Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” contiene le seguenti novità:

  • con l’art. 1 del decreto lavoro viene istituito l’Assegno di inclusione, con tale strumento si è voluto dare un sostegno economico  alle famiglie  con ISEE fino a 9360 euro (maggiorato in caso di presenza di minorenni)  e con componenti “fragili” (minori , disabili, over 60). Il suddetto strumento di sostegno, ai sensi dell’articolo 13 comma 1, sostituirà da  gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza , con obbligo lavorativo per i cosiddetti “occupabili”
  • per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari il cui ISEE non  supera i 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per  accedere  all’Assegno di inclusione è stato previsto l’istituzione del Supporto per  la formazione e il lavoro dal 1° settembre 2023.
  • Taglio del cuneo fiscale nella misura del 4 %  per il solo periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, riducendo i contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che quindi sommati ai precedenti esoneri contributivi si giunge ad una mira pari:
    •  al 6% complessivo della retribuzione imponibile per i dipendenti con reddito fino a 35mila euro;
    • al 7% complessivo della retribuzione imponibile per i dipendenti con reddito fino a 25mila euro;
  • l’articolo 40 del d.l. n. 48/2023 ha disposto la modifica, per il solo periodo d’imposta  2023, del soglia, per i fringe benefits esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche) aumentandola a 3.000 euro  per i   lavoratori  dipendenti con figli;
  • con l’articolo 14 del decreto in commento si procede al rafforzamento delle  regole di sicurezza sul lavoro e con l’articolo 18 si è ampliata la tutela contro gli infortuni  per studenti e lavoratori della scuola con previsione di risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro 
  •  con l’articolo 24 del decreto legge n. 48/2023 si è modificata la disciplina del contratto di lavoro a termine, con durata oltre i 12 mesi fino a un massimo di  24 mesi bei casi:
    • previsti dai CCNL 
    • per esigenze economiche organizzative delle imprese; 
    • sostituzione di lavoratori assenti.
  • il d.l. n. 48/2023 prevede una serie di incentivi alle assunzioni: 
    •  per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023 (articolo 28)
    • per datori di lavoro che assumono percettori di assegno di inclusione (esonero contributivo del 100% per 12 mesi(art. 10)
    • per datori di lavoro. ai sensi dell’art. 27 del d.l. n. 48/2023, che assumono giovani NEET under 30 iscritti al programma  Incentivo Occupazione Giovani (contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure  in vigore).
  • l’aumento del numero delle rate per il pagamento dei debiti contributivi  dalle attuali 24 a 60  rate mensili;
  • l’articolo 37 del d.l. n. 48/2023 statuisce l’aumento del limite di utilizzo dei voucher a 15.000 euro  annui per  i soli utilizzatori che operano nei settori dei congressi,  delle  fiere,  degli  eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento;
  • con l’articolo 23 del d.l. n. 48/2023 viene disposta la riduzione delle sanzioni amministrative  in  caso  di omesso versamento delle ritenute previdenziali  che potranno essere rimodulate non più «da  euro  10.000  a  euro  50.000»   bensì  «da  una  volta  e  mezza  a  quattro  volte  l’importo omesso».