Riforma dei compensi professionali (DM n. 140/2012)
Capo I – Disposizioni generali (Art. 1)
Capo II – Disposizioni concernenti gli avvocati (Artt. 2-14)
Capo III – Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili (Artt. 15-29)
Capo IV – Disposizioni concernenti i notai (Artt. 30-32)
Capo V – Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica (Art- 33-39)
Capo VI – Disposizioni concernenti le altre professioni (Art. 40)
Capo VII – Disciplina transitoria ed entrata in vigore (Artt. 41-42)
Allegati (tabelle dei compensi professionali)
1) Avvocati (Tabelle A-B)
2) Dottori commercialisti ed esperti contabili (Tabella C)
3) Notai
4) Professioni dell’area tecnica
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161)
(GU n. 195 del 22-8-2012)
Capo III
Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili
Sezione prima
Disposizioni generali
Art. 15
Tipologia di attivita’
1. Per l’applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attivita’ svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:
a) amministrazione e custodia;
b) liquidazione di aziende;
c) valutazioni, perizie e pareri;
d) revisioni contabili;
e) tenuta della contabilita’;
f) formazione del bilancio;
g) operazioni societarie;
h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
i) assistenza in procedure concorsuali;
l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
m) sindaco di societa’.
2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attivita’ diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso e’ determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.
Art. 16
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e per l’applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per: a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l’esperto contabile iscritti all’albo;
b) «valore della pratica»: entita’ numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attivita’ professionali;
c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:
1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell’attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;
4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
d) «attivita’»: il valore complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile;
e) «passivita’»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione “Passivo” dello schema di cui all’articolo 2424 del codice civile;
f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;
g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;
h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell’amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.
Art. 17
Parametri generali
1. Il compenso del professionista e’ determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficolta’, complessita’ della pratica;
c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell’opera prestata.
2. Il valore della pratica e’ determinato, in relazione alle singole attivita’ svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
3. Il compenso e’ di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonche’ utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.
Art. 18
Maggiorazioni e riduzioni
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita’ o difficolta’, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista puo’ essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
2. Nel caso in cui la prestazione puo’ essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista puo’ essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Sezione seconda
Disposizioni e parametri specifici
Art. 19
Amministrazione e custodia
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende e’ determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attivita’, e il compenso e’ liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 20
Liquidazioni di aziende
1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, e’ determinato dalla sommatoria sul totale dell’attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso e’ liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 21
Valutazioni, perizie e pareri
1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d’azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, e’ determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 22
Revisioni contabili
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonche’ per il riordino di contabilita’, per l’accertamento dell’attendibilita’ dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell’autorita’ giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche’ per l’accertamento della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche, e’ determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attivita’ e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 23
Tenuta della contabilita’
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilita’ ordinaria, e’ determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attivita’ e delle passivita’ risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilita’ semplificata, e’ determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 24
Formazione del bilancio
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, e’ determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attivita’ e delle passivita’, e il compenso e’ liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 25
Operazioni societarie
1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di societa’, ente o associazione, e’ determinato in funzione del capitale sottoscritto ed e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di societa’, ente o associazione, e’ determinato in funzione del totale delle attivita’ delle situazioni patrimoniali utilizzate per l’attivita’ professionale svolta, e il compenso e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 26
Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, e’ determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passivita’ accollate dal cessionario, e il compenso e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria e’ determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 27
Assistenza in procedure concorsuali
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresi’, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, e’ determinato in funzione del totale delle passivita’, e il compenso e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta’ nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.
Art. 28
Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonche’ per la rappresentanza tributaria, e’ determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell’importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e’ richiesto il rimborso, e il compenso e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria e’ determinato in funzione dell’importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e’ richiesto il rimborso, e il compenso e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 29
Sindaco di societa’
1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di societa’ che svolge i controlli di legalita’ e sull’amministrazione della societa’ e’ determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attivita’, e il compenso e’ liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Quando la funzione di sindaco e’ svolta in societa’ di semplice amministrazione di beni immobili di proprieta’, in societa’ dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in societa’ in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta’.
3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.
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