DECRETO-LEGGE n. 104 del 10 agosto 2023 (Decreto Asset e investimenti)
Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
Capo I
Misure urgenti a tutela degli utenti
Art. 1
Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali
1. La fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, è vietata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole;
b) avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo.
2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le violazioni di cui al comma 1. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni si applica l’articolo 27, commi da 1-bis a 15 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), è considerata pratica commerciale scorretta l’utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell’utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio al comportamento economico dell’utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.
5. All’articolo 47, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 206 del 2005, dopo le parole: «fatti salvi» sono aggiunte le seguenti: «l’articolo 49, comma, 1 lettera e-bis), quando il processo decisionale automatizzato è basato sulla profilazione web dell’utente, o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni,».
Art. 2
Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili
1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l’amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Se l’amministrazione si avvale della facoltà di cui all’articolo 16, paragrafo 9, del predetto regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell’offerta.
Art. 3
Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma
1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all’attuazione del decreto di cui all’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:
a) l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purchè in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge n. 21 del 1992;
b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all’articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992.
2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all’articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2.
3. Il contributo da versare ai fini dell’assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l’indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all’Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l’Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all’indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall’Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.
4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell’articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l’incentivo di cui al comma 4 per l’acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:
a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
b) ai soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.
6. La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis».
7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell’articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonchè per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell’intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 e devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all’avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all’avvio del servizio nella turnazione integrativa.
5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.»;
b) all’articolo 6, comma 3, dopo le parole: «apposita commissione regionale» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno mensile,».
10. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere a) e c) sono soppresse.
Art. 4
Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo
1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per l’erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell’isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l’acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo di cui al comma 1, nonchè le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.
3. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l’applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», e, ove non applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Capo II
Misure urgenti in materia di attività economiche
Art. 5
Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica
1. Nelle more dell’attuazione della riforma fiscale, nonchè in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l’Europa», alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.
In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
5. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo è alternativo al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d’imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
7. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da uno del Ministero dell’università e della ricerca.
8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone, ogni tre anni, all’approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonchè gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.
9. Per l’analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.
10. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34.
Art. 6
Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei
1. In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell’Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking», nell’ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonchè per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore:
a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2023, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2023, a 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.
Art. 7
Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche
1. All’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all’intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all’Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all’interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.».
2. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguati alle disposizioni dell’articolo 2, comma 1-ter del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal comma 1.
Art. 8
Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione
1. All’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «dell’iniziativa agevolata» sono inserite le seguenti: «, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003,».
Art. 9
Interventi in materia di opere di interesse strategico
1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell’ambito di programmi coordinati e finanziati dall’Agenzia spaziale italiana o dall’Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica.
2. L’approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè alle ulteriori limitazioni urbanistiche.
Art. 10
Misure urgenti nel settore della pesca
1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall’emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.
Art. 11
Misure urgenti per le produzioni viticole
1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La ripartizione dell’importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1; nel caso di domande riguardanti l’uva da vino, l’istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell’articolo 185-ter del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009.
3. La dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come finanziato annualmente ai sensi dell’articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 1 milione di euro, per l’anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 12
Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa
1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e consentire la realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, può proseguire, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento di cui al presente comma è riconosciuta, per il 2024, nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 51,2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all’articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero, della pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all’Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l’applicazione del presente comma.
3. In deroga all’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall’integrazione salariale di cui al comma 1, nell’anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuta nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l’anno 2024. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 5,8 milioni di euro per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a 5,8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l’anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. L’importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore, non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l’importo massimo mensile di euro 2.500.
5. Le società Alitalia-Sai S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l’anno 2024. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 15,3 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l’anno 2024, del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l’INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al primo periodo, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia – Società area italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l’anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Ai fini del monitoraggio della spesa, l’INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 1,3 milioni di euro per l’anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l’anno 2029 si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2025, 1,0 milioni di euro per l’anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l’anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l’anno 2024, 3,72 milioni di euro per l’anno 2025, 3 milioni di euro per l’anno 2026, 1,6 milioni di euro per l’anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l’anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.
Capo III
Disposizioni in materia di investimenti
Art. 13
Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale
1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d’investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all’importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d’investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Unità di missione «attrazione e sblocco degli investimenti» di cui al comma 1-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l’esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d’investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell’ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti concessione, di autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.
6. Il rilascio dell’autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.
L’autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d’investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell’autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto, anche ai fini dell’applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l’apposizione di vincolo espropriativo.
7. Rimane ferma in ogni caso l’applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, nonchè del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
Art. 14
Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158
1. Alla società di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, fermo restando quanto previsto all’articolo 3-bis della medesima legge n. 1158 del 1971, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Ai dirigenti e dipendenti della società di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della società di cui al comma 1, la medesima è classificata nella prima fascia del decreto attuativo di cui al predetto articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 201 del 2011 e di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. All’articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonchè i limiti di cui all’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
4. All’articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di determinare la composizione dell’azionariato della società concessionaria, il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all’articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonchè a quelle di cui all’articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell’aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.»;
c) al comma 4, al primo periodo le parole: «Al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l’anno 2023, al fine di» e il secondo periodo è soppresso.
Art. 15
Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 1331 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all’articolo 208 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Art. 16
Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali
1. All’articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l’approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all’attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera a), dell’Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per i progetti di cui al primo periodo non è richiesto il parere di cui al comma 3 del presente articolo.».
Art. 17
Misure urgenti per il trasporto pubblico locale
1. All’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;
b) al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.».
2. All’articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: «e scelto,» e le parole: «fra i funzionari dell’amministrazione dello stato in servizio» sono soppresse.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma sono attribuiti i compiti relativi alla programmazione, progettazione e affidamento, nonchè alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, nei limiti delle risorse disponibili per gli scopi. A tal fine, il predetto Commissario è autorizzato ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Gli oneri connessi a tale avvalimento sono posti a carico del quadro economico degli interventi di cui al primo periodo nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Art. 18
Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 48, comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l’articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione, della conformità urbanistica e paesaggistica, all’approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l’opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell’infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell’approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l’attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore.»;
b) all’articolo 48-bis, comma 1:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all’infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l’approvazione del progetto ferroviario.»;
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo disponga l’approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all’infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l’anno 2023 e 841 milioni di euro per l’anno 2024, sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.
A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023. Gli importi riconosciuti ai sensi del presente comma sono inseriti nell’aggiornamento del contratto di programma parte investimenti con specifica evidenza.
3. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l’anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell’Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull’avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l’anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 19
Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2, lettera a), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell’anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti:
a) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;
b) l’importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) i contenuti e le modalità di presentazione dell’istanza di cui al comma 3;
d) i criteri e i parametri per l’elaborazione della graduatoria di cui al comma 4, primo periodo, nonchè le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;
e) le procedure di erogazione monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.
3. Entro il 31 ottobre 2023, i comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, apposita istanza di accesso al fondo di cui al comma 1. Gli interventi inclusi nell’istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).
4. Entro il 15 novembre 2023, con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l’elenco degli interventi beneficiari.
5. Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell’investimento pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.
6. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le opere sono classificate sotto la voce «Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni».
7. Per le annualità 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4 e 5, sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.
8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 12,6 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9. Per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 20
Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto
1. All’articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: «, nonchè in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti», sono inserite le seguenti: «ad esclusione del settore dell’autotrasporto merci.».
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell’autotrasporto merci è soppresso.
Art. 21
Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria
1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell’ente interessato, un’anticipazione fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata.
2. L’anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell’interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L’importo attribuito è erogato all’ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell’Organo Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.
3. La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull’apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell’interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell’8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell’articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per le province e le città metropolitane, l’importo massimo dell’anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.
6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è assegnato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nella misura indicata dalla tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 22
Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti
1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.
Art. 23
Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20-quinquies:
1) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le somme iscritte nell’anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell’economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonchè di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione.»;
2) al comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Commissario è altresì autorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all’esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all’articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonchè agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all’articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n. 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l’articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»;
b) all’articolo 20-sexies, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«6-bis. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per il 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del presente articolo. Al relativo onere, pari a 149,65 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.».
Capo IV
Disposizioni finanziarie
Art. 24
Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica
1. All’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
Art. 25
Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Art. 26
Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse
1. In dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per l’anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra:
a) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
b) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
3. L’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
4. L’imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
5. L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
6. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta straordinaria, nonchè del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 27
Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo
1. All’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.».
Capo V
Disposizioni finali
Art. 28
Disposizioni finanziarie
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
TABELLA 1
(Articolo 21, comma 6)
Ente | Popolazione all’1/1/2022 | Riparto |
Palermo | 635.439 | 1.097.677 |
Catania | 301.104 | 520.136 |
Messina | 221.246 | 382.187 |
Totale | 1.157.789 | 2.000.000 |
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