AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 ottobre 2019, n. 413
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – articolo 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 – Distributori automatici
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante espone quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è rivenditore autorizzato di distributori di […]. I distributori -generalmente posizionati in comodato d’uso all’interno di palestre, centri fitness esimili – funzionano tramite una […] che, una volta attivata dal cliente, permette di acquistare […] con le seguenti formule:
– piano a ricarica: il cliente ricarica […] dell’importo prescelto e la utilizza in modo del tutto analogo alla chiavetta di un distributore tradizionale;
– abbonamento: il cliente acquista l’abbonamento – variabile per durata (mensile,trimestrale, annuale) e tipologia di […] – e, sempre tramite […], lo utilizza fino alla scadenza.
Posto che il distributore non consente l’incasso di denaro, i piani di ricarica e gli abbonamenti vengono acquistati direttamente alla reception della palestra, che incassa le somme per conto dell’istante e comunica al cliente che la ricevuta di pagamento gli verrà recapitata per posta elettronica dall’istante, tramite proprio software.
Alla fine della giornata, l’istante controlla le transazioni intervenute per tutti i distributori concessi in comodato d’uso ed annota il totale nel registro dei corrispettivi.
Alla fine del mese, in base alla rendicontazione di tutte le palestre, l’istante comunica a ciascuna di esse l’importo che dovranno bonificargli (corrispondente agli incassi effettuati per suo conto), nonché l’importo che dovranno fatturare nei suoi confronti (corrispondente alla provvigione sulle vendite).
Considerata la diversità dei propri distributori rispetto a quelli tradizionali -incasso esclusivamente tramite reception per i primi, inserendo il denaro o la chiavetta per i secondi – l’istante chiede quali siano gli adempimenti da porre in essere.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In quanto esercente un’attività di commercio al minuto tramite distributori automatici senza raccolta di denaro, l’istante, in sintesi, ritiene:
– di non dover censire i distributori presso l’Agenzia delle entrate;
– di dover trasmettere telematicamente i corrispettivi solo a partire dal 1° gennaio 2020.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dispone: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.
(…).
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. (…).”
In attuazione di tali previsioni, è stato anzitutto emanato il provvedimento del 30 giugno 2016, che al punto 1, una volta ridenominati i distributori automatici come vending machine, dispone: “1.2 Per “vending machine” si intende un apparecchio automatizzato che eroga prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo.
1.3 La vending machine è costituita da una o più “periferiche di pagamento” che controllano uno o più apparecchi erogatori. Le periferiche di pagamento controllano l’erogazione di beni e servizi di una vending machine mediante un “sistema master”,che registra ogni somma incassata dalle periferiche di pagamento.
1.3 È considerata periferica di pagamento anche la cosiddetta “torre di ricarica”, apparecchio mediante il quale, previo pagamento di una determinata somma, è possibile generare un credito, utilizzabile mediante una “chiavetta” o altro apparecchio mobile, per l’erogazione di beni e servizi da vending machine.”
In via interpretativa, si può definire vending machine qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi – direttamente (es. cibi e bevande) o indirettamente (es. gettoni da inserire in altri apparecchi per farli funzionare o ricarica di chiavette, card etc.) – ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:
– uno o più sistemi di pagamento;
– un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato;
– un erogatore di beni e servizi, ossia l’insieme dei meccanismi che consentono l’erogazione del bene o servizio selezionato.
Nel caso di specie, il distributore non è predisposto per accettare il pagamento […], che possono essere acquistate – con piano a ricarica o in abbonamento -esclusivamente alla reception della palestra.
Tale caratteristica appare incompatibile con la definizione di vending machine recata dal citato provvedimento, stante l’assenza di “periferiche di pagamento”funzionali all’incasso dei corrispettivi. Ciò inibisce, oltretutto, l’applicabilità del punto 2 del medesimo provvedimento, ai sensi del quale le informazioni da trasmettere telematicamente riguardano “le somme incassate, in qualsiasi modalità, dalle singole periferiche di pagamento”. Il distributore, infatti, non incassando somme, non memorizza dati corrispondenti da trasmettere. In senso conforme la risoluzione n. 44/E del 5 aprile 2017, in cui si escludono dall’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, i distributori meccanici “privi di una scheda elettronica che controlla l’erogazione – diretta o indiretta – e memorizza le somme incassate”.
Le somme incassate dalle palestre, peraltro, sono comunque documentate mediante l’emissione di ricevute, che vengono inviate all’indirizzo di posta elettronica dei clienti. Ne discende la corretta certificazione dei corrispettivi indipendentemente dagli obblighi di censimento, di memorizzazione e di trasmissione delle informazioni ai quali sono soggette le vending machine.
Stante l’assimiliazione delle cessioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici alle prestazioni di servizi (somministrazioni) – ex Tabella A, Parte Terza, n.121, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 – tale conclusione è in linea con l’articolo 6 del medesimo decreto, ai sensi del quale “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo” (comma 3); “L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate” (comma 5).
Applicata al caso in rassegna, tale previsione comporta che le ricariche […],quando anche effettuate tramite una vending machine e finalizzate all’acquisto […] presso altre vending machine, non ricadrebbero negli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n.127 del 2015, posto che le ricariche sono già state documentate, prima dell’erogazione […], con l’emissione di una ricevuta fiscale.
Ne discende che la fattispecie in questione è esclusa dall’ambito applicativo del predetto articolo 2, comma 2, con la conseguenza che, fino al 31 dicembre 2019, le cessioni effettuate dall’istante sono correttamente certificate con l’emissione della ricevuta fiscale e l’annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la certificazione dei corrispettivi per le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 è perseguita attraverso la trasmissione telematica ex articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, che è sostitutiva – oltre che della registrazione di cui al citato articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 – anche degli obblighi di certificazione fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.