La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), con i commi da 999 a 1006 dell’articolo 1, ha modificato il regime di tassazione dei dividendi e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni “qualificate” ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 percepiti dalle persone fisiche.

Pertanto a partire dal 1° gennaio 2018 non avrà alcuna rilevanza, ai fini della tassazione, la distinzione tra il possesso di una partecipazione qualificata, rispetto al possesso di una partecipazione  non qualificata detenute dal socio, in quanto le partecipazioni detenute da persone fisiche saranno soggette alla ritenuta “secca” del 26%, salvo l’applicazione del regime transitorio o degli articoli 47-bis (dividendi da società con sede in stati aventi regimi fiscali privilegiati), 115, 116 (regime di trasparenza per le società di capitale) e 167 ( imputati al socio per trasparenza secondo le disposizioni CFC) del DPR n. 917/86.

Il comma 1005 prevede, sulla base del principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ovvero in base al regime fiscale al momento della percezione,  che le nuove disposizioni normative  «si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019».

Con il comma 1006 dell’art. 1 il legislatore ha regolato il regime transitorio è prevede che, in deroga a tale principio generale, «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022» continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente. 

In ordine al regime transitorio l’Agenzia delle Entrate ha modificato rapidamente quanto sostenuto nell’interpello n. 454 del 2022. Infatti successivamente alla pubblicazione dell’interpello n. 454 del 2022 ha pubblicato il Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 con cui ritorna sui propri passi. L’Agenzia con il suddetto principio di diritto ha chiarito che il … regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.

 
Il previgente regime di tassazione, di cui al comma 1 dell’art. 47 del TUIR,  degli utili derivanti da partecipazioni “qualificate”, continua ad applicarsi. Il suddetto regime prevede che gli utili derivanti da partecipazioni “qualificate”, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica con una imponibilità parziale nella misura del:
 
  • 40% per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, (articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2008);
  • 58,14% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017). 
Per le partecipazioni non qualificate la tassazione del dividendo, ai sensi dell’art. 27 del Dpr n. 600 del 1973, era già soggetta alla ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’imposta. Con l’applicazione della ritenuta a d’imposta il reddito del socio non concorre alla formazione della base imponibile Irpef.
 
Per partecipazione “qualificata” deve intendersi quella che costituisce una percentuale dei diritti di voto, esercitabili nell’assemblea ordinaria, superiore al 20% (2% per società quotate), ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (5% per società quotate).
Per partecipazione “non qualificata” va intesa quella che rappresenta una percentuale dei diritti di voto, esercitabili nell’assemblea ordinaria, pari o inferiore al 20% (2% per società quotate), ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 25% (5% per società quotate).

Presentazione della dichiarazione dei redditi

I  dividendi assoggetti alla ritenuta a titolo di imposta non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del socio.

Per i soci, persone fisiche, titolare di una partecipazione qualificata che hanno percepito nel corso del 2022 dividendi soggetti alla disciplina transitoria, sono obbligati a riportare gli utili ricevuti nella dichiarazione dei redditi Quadro RL.

Il socio dovrà indicare nel rigo RL1, della dichiarazione dei redditi, l’utile percepito, non assoggetto alla ritenuta a titolo di imposta, indicando, in base all’anno di formazione degli utili e della loro percentuale di partecipazione alla formazione dell base imponibile IRPEF, nella colonna 1 i seguenti codici: 

  • codice “1” per gli utili prodotti fino al 2007 (a cui si applica la percentuale del 40%);
  • codice “5” per gli utili prodotti dal 2008 al 2016 (a cui si applica la percentuale del 49,72%);
  • codice “9” per gli utili prodotti nel 2017 (a cui si applica la percentuale del 58,14%).

Infine nella colonna 2 del rigo RL1 va indicato l’importo del dividendo che concorre a formare il reddito.

Nel rigo RL1 vanno riportati anche i dividendi percepiti da società, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, avente sede nei paesi presenti nella “black list” di cui all’articolo 47-bis del DPR n. 917/86.

Adempimenti della società per dividendi non assoggetti a ritenuta a titolo di imposta

Qualora nel corso del 2022 I sostituti d’imposta hanno corrisposto utili o proventi equiparati per i quali non sia stata applicata la ritenuta d’imposta al 26% sono obbligati al rilascio, entro il 16 marzo 2023, della c.d. CUPE  (certificazione degli utili e dei proventi equiparati).

Oltre al rilascio del CUPE il soggetto che ha erogato i dividendi deve anche provvedere alla compilazione del modello 770/2023.