DECRETO LEGISLATIVO n. 27 del 23 febbraio 2023
Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al Capo III-bis.»;
b) all’articolo 4, il comma 5 è abrogato;
c) all’articolo 10:
1) al comma 1, le parole: «entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio» sono sostituite dalle seguenti: «al più tardi all’inizio»;
2) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati;
d) all’articolo 12, il comma 1-bis è abrogato;
e) dopo il Capo III, è inserito il seguente:
«Capo III-bis
Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada
Art. 12-bis
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono Stati membri non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l’accesso al mercato dell’Unione o a parti di esso.
3. Alle prestazioni transnazionali di servizi di somministrazione di conducenti non si applicano le disposizioni del presente Capo, salvo quanto previsto dall’articolo 12-sexies, comma 12, nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis, primo periodo.
Art. 12-ter
Definizioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, ai fini del presente Capo si intende per:
a) «conducente»: il lavoratore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 561/2006;
b) «trasportatore»: l’impresa di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento (CE) n. 1071/2009;
c) «gestore dei trasporti»: la persona fisica di cui all’articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 1071/2009;
d) «servizio di trasporto in transito»: servizio di trasporto svolto attraversando il territorio di uno Stato membro senza effettuare operazioni di carico o scarico merci e senza far salire o scendere passeggeri;
e) «operazione di trasporto bilaterale merci»: movimento di merci effettuato in base a un contratto di trasporto, dallo Stato membro di stabilimento di cui all’articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1071/2009, verso un altro Stato membro o un Paese terzo o da un altro Stato membro o da un Paese terzo verso lo Stato membro di stabilimento;
f) «operazione di trasporto bilaterale passeggeri»: effettuazione nell’ambito di servizi di trasporto internazionali occasionali o regolari di una delle seguenti operazioni:
1) salita passeggeri nello Stato membro di stabilimento e discesa passeggeri in un altro Stato membro o in un Paese terzo;
2) salita passeggeri in uno Stato membro o in un Paese terzo e discesa passeggeri nello Stato di stabilimento;
3) salita e discesa passeggeri nello Stato membro di stabilimento allo scopo di effettuare escursioni locali in un altro Stato membro o in un Paese terzo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009;
g) «attività aggiuntiva al trasporto bilaterale merci»: attività ulteriore di carico e scarico, o di solo carico o di solo scarico, effettuata in aggiunta a una operazione di trasporto bilaterale di merci negli Stati membri o nei Paesi terzi attraversati, con esclusione di operazioni di carico e scarico di merci effettuate in uno stesso Stato membro;
h) «attività aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri»: attività ulteriore in aggiunta a una operazione di trasporto bilaterale consistente nel far salire e scendere passeggeri ovvero di sola salita o di sola discesa effettuata, nell’ambito di un trasporto bilaterale di passeggeri, nel corso del viaggio di andata o di ritorno negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all’interno dello Stato membro attraversato;
i) «trasporto combinato»: operazioni di trasporto definite dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio.
Art. 12-quater
Regime delle esenzioni
1. Il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri di cui all’articolo 12-ter, comma 1, lettere e) ed f), anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.
2. Fino alla data di entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui una attività aggiuntiva al trasporto bilaterale merci di cui all’articolo 12-ter, comma 1, lettera g). Le attività aggiuntive possono essere due qualora a una operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento, in cui non si sia effettuata alcuna attività aggiuntiva, sia seguita altra operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento.
3. Fino alla data di entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui una attività aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri di cui all’articolo 12-ter, comma 1, lettera h), negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all’interno dello Stato membro attraversato.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, i conducenti che effettuano le attività aggiuntive di cui ai commi 2 e 3 non sono considerati in distacco nel solo caso in cui utilizzino veicoli dotati di tachigrafo intelligente.
Art. 12-quinquies
Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo
1. Alle prestazioni transnazionali di servizi di cui all’articolo 12-bis, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, commi 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto, nonchè le disposizioni dell’articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per la notifica e l’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 12-septies, comma 5, si applicano le procedure di cui al Capo IV.
3. Le prestazioni di servizi di trasporto rientrano nelle attività monitorate dall’Osservatorio di cui all’articolo 6.
Art. 12-sexies
Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente
1. Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi di cui all’articolo 12-bis, comma 1, ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all’inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
2. La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
c) l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) il numero di targa dei veicoli a motore;
g) l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.
3. Il trasportatore è tenuto ad aggiornare le informazioni di cui al comma 2, entro cinque giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento.
4. Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
5. In occasione del controllo su strada, l’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è verificato dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il conducente ha l’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in occasione del controllo su strada, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b) e c). Nei casi previsti dall’articolo 12-quater, commi 1, 2 e 3, il conducente deve conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, su carta o in formato elettronico, qualsiasi prova del trasporto internazionale pertinente che sia idonea a dimostrare l’operazione di trasporto bilaterale o le operazioni aggiuntive che danno luogo all’esenzione.
7. Il trasportatore, previa richiesta formulata dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha l’obbligo di trasmettere dopo il periodo del distacco ed entro otto settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI, le copie dei documenti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonchè:
a) la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco;
b) il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
c) i prospetti orari relativi alle attività del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.
8. Qualora il trasportatore non rispetti il termine di cui al comma 7, l’Ispettorato nazionale del lavoro o gli organi di polizia stradale possono chiedere tramite il sistema IMI l’assistenza delle autorità competenti dello Stato di stabilimento del trasportatore ai sensi dell’articolo 8.
9. Nell’ambito di una prestazione di servizi di trasporto di merci, il committente e il vettore in caso di subvezione, come definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e lo spedizioniere di cui all’articolo 1741 del codice civile, sono tenuti a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo.
10. Nell’ambito di una prestazione di servizi di trasporto di persone diversi dai servizi di linea, il soggetto che stipula o nel nome del quale è stipulato il contratto con il trasportatore, ovvero il soggetto che svolge il servizio di trasporto su incarico di altro trasportatore, è tenuto a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi previsti dal comma 1.
11. Fino all’accreditamento dei Paesi terzi sul sistema IMI, i trasportatori stabiliti in un Paese terzo sono tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui al comma 1, secondo le modalità previste dall’articolo 10, comma 1, e dai relativi decreti attuativi, e a corrispondere alle richieste di cui al comma 7, per posta elettronica. In tali casi, la copia della dichiarazione di distacco da trasmettere tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI di cui al comma 4, lettera a), è sostituita dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 1, effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 10, comma 1.
12. Nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, fermi restando gli obblighi a carico dell’agenzia di somministrazione e dell’impresa utilizzatrice previsti dagli articoli 10 e 10-bis, l’impresa di trasporto che nell’ambito di una prestazione di servizi di cui all’articolo 12-bis, comma 1, invia conducenti somministrati in Italia, è tenuta agli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. I conducenti somministrati sono tenuti al rispetto dell’obbligo di cui al comma 6.
13. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco sono conservate nel repertorio della piattaforma IMI, ai fini dei controlli, per un periodo di ventiquattro mesi.
14. Nell’attuazione delle misure di controllo, gli organi di cui al comma 8, che hanno avviato la procedura, operano in maniera da evitare inutili ritardi che potrebbero incidere sulla durata e sulle date del distacco.
Art. 12-septies
Sanzioni
1. Il trasportatore che commette la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 12-sexies, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
2. Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 12-sexies, comma 2, nonchè all’obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni ai sensi dell’articolo 12-sexies, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.
3. Il trasportatore che commette la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 12-sexies, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
4. Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi previsti dall’articolo 12-sexies, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 600. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All’accertamento delle violazioni consegue l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo fino all’esibizione della documentazione richiesta o comunque, per non più di trenta giorni, con affidamento in custodia a uno dei soggetti indicati dall’articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto compatibili.
5. Il trasportatore che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 12-sexies, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione è irrogata dall’organo di controllo di cui all’articolo 12-sexies, comma 7, che ha effettuato la richiesta.
6. Il committente, il vettore, lo spedizioniere, il contraente di cui all’articolo 12-sexies, commi 9 e 10, che non adempiono agli obblighi ivi previsti, sono soggetti alla sanzione di cui al comma 1, qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione di distacco ai sensi dell’articolo 12-sexies, comma 1, o secondo le modalità di cui all’articolo 12- sexies, comma 11.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche nei confronti del trasportatore stabilito in un Paese terzo nel caso di violazione degli obblighi ivi previsti secondo le modalità di trasmissione di cui all’articolo 12-sexies, comma 11.
8. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano al conducente che effettua servizi di trasporto per un trasportatore stabilito in un Paese terzo.
9. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Art. 12-octies
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
1. All’accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, Capo I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La notifica delle sanzioni applicate al trasportatore, ai sensi dell’articolo 12-septies, ove non già precedentemente avvenuta, si considera validamente effettuata al rappresentante legale dello stesso o a un suo delegato al ritiro del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, all’atto della sua restituzione.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ai sensi dell’articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.»;
b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). – 1. Il presente decreto disciplina i controlli sulle imprese, sui conducenti, sui veicoli e sui lavoratori mobili che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.»;
c) dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014 e di cui all’articolo 3 della direttiva 2002/15/CE.»;
d) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Organismo di coordinamento intracomunitario). – 1. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le funzioni di Organismo di coordinamento intracomunitario ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, di seguito denominato «Organismo di coordinamento». La Direzione generale:
a) concerta con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri i controlli che devono essere realizzati su strada almeno sei volte l’anno nei confronti dei conducenti e dei veicoli rientranti nell’ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, da svolgere contemporaneamente alle competenti autorità di due o più Stati membri ciascuna sul proprio territorio;
b) si rapporta con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri per concertare l’effettuazione di controlli anche nei locali delle imprese;
c) trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006, utilizzando il formulario approvato con decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione del 30 marzo 2017, e quelle di cui all’articolo 13 della direttiva 2002/15/CE, necessarie per l’elaborazione da parte della Commissione europea di una relazione biennale sull’attuazione del regolamento (CE) n. 561/2006, del regolamento (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE;
d) trasmette ogni due anni alla Commissione europea le informazioni statistiche relative all’attività di controllo realizzata su strada e nei locali delle imprese;
e) presta assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo i dati da queste ritenuti necessari in caso di infrazioni commesse in uno Stato membro con un veicolo immatricolato in Italia, non verificabili durante il controllo;
f) invia, avvalendosi del sistema di informazione del mercato interno, di seguito denominato «IMI», almeno una volta ogni sei mesi, agli organismi intracomunitari degli altri Stati membri che sono stati notificati alla Commissione, le informazioni sull’interpretazione e l’applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE, nonchè del presente decreto;
g) coordina lo scambio di informazioni, avvalendosi del sistema di informazione del mercato interno IMI, sull’interpretazione e l’applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, a seguito di richieste motivate di uno Stato membro nei termini e con le modalità indicate dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/22/CE;
h) promuove la formazione periodica degli addetti ai controlli sulla funzione di controllo e sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014;
i) applica una coerente strategia di controllo in conformità alle linee strategiche nazionali di controllo su strada e presso i locali delle imprese;
l) impartisce agli organi di controllo di cui all’articolo 3, comma 2, le direttive per assicurare l’omogenea applicazione sul territorio nazionale del sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all’articolo 11.
2. Il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniscono all’Organismo di coordinamento le informazioni e i dati pertinenti alle funzioni di cui al comma 1, dalla lettera c) alla lettera g).»;
e) dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Tavolo tecnico permanente). – 1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo di coordinamento si avvale della consulenza e del contributo specialistico del tavolo tecnico permanente, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composto da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti del Ministero dell’interno e due rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o indennità, comunque denominati.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono designati i rappresentanti del tavolo tecnico permanente e sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attribuzioni, i compiti e il funzionamento dello stesso.
Con il medesimo decreto sono individuate le modalità e i termini delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 2.»;
f) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Sistemi di controllo). – 1. L’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE viene assicurata da sistemi di controllo adeguati e regolari nei confronti dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1.
2. Gli organi preposti ai controlli sono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l’Ispettorato nazionale del lavoro.
3. L’attività di controllo è organizzata in modo che ogni anno siano effettuati almeno un numero di controlli su strada e nei locali delle imprese non inferiori al 3 per cento dei giorni di lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
4. Nell’ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 3, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.
5. Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell’articolo 1 sono pianificate e coordinate, rispettivamente, dal Ministero dell’interno e dall’Ispettorato nazionale del lavoro, conformemente alle indicazioni contenute nelle linee strategiche nazionali di controllo definite dall’Organismo di coordinamento di cui all’articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 2-bis.
6. Sono, in ogni caso, fatte salve le specifiche competenze e attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.
7. I controlli su strada relativi all’osservanza della direttiva 2002/15/CE sono limitati agli aspetti che possono essere efficacemente controllati tramite il tachigrafo e il relativo apparecchio di controllo. Un controllo approfondito dell’osservanza della direttiva 2002/15/CE può essere effettuato solo presso i locali dell’impresa.
8. La percentuale minima di controlli di cui al comma 3 può essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni della Commissione europea, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.»;
g) gli articoli 4 e 5 sono abrogati;
h) all’articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I controlli su strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche nazionali di controllo definite dall’Organismo di coordinamento di cui all’articolo 2. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l’aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che siano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell’Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo può essere concentrato su un punto della Parte A dell’Allegato I.»;
2) al comma 4, le parole: «tachigrafo se analogico o digitale» sono sostituite dalle seguenti: «tachigrafo se analogico, digitale o intelligente»;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall’Organismo di coordinamento di cui all’articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 2-bis.»;
4) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti raccoglie, con modalità telematiche, le informazioni relative alle infrazioni di cui all’Allegato III al presente decreto accertate dagli organi di controllo di cui all’articolo 3, comma 2, su strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti delle imprese di trasporto, al fine della loro registrazione nella sezione “Sanzioni” del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di cui al comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
i) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Controlli nei locali delle imprese). – 1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti secondo le linee strategiche definite dall’Organismo di coordinamento di cui all’articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 2-bis.
2. I controlli nei locali delle imprese si effettuano quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014, nonchè in base al fattore di rischio che è attribuito a un’impresa dal sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all’articolo 11.
3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati i punti elencati nella parte A e B dell’Allegato I.
4. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell’impresa e al tipo di tachigrafo se analogico, digitale o intelligente.
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall’Organismo di coordinamento di cui all’articolo 2, sentito il tavolo tecnico di cui all’articolo 2-bis.»;
l) l’articolo 8 è abrogato;
m) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Registrazione periodi di altre mansioni). – 1. La registrazione dei periodi di “altre mansioni”, quali definiti all’articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, nonché la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo e non è in grado di svolgere alcuna attività con tale veicolo, avviene secondo le modalità stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente che non provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini stabiliti negli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.
3. Alla stessa sanzione è soggetta l’impresa che non conserva le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dagli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell’articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Fino all’adozione degli atti di esecuzione di cui al comma 1, la registrazione dell’assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, allegato alla decisione 2007/230/CE.»;
n) l’articolo 10 è abrogato;
o) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Sistema nazionale di classificazione del rischio). – 1. Alle imprese di trasporto si applica il sistema nazionale di classificazione del rischio determinato sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni di cui all’Allegato III al presente decreto, commesse dalle singole imprese per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014 oppure alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE registrate nella sezione “Sanzioni” del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
2. Il sistema nazionale di classificazione del rischio calcola il fattore di rischio di un’impresa secondo i criteri e le modalità di cui alla formula comune contenuta nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione.
3. Le imprese che, nel sistema nazionale di classificazione del rischio, presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.
4. Al fine di agevolare controlli su strada mirati, i dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono accessibili a tutte le autorità competenti ad effettuare i controlli.
5. Le informazioni contenute nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono direttamente accessibili alle competenti autorità di altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, entro il termine ed in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6, secondo comma, del medesimo articolo 16.»;
p) all’articolo 12:
1) le parole: «L’Ufficio di coordinamento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «L’Organismo di coordinamento»;
2) al comma 3, le parole: «(CEE) n. 3821/85» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 165/2014»;
q) all’allegato I:
1) alla Parte A sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1. i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, ovvero i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente ovvero nella memoria dell’apparecchio di controllo in conformità dell’Allegato II e sui tabulati;
2) per il periodo di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 definite nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;»;
1.2. dopo il punto 5), è aggiunto, infine, il seguente:
«5-bis) la durata massima della settimana lavorativa estesa a sessanta ore di cui all’articolo 4, lettera a), della direttiva 2002/15/CE; altri orari lavorativi settimanali di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/15/CE, solo laddove la tecnologia consenta di effettuare controlli efficaci.»;
2) alla Parte B sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1. dopo il punto 3), sono aggiunti, infine, i seguenti:
«3-bis) l’osservanza della durata massima media settimanale della prestazione di lavoro, dei riposi intermedi e degli obblighi riguardanti il lavoro notturno di cui agli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2002/15/CE;
3-ter) l’osservanza degli obblighi delle imprese per quanto riguarda il pagamento dell’alloggio dei conducenti e l’organizzazione del loro lavoro, a norma dell’articolo 8, paragrafi 8 e 8-bis, del regolamento (CE) n. 561/2006.»;
2.2. l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente: «Nel caso sia accertata un’infrazione durante la catena di trasporto, gli organi di controllo di cui all’articolo 3, comma 2, possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio speditori, spedizionieri o contraenti, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.