AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 dicembre 2021, n. 866
Articolo 11, comma 1, lett.b), legge 27 luglio 2000, n.212. Articolo 113,comma 5, del TUIR. Disapplicabilità del regime di cui all’articolo 87 delTuir con riferimento agli strumenti finanziari partecipativi emessi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA ha chiesto, ai sensi dell’articolo 113, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre1986, n. 917 (“TUIR”) che, con riferimento all’operazione di seguito descritta, avvenuta nel corso del 2020, in relazione alle azioni ordinarie emesse dalla società BETA e acquisite in sede di conversione dei crediti, venga disapplicato il regime di cui all’articolo 87 del TUIR.
Le suddette azioni sono state assegnate ad ALFA in seguito all’adesione all’Accordo di ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267 (di seguito, “L.F.”) (come da delibere del Consiglio di amministrazione di ALFA del … e del …) che prevede, tra l’altro, la sottoscrizione di azioni a fronte della compensazione di parte del credito verso BETA. Le azioni sono quotate alla Borsa di Milano e sono state emesse in forma dematerializzata con deposito presso Monte Titoli.
Alla data del …, ALFA aveva nei confronti del Gruppo BETA crediti per euro … per cassa e per firma, nell’ambito dei quali circa euro … per cassa (di seguito i”Finanziamenti”) erano nei confronti della capogruppo BETA.
ALFA espone, in sintesi, l’attività di BETA e le principali cause del dissesto finanziario nei seguenti termini.
BETA è una società di capitali di diritto italiano che opera nel settore ….
BETA è a capo del Gruppo BETA le cui divisioni sono: …
In data …, il Consiglio di Amministrazione di ALFA approvava l’adesione al piano di risanamento industriale e finanziario di BETA e di alcune delle sue controllate (di seguito il “Piano di Risanamento” o il “Piano”), predisposto al fine di superare la situazione di difficoltà finanziaria in cui versava il Gruppo.
Il Piano di ristrutturazione riceveva l’attestazione in merito all’attuabilità dell’Accordo di ristrutturazione ex articolo 182 bis, della L.F., come si evince da apposita relazione redatta dall’esperto incaricato.
In data …, veniva sottoscritto l’Accordo di ristrutturazione dei debiti del Gruppo tra BETA e alcune delle principali controllate, da un lato, e le principali banche finanziatrici del Gruppo, dall’altro, che disciplina la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario di BETA e del Gruppo, ivi incluso l’impegno delle banche a sottoscrivere azioni ordinarie di BETA nell’ambito dell’aumento di capitale tramite compensazione dei credili per un importo massimo di euro …, secondo un rapporto di conversione paria ….
In data …, la Corte d’Appello di … ha omologato l’Accordo stesso.
In data …, ALFA provvedeva alla sottoscrizione di n. … azioni ordinarie emesse da BETA mediante compensazione di una quota dei finanziamenti pari a euro …, che si intendono definitivamente estinti, sulla base di un rapporto di conversione pari a …volte il prezzo di emissione convenzionalmente fissato nell’Accordo di ristrutturazione in euro ….
Le azioni rivenienti dall’aumento di capitale sono state iscritte tra i titoli di categoria FVOCIE (voce 30 dell’attivo “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”) e il loro valore di prima iscrizione è stato pari a complessivi euro … corrispondente al prezzo unitario di chiusura del titolo BETA alla data del … (euro …). La perdita di circa euro …, imputata al credito convertito, è stata registrata a conto economico nell’esercizio … ed è stata parzialmente compensata dalla ripresa a conto economico del fondo appostato sulla posizione a fine … pari a circa euro ….
In merito alla temporanea situazione di difficoltà e alle prospettive di riequilibrio economico finanziarie di BETA, ALFA ipotizza il carattere temporaneo della situazione di difficoltà finanziaria di BETA che, a completamento della manovra,potrà ragionevolmente ripristinare le condizioni di equilibrio finanziario consentendo,con i flussi di gestione, la copertura dei costi, ivi compresi gli oneri per il servizio dell’indebitamento finanziario post Accordo di ristrutturazione.
A tal fine, viene spiegato che negli esercizi precedenti all’operazione di ristrutturazione sopra descritta, il Gruppo ha registrato una flessione dei risultati economico-finanziari imputabile principalmente al negativo andamento della divisione… e dal progressivo deterioramento delle condizioni economiche di alcuni paesi nei quali il Gruppo opera.
In tale contesto il management di BETA ha elaborato un articolato piano volto a superare la situazione di difficoltà economica e finanziaria. In dettaglio, la manovra di riequilibrio economico-finanziario prevede le seguenti azioni di rafforzamento:
– l’aumento di capitale da offrirsi in opzione per un importo pari a euro …;
– la conversione in azioni ordinarie dei crediti vantati da parte delle banche;
– la dismissione delle controllate … e …, operanti nel settore …, cedute al … e la destinazione dei relativi proventi netti al rimborso del debito gravante su ciascuna ditali società;
– la concessione di nuova finanza, per un importo massimo pari a euro …;
– la concessione di nuove linee di credito per firma a supporto del piano;
– il consolidamento e il riscadenzamento del debito bancario residuo sino a tutto il …, salvi i casi di rimborso anticipato obbligatorio, e la modifica dei relativi termini e condizioni;
– il riscadenziamento sino a tutto il …, e la modifica dei relativi termini e condizioni del c.d. … emesso da BETA in data ….
In merito alla convenienza economica alla conversione rispetto a forme alternative di recupero dei crediti, ALFA sottolinea come la conversione del finanziamento in azioni ordinarie è stata ritenuta maggiormente conveniente rispetto all’esperimento dei rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento.
Da ultimo, ALFA sottolinea che il Piano del Gruppo è stato condiviso e sottoscritto dai principali enti creditizi, tra cui ALFA. Viene segnalato che – nel rispetto di quanto richiesto dalla lettera dell’articolo 113, secondo comma, lettera b),del TUIR – il Piano di cui sopra è stato predisposto d’intesa con un numero di banche rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
ALFA chiede, ai sensi dell’articolo 113 del TUIR, di disapplicare il regime di cui all’articolo 87 del TUIR e applicare le disposizioni di cui all’articolo 106, del TUIR,relativamente alle azioni ordinarie acquisite tramite la conversione dei propri crediti.
ALFA dichiara, inoltre, di rinunciare, in caso di accoglimento della presente istanza, ad avvalersi nei confronti di BETA delle opzioni relative al consolidato nazionale (Sez. II del TUIR), al consolidato mondiale (Sez. III dei TUIR) ed alla facoltà prevista dall’articolo 115 del TUIR, in materia di trasparenza fiscale, fino all’esercizio in cui manterrà la titolarità della partecipazione.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si ricorda che l’articolo 113, comma 1, del TUIR prevede che “Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione del regime di cui all’articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262”.
Il comma 2 dell’articolo 113 del TUIR dispone che “L’opzione di cui al comma 1può essere esercitata quando sussistono:
a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, che l’operatività di quest’ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da più intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà.”.
Infine, il comma 4 del citato articolo 113 stabilisce che “Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori,l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute”.
Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che la ratio della norma in esame è quella di evitare che l’intervento diretto nella gestione delle società in crisi da parte degli enti creditizi, attuato attraverso la conversione in partecipazioni degli originari crediti, possa essere disincentivato per effetto di un trattamento fiscale di sfavore.
In assenza della predetta norma, infatti, gli enti in questione potrebbero non avere convenienza ad effettuare le operazioni in esame in quanto le valutazioni periodiche delle partecipazioni acquisite, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 bis,lettera b), del TUIR non rileverebbero sotto il profilo fiscale e le differenze(plus/minusvalenze) realizzate in sede di cessione, ricorrendone i requisiti, sarebbero soggette al regime di participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR.
L’accoglimento dell’istanza, formulata ai sensi dell’articolo 113 del TUIR, consente agli enti creditizi di disapplicare il regime di cui all’articolo 87 del TUIR(participation exemption). In base al comma 4 del citato articolo 113, le partecipazioni acquisite dagli enti creditizi, nell’ambito di un piano finalizzato a consentire il riequilibrio economico e finanziario della società debitrice (come, nel caso qui in esame, l’Accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall’articolo 182 bis della legge fallimentare), sono equiparate, sotto il profilo fiscale, ai crediti convertiti e sono,quindi, assoggettate al medesimo regime fiscale dei crediti da cui derivano, a condizione che il valore dei crediti estinti o convertiti – coincidente con il valore fiscale degli stessi all’inizio del periodo d’imposta in cui avviene la conversione -venga “traslato”, ai soli fini tributari, sul valore della partecipazione (cfr. circolare n.42 del 2010).
In altri termini, ancorché il credito non sia più iscritto in bilancio (in quanto sostituito dall’iscrizione di una partecipazione), per effetto della procedura in commento non viene meno il regime fiscale originario ad esso riferibile, con conseguente riconoscimento fiscale delle perdite su crediti conseguite e/o delle svalutazioni operate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 101, comma 5, e 106 del TUIR.
Sulla base di quanto rappresentato dall’Istante, la scrivente ritiene di poter accogliere l’istanza di interpello proposta da ALFA, volta ad ottenere l’autorizzazione ad applicare alle partecipazioni, acquisite per effetto della suddetta operazione di conversione dei crediti, le disposizioni di cui all’articolo 106 del TUIR, nel presupposto della veridicità di quanto sintetizzato nell’istanza di interpello e contenuto nei documenti a questa allegata e sempre che il professionista incaricato di rilasciare l’attestazione ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare abbia confermato la possibilità di conseguire gli obiettivi enunciati nel Piano industriale e nell’Accordo di ristrutturazione dei debiti.
Gli effetti dell’accoglimento dell’istanza sono delimitati dal disposto del comma4, dell’articolo 113 del TUIR, con la conseguenza che, ai fini fiscali, le partecipazioni sono equiparate ai crediti convertiti e, pertanto, assoggettati al medesimo regime fiscale applicabile a questi ultimi, a condizione che il valore fiscale delle stesse sia uguale a quello che avevano i crediti al momento della loro conversione.
In ordine agli effetti dell’accoglimento della presente istanza di interpello si rinvia agli ulteriori chiarimenti forniti da questa Agenzia con la Circolare 3 agosto 2010, n. 42.
Si osserva che la presente risposta esula da qualunque valutazione in merito alla ricostruzione contabile e giuridica rappresentata dal contribuente nell’istanza.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi forniti dal contribuente nella richiesta di parere, assunti acriticamente ai fini della risposta nel presupposto della loro veridicità e correttezza.