utilizzo dell’infrastruttura …, i suddetti contratti, al punto 3.4.1 del paragrafo 3.4 dell’Allegato 2 Servizi erogati nell’ambito del contratto regolano l’uso del sistema di alimentazione per la fornitura della corrente di ….
Più nello specifico, al punto 3.4.1. Corrente di … del paragrafo 3.4 Servizi Complementari viene espressamente disposto che ”GI (Gestore delle Infrastrutture, vale a dire …) assicura la fornitura di energia elettrica per … , nella qualità e quantità necessaria per poter utilizzare la … assegnata” e specificando altresì che ”il corrispettivo dovuto da IF (impresa … vale a dire la Società istante) a GI per l’erogazione dei servizi complementari qui indicati, viene quantificato nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) del costo per l’energia per … elettrica”.
Pertanto, nell’ambito del Contratto e in applicazione della suddetta clausola, DELTA, quale intestataria delle bollette per la fornitura dell’energia elettrica per …, riaddebita analiticamente, tramite fattura, a ALFA il costo del consumo dell’energia elettrica utilizzata per la … dei … per lo svolgimento del servizio di ….
La Società, in considerazione dell’eccezionale e anomalo incremento del costo dell’energia elettrica, sebbene non risulti intestataria delle utenze elettriche, ritiene sussistere in capo alla stessa tutti i presupposti per poter beneficiare del contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.
Come noto da ultimo l’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rubricato ”Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (c.d. decreto Aiuti-bis) ha riproposto alcuni contributi straordinari attribuiti nella forma di credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, per quanto qui di interesse, per le società come l’Istante, che non rientra tra le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. ”imprese energivore”), è stato riconosciuto un credito d’imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (ossia contatori aventi potenza impegnata pari o superiore a 15 kW; cd. ”imprese non energivore”), sempre che il prezzo abbia subìto nel secondo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Con l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto Aiuti-quater) e l’articolo 1, comma 3, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (”Legge di Bilancio 2023”), il credito d’imposta de quo è stato riproposto, con modifiche, in rapporto al trimestre di riferimento, rispettivamente per un importo pari al 30 per cento in relazione al quarto trimestre 2022 e per un importo pari al 35 per cento in relazione al primo trimestre 2023.
L’istante è consapevole che con le Circolari n. 13/E/2022, n. 25/E dell’11 luglio 2022 e, infine, con la Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, sono stati resi utili chiarimenti in relazione ai contributi in commento ma l’ipotesi sottesa al caso di specie risulta ancora di dubbia interpretazione circa la spettanza o meno del credito in oggetto.
Tutto ciò rappresentato, la società istante chiede chiarimenti in ordine alla spettanza del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in esecuzione di un contratto di servizi nel quale l’utenza della fornitura sia in capo al concessionario dell’infrastruttura, la quale riaddebita, sulla base del contratto, il costo in capo al gestore del Servizio.
Con memoria integrativa RUE n.178822 del 30/5/2023, la società ha fornito ulteriori elementi utili al caso di specie, producendo, in particolare, un prospetto di riconciliazione delle fatture emesse dal fornitore di energia elettrica nei confronti di DELTA (relative ai POD riferibili all’attività svolta da ALFA) con le fatture emesse da DELTA nei confronti di ALFA (ugualmente relative ai POD riferibili all’attività svolta da ALFA), nel quale dall’importo indicato dal fornitore di energia elettrica sono stati isolati i costi analiticamente riferibili ai consumi di ALFA.
L’istante ha precisato altresì che il criterio di riaddebito non prevede il riconoscimento di alcun markup a favore di DELTA e che il riaddebito da DELTA a ALFA avviene in modo analitico considerando esclusivamente i POD riferiti all’attività svolta da ALFA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società, per le argomentazioni di seguito illustrate, ritiene che, in presenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla norma, risulterebbe irrilevante ai fini della possibilità di ottenere il contributo straordinario in oggetto l’assenza della titolarità delle utenze dell’energia elettrica per …, posto l’effettivo utilizzo e l’effettivo sostenimento dei costi per la componente energia.
Più in particolare, l’Istante ritiene che per le finalità perseguite dal contributo in oggetto ed in continuità con quanto rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare 36/E/2022 € il soggetto legittimato ad usufruire dei crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica sia colui che in ultima istanza ne sostiene l’effettivo onere economico indipendentemente dal fatto che sia il titolare del bene energivoro e sia intestatario delle relative utenze.
Infatti, nel diverso caso di immobile condotto in locazione con intestazione delle utenze in capo al locatore e poi riaddebitate analiticamente al conduttore, l’Agenzia delle entrate, nella citata Circolare 36/E/2022, ha ritenuto che ”in ordine al solo beneficio fiscale in argomento, […] i crediti l’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze”.
Conseguentemente, è parere dell’Istante che, mutatis mutandi dalla fattispecie di locazione di immobile a quella in oggetto di contratto di utilizzo dell’infrastruttura … da parte di un soggetto, nella sua qualità di concessionario dell’infrastruttura … regionale, ad un altro, nella sua qualità di impresa esercente l’attività … , che sostiene in ultima istanza l’effettivo onere economico per via del riaddebito, previsto contrattualmente, dei costi per ”la fornitura di energia elettrica per … ”, il soggetto legittimato ad usufruire dei crediti d’imposta sia proprio quest’ultimo soggetto, del pari del conduttore dell’immobile del caso rilevato nella Circ. n. 36/E/2022 citata.
Pertanto, verificati in capo al concessionario i requisiti di accesso (soggettivo e oggettivo) al beneficio, come espressamente rilevato nella citata Circolare 36/E/2022 in relazione al conduttore nel caso ivi commentato, si ritiene che non vi siano ulteriori elementi ostativi alla fruizione, nel caso di specie, del credito di imposta in oggetto in capo alla Società.
Quest’ultima, infatti, potendo dimostrare il possesso delle fatture d’acquisto dell’energia elettrica intestate al concedente, le fatture emesse dal concedente, l’atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze, nonché documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo, avrebbe maturato tutti i presupposti per usufruire del credito d’imposta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente si evidenzia che il presente parere verte sullo specifico quesito espressamente prospettato dall’Istante, relativo alla spettanza dei crediti energia nella peculiare fattispecie oggetto di istanza, e non implica né presuppone la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del suddetto contributo, né si estende a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di espressa richiesta di chiarimenti.
Tanto premesso, si ricorda che al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il legislatore ha introdotto alcune misure agevolative con i seguenti provvedimenti:
il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. ”decreto Sostegni-ter”), recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25;
il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. ”decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 2022, n. 34;
il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. ”decreto Ucraina”), recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina», convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 2022, n. 51;
il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. ”decreto Aiuti-bis”), recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. ”decreto Aiuti-ter”), recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. ”decreto Aiuti-quater”), recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;
la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (”legge di bilancio 2023”), recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. ”decreto Bollette”), convertito con la legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» che ha ulteriormente prorogato le predette misure con riferimento al secondo trimestre 2023.
I chiarimenti in merito ai predetti benefici sono stati forniti con le circolari n. 13/E del 2022, n. 20/E del 2022, n. 25/E del 2022 e n. 36/E del 2022 cui, per quanto non diversamente specificato in questa sede, si rinvia.
Tanto premesso, facendo riferimento al caso concreto descritto dalla società che si qualifica come impresa ”non energivora” si osserva quanto segue.
L’articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, dispone che ”alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione é stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, é riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.
Con la circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, paragrafo 5.1 sono stati forniti chiarimenti, tra l’altro, sulla spettanza del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel caso in cui un soggetto sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze.
Coerentemente con i chiarimenti forniti, si ribadisce che nel caso in cui vi sia un riaddebito del costo per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, i crediti d’imposta maturati possono essere fruiti dall’impresa alla quale vengono riaddebitati i costi, pur non essendo questa intestataria del POD, a condizione che il riaddebito sia tale da generare in capo ad essa un effettivo onere economico connesso dell’incremento del costo dell’energia elettrica.
Nel caso in esame, sulla base di quanto dichiarato dall’interpellante, in questa sede assunto acriticamente nel presupposto della veridicità ed esaustività delle informazioni fornite, il riaddebito da DELTA a ALFA avviene in modo analitico, isolando dall’importo indicato dal fornitore di energia elettrica i costi analiticamente riferibili ai consumi di ALFA, considerando esclusivamente i POD riferiti all’attività svolta da quest’ultima e senza l’applicazione di alcun markup a favore del concessionario dell’infrastruttura.
Sussiste, quindi, una correlazione diretta tra l’incremento del costo dell’energia sostenuto dall’intestatario dell’utenza e l’incremento del costo attribuito a ALFA, tale da individuare in quest’ultimo il soggetto su cui grava, per effetto del riaddebito anzidetto, l’onere economico della spesa per l’energia elettrica ed al quale, quindi, spetta il credito d’imposta in questione.
I chiarimenti sopra riportati sono estensibili alle successive analoghe disposizioni introdotte dagli atti normativi richiamati in premessa, i quali hanno di fatto ”prorogato” l’agevolazione in commento.
Si ricorda, infine, che, come già sopra evidenziato, il presente parere viene reso sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, assunte così come illustrate nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità, esaustività e completezza; pertanto, i suoi effetti non si estendono a questioni diverse da quelle in relazione alle quali è stato formulato espressamente il quesito da parte della società istante, ivi compresa la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la fruizione dei crediti d’imposta in questione. Su tali profili, quindi, restano impregiudicati i poteri di controllo da parte dell’Amminis… finanziaria.
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