Il diritto alle ferie retribuite costituisce un diritto irrinunciabile e costituzionalmente tutelato (articolo 36 Cost.) per tutti i lavoratori dipendenti
Al dipendente competono annualmente la maturazione di quattro settimane di cui due devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, salvo diversa disposizione del CCNL. Le rimanenti 2 settimane vanno consumate nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1699 del 25 gennaio 2011 ha stabilito che “ferma restando l’insindacabilità della scelta del lavoratore di impiegare le ferie nel modo che ritiene più opportuno, a monte operano i doveri di buona fede e correttezza che impongono di tenere una condotta conforme all’interesse del datore di lavoro alla prestazione lavorativa”. La Corte continua con l’evidenziare che “se l’assenza per malattia è dovuta a una condotta volontaria del medesimo, il licenziamento è legittimo”.
Per la Corte Suprema assume particolare importanza il concetto di buona fede contrattuale, in forza della quale a ciascun contraente è imposto il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, indipendentemente dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
Pertanto il lavoratore dipendente non è solo obbligato alla osservazione delle direttive più strettamente connesse allo svolgimento
della prestazione, ma anche al suo dovere di improntare il proprio comportamento secondo principi generali di diligenza e correttezza. Per cui le prerogative di tutela previste dall’art. 2110 c.c., alla luce dei princìpi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., “assumono rilevanza non solo sotto il profilo del comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di prestazione, ma anche sotto il profilo della modalità di generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti e obblighi” come statuito dalla sentenza n. 9141 del 13 maggio della Corte Suprema.
Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali la contrazione di una malattia, anche se colpevole, peraltro durante il periodo di godimento delle ferie, non è di per sé motivo di giustificatezza del licenziamento, salvo per comportamenti irresponsabili, qualora i rischi, in particolar modo quando sono stati preceduti da idoneo avvertimento, risultino significativamente probabili, tali che la contrazione della malattia possa rivelarsi quale consapevole assunzione di un rischio non soltanto prevedibile, ma nello specifico previsto ed oggetto di puntuale ammonimento.
In conclusione alla luce del principio di correttezza e buona fede la malattia è tutelata nei limiti di una sua non esclusiva imputabilità al lavoratore, doverosamente avvisato.