AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 dicembre 2020, n. 606
Determinazione del pro-rata di detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 2, del DPR n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA Succursale Italia (di seguito “ALFA Italid”‘) – stabile organizzazione in Italia della ALFA società di diritto — avente sede legale a opera nel segmento dei securities service principalmente nei confronti dei clienti cosiddetti “istituzionali” sia italiani che esteri (ossia banche, SGR, fondi pensione, SICAV, etc.).
In particolare, la ALFA Italia svolge, in via prevalente, le attività di seguito elencate:
– custodia ed amministrazione di titoli italiani ed esteri;
– servizi di banca depositaria nei confronti di gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio (SGR) italiani;
– servizi di amministrazione dei fondi, principalmente, nei confronti dei gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio (SGR) e, in misura minoritaria, nei riguardi dei fondi pensione;
– servizi di banca corrispondente di fondi esteri.
La stabile istante, in qualità di banca depositaria, oltre ad esercitare le attività principali sopra indicate, si occupa dell’investimento della liquidità in eccesso giacente nei conti correnti della propria clientela al fine di ottimizzare la redditività totale del business.
A tal fine la ALFA Italia evidenzia (con nota prodotta in risposta alla richiesta di documentazione integrativa) che i clienti istituzionali della stessa, a titolo esemplificativo, le società di gestione del risparmio (SGR), oltre a stipulare un contratto di custodia che regola i servizi offerti dalla medesima società istante, solitamente sottoscrivono un contratto di conto corrente per ciascun fondo gestito dalla medesima SGR.
In tal caso, l’istante, nella veste di banca depositaria, pur essendo obbligata a restituire (su esplicita richiesta della parte) le somme giacenti sui conti correnti intestati alla SGR, diventa di fatto la titolare della liquidità trasferita sui predetti conti.
A tal proposito, la ALFA Italia rileva che la liquidità depositata dai clienti è iscritta nel bilancio della medesima società e, nello specifico, nello Stato Patrimoniale tra le attività proprie con una corrispondente voce tra le passività che riflette l’impegno assunto dalla stessa banca di restituzione della disponibilità finanziarie dei clienti.
L’attività di gestione della liquidità in eccesso, che rientra nella disponibilità della banca depositaria, si concretizza, in sostanza, nella compravendita di strumenti finanziari di debito che, a fronte di un tasso di mercato sulla liquidità quasi nullo o negativo, garantiscono un tasso di interesse positivo.
Gli strumenti finanziari, rappresentati principalmente da titoli obbligazionari di varia natura, obbligazioni garantite (o cover bond), strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, cosiddetti asset-backedo mortage backedsecurity, sono acquistati direttamente, a nome e per conto proprio, dalla ALFA Italia.
Il beneficio economico derivante dall’attività di compravendita degli strumenti finanziari (iscritti in bilancio tra le attività finanziarie) è, quindi, di esclusiva spettanza della società istante.
La ALFA Italia, al fine di riequilibrare il portafoglio di investimenti della liquidità in giacenza, intende vendere nel quarto trimestre 2019 (posticipato al 2020) dei titoli garantiti da mutui ipotecari iscritti in bilancio nella voce “30 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” ad un valore nominale pari a XXXXXX euro.
Il prezzo di cessione dei suddetti titoli di debito e la parte acquirente saranno determinati sulla base dell’offerta più vantaggiosa pervenuta dalle controparti selezionate.
La società istante effettuerà l’operazione di collocamento dei predetti strumenti finanziari, avvalendosi della funzione di tesoreria della casa madre, ALFA, la quale a partire dal 2016 ha predisposto un modello di tesoreria integrato a supporto di tutte le proprie stabili organizzazioni. A livello locale verranno, invece, svolte solo le attività controllo e di reporting regolamentare.
La ALFA Italia evidenzia, inoltre, che, nell’ambito dell’attività di gestione della liquidità in eccesso, ha già effettuato, anche per il tramite della BETA S.p.a., società incorporata dalla medesima istante, diverse operazioni di cessione di strumenti finanziari; in particolare:
– nel 2014 ha ceduto titoli cartolarizzati cosiddetti senior o coveredbondad una società non EU ad un prezzo di vendita pari a XXXXXX euro;
– nel 2015 ha ceduto le predette obbligazioni garantite iscritte nella voce di Stato Patrimoniale ” 40 Attività finanziarie disponibili per la vendita” alla medesima società non EU, di cui sopra, ad un prezzo di vendita pari a XXXXXXX euro;
– nel 2018 ha ceduto nei confronti di brokers obbligazioni garantite e strumenti finanziari cartolarizzati con sottostante titoli di debito per un valore di cessione pari a XXXXXXXX euro.
Tutte le operazioni di vendita sopra descritte sono state effettuate con l’intento di diversificare e/o riequilibrare la composizione del portafoglio titoli, di proprietà della società istante, frutto della gestione della liquidità in eccesso depositata nei conti correnti della clientela.
La società istante fa presente che la stessa, a partire dall’anno di imposta 2013, effettuando operazioni a valle sia imponibili (servizi di controllo e sorveglianza, servizi di custodia ed amministrazione di titoli, ect.) che esenti (servizi relativi alla gestione di fondi comuni di investimento e cessioni di strumenti finanziari), ha determinato la percentuale di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, ai sensi dell’articolo 19-bis del DPR n. 633 del 1972.
Tanto premesso, la ALFA Italia chiede di sapere se l’operazione di vendita di titoli che la medesima società intende porre in essere (nel secondo quadrimestre del 2019) debba essere inclusa nel calcolo del pro-rata di detrazione dell’IVA di cui all’articolo 19-bis del DPR n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La ALFA Italia, dopo aver richiamato la disciplina del calcolo del pro-rata di detrazione dell’IVA, di cui all’articolo 19-bis del DPR n. 633 del 1972, e i documenti di prassi di riferimento, evidenzia che l’attività di cessione dei titoli garantiti dai mutui ipotecari, esente dall’IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4) del DPR n. 633 del 1972, che la stessa società intende porre in essere nel periodo di imposta 2020:
– forma oggetto delle attività proprie svolte dalla società istante e non è in alcun modo accessoria alle operazioni imponibili (di controllo e sorveglianza, di custodia ed amministrazione di titoli) effettuate da quest’ultima;
– costituisce un prolungamento diretto permanente e necessario dell’attività ordinaria esercitata dalla società istante;
– non è occasionale in quanto verrà realizzata nell’ambito dell’ordinaria attività di investimento e/o gestione della liquidità di giacenza in eccesso.
Ciò considerato, la Società istante ritiene che l’operazione di cessione degli strumenti finanziari da effettuare, nell’ambito dello svolgimento dell’attività di investimento della liquidità in eccesso giacente presso i conti correnti della clientela, debba concorrere alla determinazione della percentuale di detrazione dell’IVA di cui all’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.
Parere dell’agenzia delle entrate
Si rileva, in via preliminare, che l’attività di cessione dei titoli di debito garantiti da mutui ipotecari – che la società istante intende porre in essere, nell’ambito della gestione della liquidità giacente in eccesso – essendo riconducibile alle operazioni relative ai titoli, beneficia del regime di esenzione dall’IVA previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 4) del DPR n. 633 del 1972.
Ai fini della soluzione del quesito prospettato nell’istanza – avente ad oggetto l’inclusione nel conteggio del pro-rata di detrazione dei corrispettivi derivanti dalla predetta cessione di titoli (esentata dall’IVA) – si evidenzia che l’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, dispone che nell’ipotesi in cui uno stesso soggetto passivo IVA effettui operazioni imponibili ed operazioni esenti dall’imposta, il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del medesimo DPR n. 633.
L’articolo 19-bis, comma 1, stabilisce, infatti, che la percentuale di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.
Restano, inoltre, escluse dal calcolo del pro-rata di detrazione dall’IVA, ai sensi del comma 2, del predetto articolo 19-bis, le operazioni esenti dall’IVA indicate ai numeri da 1) a 9), del comma 1, dell’articolo 10 del richiamato DPR n. 633, quando, come evidenziato con la risoluzione n. 305/E del 21 luglio 2008, le stesse:
– non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo di imposta;
– sono effettuate nell’ambito dell’attività occasionale;
– sono accessorie alle operazioni imponibili.
A tal riguardo, si evidenzia che secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine della determinazione della percentuale di detraibilità dell’IVA, occorre tener conto delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 9), dell’articolo 10, solo quando formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, escludendo tutte quelle attività che – seppur previste nell’atto costitutivo – siano eseguite solo in modo occasionale ed accessorio per un migliore svolgimento dell’attività dell’impresa (in tal senso, Cassazione sentenza del 14 marzo 2014, n. 5970; sentenza n. 11085 del 2008).
Nel conteggio del pro-rata di cui al comma 5 dell’articolo 19, devono essere, inoltre, incluse non solo le attività individuate nell’atto costitutivo, che tipicamente esprimono il raggiungimento del fine societario, ma anche le ulteriori attività, realmente svolte nell’esercizio di impresa, che configurano strumento normale, non meramente occasionale, per il conseguimento del predetto fine (in tal senso, Cassazione, sentenza 5970 del 2014).
In sostanza, sono inclusi nel calcolo della percentuale di detrazione dell’IVA tutti gli atti che, ancorché non previsti nell’atto costitutivo, si raccordano con il fine societario (produttivo) secondo parametri di regolarità causale e che sono legati allo stesso da un nesso di carattere funzionale non occasionale.
Come precisato con il documento di prassi già citato, non può essere considerata occasionale, ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, l’attività economica esercitata per professione abituale, ancorché non esclusiva, tanto che la stessa può esplicarsi anche in un unico affare, che implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici (cfr. risoluzione n. 286/E datata 11 ottobre 2007).
In merito al requisito dell’accessorietà alle operazioni imponibili di cui all’articolo 19-bis del DPR n. 633 del 1972, occorre, altresì, aver riguardo ai principi statuiti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. Risoluzione n. 305/E del 2008).
I giudici comunitari, con la più recente pronuncia relativa alla causa C-378-15, hanno, infatti, ribadito l’indirizzo già espresso secondo cui “se è pure vero che l’entità dei redditi proveniente dalle operazioni finanziarie (..) può costituire un indizio del fatto che tali operazioni non debbano essere considerate accessorie, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, di tale direttiva (Pro-rata di detrazione) la circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall’attività indicata come principale dall’impresa interessata provengano da tali operazioni non può di per se escludere la qualificazione di queste ultime quali operazioni accessorie ” (in tal senso, pronuncia causa C-77-01).
A giudizio della Corte di Giustizia, un’attività economica deve essere qualificata come accessoria, ai fini della determinazione della percentuale di detrazione, qualora essa non costituisca un prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile e non implichi un impiego significativo di beni e servizi per i quali l’IVA è dovuta (in tal senso, pronunce causa C-306-94, C-174/08).
L’esclusione delle operazioni accessorie, a parere dei giudici comunitari, è diretta “ad assicurare il conseguimento dell’obiettivo della perfetta neutralità garantita dal sistema comune IVA… se tutti i risultati delle operazioni finanziarie del soggetto passivo aventi un nesso con un’attività imponibile dovessero essere inclusi … , anche qualora l’ottenimento di tali risultati non implichi l’impiego di beni e servizi soggetti ad IVA, o almeno ne implichi solo un impiego limitatissimo, il calcolo della detrazione sarebbe falsato” (cfr. pronuncia causa C-306-94).
In base all’orientamento giurisprudenziale comunitario espresso con la richiamata pronuncia causa C-378-15, recepito dai giudici di legittimità con la sentenza 24 marzo 2017, n. 7654, ai fini della qualificazione delle operazioni esenti come accessorie a quelle imponibili, agli effetti del calcolo della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del DPR n. 633 del 1972, rilevano i seguenti indizi:
– il rapporto tra dette attività esenti e le attività imponibili;
– l’impiego di beni e servizi soggetti ad IVA per l’effettuazione delle operazioni esenti.
Tanto premesso, nel caso di specie, la ALFA Italia, al fine di incrementare la redditività complessiva, oltre ad esercitare le attività principali, svolge (a partire dal periodo d’imposta 2013) l’attività di gestione della liquidità giacente (in eccesso) che si sostanzia nell’effettuazione, con l’ausilio della funzione di tesoreria integrata della casa madre, di operazioni di compravendita di strumenti finanziari costituiti principalmente da titoli di debito garantiti.
Secondo quanto attestato dalla società istante, nel corso degli anni il volume d’affari riferito alla predetta attività di investimento della liquidità giacente ha rappresentato (in media) il 30% del volume d’affari totale della succursale; i proventi derivanti dalla predetta attività hanno inciso, inoltre, sulla determinazione del cosiddetto margine di intermediazione (MINT), dato che identifica il principale indice di redditività del core business della banca.
I costi afferenti l’esercizio dell’attività di gestione della liquidità sono, invece, quantificati in quelli indiretti sostenuti dalla funzione locale per la supervisione della contabilizzazione e reportistica delle transazioni.
Dalla documentazione prodotta dall’istante emerge che l’attività di gestione della liquidità in eccesso, svolta nel corso degli anni, ha comportato un miglioramento della redditività totale della ALFA Italia – quantificabile (in media) nel 30% del volume d’affari complessivo – ancorché lo svolgimento della stessa implichi un utilizzo non considerevole di beni e servizi.
L’attività di gestione della liquidità giacente, configurando parte integrante del core business esercitato dalla società istante, costituisce, ai fini della determinazione della percentuale di detrazione IVA di cui all’articolo 19-bis, comma 2, uno strumento normale funzionale e non meramente occasionale al conseguimento del fine lucrativo.
Detta attività, inoltre, non sembra potersi qualificare, sulla base dei principi statuiti dai giudici comunitari, come operazione accessoria, ai fini dell’esclusione dal calcolo del pro-rata, atteso che la gestione del portafoglio di investimento della liquidità rappresenta, di fatto, il prolungamento diretto, permanente e necessario della complessa attività svolta, nella veste di banca depositaria, dalla società istante.
Conseguentemente, si ritiene che i proventi derivanti dalle operazioni di cessione dei titoli di cui trattasi, esenti dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4) del DPR n. 633 del 1972, debbano concorrere alla determinazione del pro-rata di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.
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