Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” contiene le seguenti novità:
- con l’art. 1 del decreto lavoro viene istituito l’Assegno di inclusione, con tale strumento si è voluto dare un sostegno economico alle famiglie con ISEE fino a 9360 euro (maggiorato in caso di presenza di minorenni) e con componenti “fragili” (minori , disabili, over 60). Il suddetto strumento di sostegno, ai sensi dell’articolo 13 comma 1, sostituirà da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza , con obbligo lavorativo per i cosiddetti “occupabili”
- per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari il cui ISEE non supera i 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione è stato previsto l’istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro dal 1° settembre 2023.
- Taglio del cuneo fiscale nella misura del 4 % per il solo periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, riducendo i contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che quindi sommati ai precedenti esoneri contributivi si giunge ad una mira pari:
- al 6% complessivo della retribuzione imponibile per i dipendenti con reddito fino a 35mila euro;
- al 7% complessivo della retribuzione imponibile per i dipendenti con reddito fino a 25mila euro;
- l’articolo 40 del d.l. n. 48/2023 ha disposto la modifica, per il solo periodo d’imposta 2023, del soglia, per i fringe benefits esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche) aumentandola a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli;
- con l’articolo 14 del decreto in commento si procede al rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e con l’articolo 18 si è ampliata la tutela contro gli infortuni per studenti e lavoratori della scuola con previsione di risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro
- con l’articolo 24 del decreto legge n. 48/2023 si è modificata la disciplina del contratto di lavoro a termine, con durata oltre i 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi bei casi:
- previsti dai CCNL
- per esigenze economiche organizzative delle imprese;
- sostituzione di lavoratori assenti.
- il d.l. n. 48/2023 prevede una serie di incentivi alle assunzioni:
- per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023 (articolo 28)
- per datori di lavoro che assumono percettori di assegno di inclusione (esonero contributivo del 100% per 12 mesi(art. 10)
- per datori di lavoro. ai sensi dell’art. 27 del d.l. n. 48/2023, che assumono giovani NEET under 30 iscritti al programma Incentivo Occupazione Giovani (contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure in vigore).
- l’aumento del numero delle rate per il pagamento dei debiti contributivi dalle attuali 24 a 60 rate mensili;
- l’articolo 37 del d.l. n. 48/2023 statuisce l’aumento del limite di utilizzo dei voucher a 15.000 euro annui per i soli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento;
- con l’articolo 23 del d.l. n. 48/2023 viene disposta la riduzione delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali che potranno essere rimodulate non più «da euro 10.000 a euro 50.000» bensì «da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso».