DECRETO LEGISLATIVO n. 213 del 23 dicembre 2022

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo I Disposizioni generali

1. All’articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole «, anche su istanza di parte,» sono soppresse e dopo le parole «responsabilità estesa del produttore» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto»;

2) al secondo periodo, le parole «l’accettazione dei prodotti restituiti» sono sostituite dalle seguenti: «un sistema di restituzione dei prodotti dopo l’utilizzo», le parole «che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dagli stessi nonchè», e le parole «nonchè misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto» sono soppresse;

b) al comma 2, è premesso il seguente periodo: «Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui al titolo II e al titolo III del presente decreto.».

2. All’articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno una relazione», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno un piano» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno un piano» e, le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno l’entità» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno l’entità».

3. All’articolo 182-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola «del» è sostituita dalle seguenti: «derivanti dal».

4. All’articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) le parole «recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione» sono soppresse;

2) le parole «gli altri» sono sostituite dalla seguente: «i»;

3) dopo le parole «dagli imballaggi» sono inserite le seguenti: «se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione»;

b) la lettera c) è soppressa.

5. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-ter), punto 6-bis, la parola «o» è sostituita dalle seguenti: «nonchè quelli»;

b) alla lettera b-quinquies), le parole «e il riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «e di riciclaggio»;

c) alla lettera b-sexies), le parole «o i rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «e i rifiuti» e dopo le parole «e demolizione» sono inserite le seguenti: «prodotti nell’ambito di attività di impresa»;

d) dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:

«d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;».

6. All’articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-sexies, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»;

b) al comma 3-septies, dopo le parole «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate» è inserita la seguente: «(RECER)».

7. All’articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ad eccezione» sono inserite le seguenti: «dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole «in disuso» sono inserite le seguenti: «e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo».

8. All’articolo 188, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole «dell’avvenuto» sono sostituite dalle seguenti: «dell’avvio a recupero o».

9. All’articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole «istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212.»;

3) al secondo periodo dopo la parola «forestali» sono aggiunte le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonchè le modalità di versamento.»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonchè, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.»;

c) al comma 4:

1) alla lettera b), le parole «comma 3, dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis» e la parola «partecipazione» è sostituita dalla seguente: «iscrizione»;

2) alla lettera c), le parole «nonchè dei dati» sono sostituite dalle seguenti: «comprensivi dei dati di cui all’articolo 193, comma 1, lettera d),»;

d) al comma 5, le parole «comma 3, dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis del presente articolo»;

e) al comma 6, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonchè le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»;

g) al comma 7, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto».

10. All’articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «quantità prodotta» sono inserite le seguenti: «o trattata» e dopo le parole «preparazione per» è inserita la seguente: «il»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole «del suddetto decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel suddetto decreto»;

c) al comma 3, lettera a), la parola «iniziali» è sostituita dalle seguenti: «di rifiuti»;

d) al comma 6:

1) all’alinea, dopo le parole «delle seguenti modalità» sono inserite le seguenti: «, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189»;

2) alla lettera b), l’ultimo periodo è soppresso.

11. All’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell’ambito dell’affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.».

12. All’articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;

b) al comma 4, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;

c) al comma 5, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;

d) al comma 6, le parole «alle norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le norme vigenti», e dopo le parole «in materia» sono inserite le seguenti: «, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza».

13. All’articolo 193-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole «di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «di deposito».

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo II Competenze

1. All’articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «dell’articolo 178, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 177, comma 6»;

b) alla lettera r), la parola «istallazione» è sostituita dalla seguente: «installazione».

2. All’articolo 197, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «lettere d e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d e l)».

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. All’articolo 205, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole «operazioni di recupero» sono inserite le seguenti: «e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni

1. All’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, dopo le parole «deposito temporaneo» sono inserite le seguenti: «prima della raccolta» e le parole «183, comma 1, lettera m)» sono sostituite dalla seguente: «185-bis»;

b) al comma 17-bis, alinea:

1) dopo le parole «della stessa, al» sono inserite le seguenti «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell’articolo 184-ter, interoperabile con il»;

2) le parole «attraverso il Catasto telematico» e «che cura l’inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse;

3) le parole «dei seguenti elementi» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i seguenti elementi»;

c) al comma 17-ter, le parole «Catasto telematico» sono sostituite dalla seguente «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER)».

2. All’articolo 211, comma 1, alinea, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «agli articoli 208 e 210» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 208».

Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo V Procedure semplificate

1. All’articolo 214, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, attraverso il Catasto telematico» sono sostituite dalle seguenti: «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell’articolo 184-ter», le parole «che cura l’inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse, e le parole «dei seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti».

2. All’articolo 214-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole «sono avviate» sono sostituite dalle seguenti «è avviato»;

2) le parole «successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all’articolo 216» sono sostituite dalle seguenti «decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, entro i quali le province o le città metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalità indicate dall’articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo»;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 216, comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.».

3. All’articolo 216, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2016, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo II Gestione degli imballaggi

1. All’articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera bb), le parole «speciali assimilati» sono sostituite dalle seguenti: «urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2»;

b) al comma 1-bis, dopo la parola «rifiuto», sono inserite le seguenti: «regime di responsabilità estesa del produttore»,.

2. All’articolo 219, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola «I» è sostituita dalle seguenti: «Ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, i» e le parole «, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio,» sono soppresse.

3. All’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all’allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea.»;

c) il quarto periodo è soppresso.

4. All’articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole «generati dal consumo dei propri prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «riferibili ai propri prodotti» ed il segno di interpunzione «.» è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole «I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti» sono soppresse;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole «nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero secondo le modalità di cui all’articolo 198, comma 2-bis»;

c) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

5. All’articolo 221-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola «aderire» sono inserite le seguenti: «al Consorzio nazionale imballaggi e», e le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 223, comma 2»;

b) al comma 3, primo periodo:

1) alla lettera a), il segno di interpunzione «,» è sostituito dal seguente: «;»;

2) alla lettera b), dopo la parola «industriale,» sono inserite le seguenti: «comprensivo di progetto di fattibilità tecnica ed economica,»;

c) al comma 6, la parola «collettivo» è sostituita dalle seguenti «di gestione»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione di cui all’articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all’articolo 225.»;

e) al comma 9, lettera d), le parole «221, commi 6, 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «237, comma 6»;

f) al comma 12, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5 gennaio 2023».

6. All’articolo 222, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «indicate nella direttiva 2018/851/UE all’articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter)», e la parola «collettivi» è sostituita dalle seguenti: «di responsabilità estesa del produttore».

7. All’articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il quarto e il sesto periodo sono soppressi;

b) al comma 3, primo periodo, le parole «e 2» sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI, la documentazione di cui all’articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all’articolo 225»;

d) i commi 5 e 6 sono abrogati.

8. All’articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonchè di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy. Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano formulate motivate osservazioni, il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono disposte con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3:

1) alla lettera c), le parole «articoli 221, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;

2) alla lettera e), primo periodo, le parole «, anche eventualmente destinando» sono sostituite dalle seguenti: «. Destina, eventualmente,» e, dopo le parole «ai consorzi» sono inserite le seguenti: «, di cui all’articolo 223,»;

3) alla lettera e), le parole «di cui all’articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter) e d-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 219, comma 3, lettere e), f) e g)»;

4) alla lettera h), le parole «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;

d) al comma 5, alinea, primo periodo, la parola «collettivi» è sostituita dalle seguenti: «di responsabilità estesa del produttore»;

e) al comma 8:

1) al primo periodo, dopo la parola «Conai» sono inserite le seguenti: «, determinato ai sensi dell’articolo 237, comma 4,»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «nell’anno precedente», sono inserite le seguenti: «e degli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti dai propri prodotti, nonchè da quelli derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate,»;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell’attività, con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI. Quest’ultima è determinata, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.»;

f) al comma 12:

1) al primo periodo, le parole «il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «la copertura dei costi di cui al punto 1 del comma 5»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «all’articolo 223», sono inserite le seguenti: «e dai competenti sistemi autonomi di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c)»;

g) il comma 9 è soppresso.

9. All’articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea le parole «articoli 221, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;

2) alla lettera a) è premessa la parola «la» e, dopo la parola «imballaggio», sono inserite le seguenti: «attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili»;

3) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l’uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;

a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione;»;

4) alla lettera b) è premessa la parola «l’»;

5) alla lettera c) è premessa la parola «l’»;

6) alla lettera d) è premessa la parola «il»;

7) alla lettera e) è premessa la parola «la»;

b) al comma 3, dopo le parole «programma generale di prevenzione e gestione» sono inserite le seguenti: «, nonchè la relazione generale consuntiva relativa all’anno solare precedente.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’ANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.»;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti

1. All’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2, secondo periodo, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. All’articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «24 giugno 2003, n. 182», sono sostituite dalle seguenti: «8 novembre 2021, n. 197».

3. All’articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «nelle aree» sono sostituite dalle seguenti: «alle aree»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «riutilizzo,» sono inserite le seguenti: «dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti,» e le parole «ottenute dal prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «secondarie ottenute dai prodotti»;

c) al comma 6, le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», dopo le parole «del mare» sono inserite le seguenti: «e all’ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e», e le parole «e il bilancio con relazione sulla gestione relativa all’anno solare precedente, che riporti» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all’anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonchè l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell’ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione; l’accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantità di prodotti non riutilizzabili; l’accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantità di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La relazione sulla gestione relativa all’anno solare precedente, inoltre, riporta»;

d) al comma 8, dopo la parola «versato» sono aggiunte le seguenti: «in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo», e dopo le parole «sistema collettivo» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo,».

Art. 8

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegato D Elenco dei rifiuti

1. All’allegato D della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Indice. Capitoli dell’elenco» sono sostituite dalle seguenti: «Classificazione dei rifiuti.

Definizioni

Ai fini del presente allegato, si intende per:

1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;

3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;

4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;

5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;

6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;

7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

Valutazione e classificazione

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: l’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4- clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi; i limiti di concentrazione di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*); se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U; 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l’adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall’elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell’elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

Elenco dei rifiuti

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue: identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione; se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

Indice. Capitoli dell’elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonchè dal trattamento fisico o chimico di minerali;

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile;

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone;

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici;

07 Rifiuti dei processi chimici organici;

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa;

09 Rifiuti dell’industria fotografica;

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12);

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08);

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco;

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico);

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonchè dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonchè dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.».

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5.1 è inserito il seguente:

«5.2 Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.».

2. All’articolo 265 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, è ammessa l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.».

3. Alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Enti di gestione territoriale ottimale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Enti di Governo d’ambito territoriale ottimale».

Art. 10

Abrogazioni

1. All’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 3-quater il primo, il secondo e il quarto periodo sono soppressi.

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.