La semplificazione amministrativa voluta dal legislatore con la conversione del Dl 69/2013 (convertito nella legge 98/2013) investe anche il Durc negli appalti pubblici. Infatti l’articolo 31 del D.L. 69/2013 sposta a carico delle stazioni appaltanti, comprese quelle diverse dalle pubbliche amministrazioni, l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, esonerando le imprese dal presentare il certificato per accertare quanto autodichiarato in fase di ammissione alla gara e per consentire i pagamenti agli appaltatori ed ai subappaltatori. Pertanto il decreto del fare va ancora una volta modificato il quadro normativo che disciplina il rilascio, l’esercizio e la validità del Durc, istituito originariamente, in materia di appalti, dall’articolo 86, comma 10 del Dlgs 276/03.
La semplificazione per le imprese relativa all’onere dell’acquisizione d’ufficio del certificato viene esteso a tutte le stazioni appaltanti, anche diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici, e ai soggetti privati comunque chiamati ad applicare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Si rammenta che il legislatore, in applicazione dell’articolo 16-bis del Dl 185/09, aveva già posto direttamente a carico delle stazioni appaltanti pubbliche l’onere di acquisire d’ufficio il Durc dagli istituti tramite sistemi informatici. Tale procedura si estende ora in caso di pagamento delle prestazioni rese, oltre che nell’ambito dell’appalto, anche in caso di subappalti.
Altra semplificazione introdotta dal decreto “del fare” riguarda l’utilizzo dello stesso Durc in corso di validità, che è passata a 120 giorni, acquisito d’ufficio per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in gara, può essere utilizzato anche ai fini dell’aggiudicazione e della stipula del contratto. In altri termini il Durc può venire utilizzato così anche per: verificare il possesso dei requisiti ai fini dell’affidamento (articolo 38, comma 1, lettera i, del Dlgs 163/06); per stabilire la sua aggiudicazione (articolo 11, comma 8); per effettuare la stipula del contratto e il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per rilasciare il certificato di regolare esecuzione, quello di verifica di conformità e quello di regolare esecuzione. Solo per il pagamento del saldo finale sarà necessario un nuovo Durc indipendentemente dalla presenza di quelli precedenti ancora in corso di validità.
Altro ulteriore snellimento, previsto dall’articolo 31 del dl 69/2013, degli oneri procedurali è quello inerente la possibilità per la stazione appaltante dell’utilizzo nell’ambito di altri appalti pubblici del Durc acquisito in occasione di altri contratti. Nella fase successiva di esecuzione dell’appalto il Durc acquisito ogni 120 giorni verrà impiegato per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture, oltre che per il certificato di collaudo e di regolare esecuzione. Solo per il pagamento del saldo finale la stazione appaltante dovrà acquisire un nuovo Durc. Il legislatore con la predetta norma semplificatrice ha aderito alla decisione del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – ORDINANZA 23 aprile 2013, n.1465 (per commento vedi DURC: non previsto da alcuna norma primaria il DURC per singola gara – Consiglio di Stato Ordinanza n. 1465 del 2013).
Altra rilevante innovazione riguarda l’obbligo per gli Enti competenti, al rilascio del DURC, di comunicare l’irregolarità che determini la mancanza dei requisiti (indicando causa ed entità dell’irregolarità), all’interessato o il suo consulente del lavoro mediante posta elettronica e lo invitano a regolarizzare la propria posizione entro un massimo di 15 giorni.(per approfondimento vedi DURC irregolare sanabile in 15 giorni, modifica introdotta dal D.L. n. 69/2013)
In ogni, anche qualora, caso il Durc segnalasse un inadempimento contributivo le stazioni appaltanti pagano comunque l’appaltatore, trattenendo dal certificato di pagamento il debito contributivo e provvedendo poi direttamente al relativo versamento agli enti previdenziali.
Infine il meccanismo di compensazione previsto dal l’articolo 13-bis del Dl 52/2012 (convertito nella legge n. 94/2012), che consente il rilascio del Durc in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di uno stesso soggetto, ha trovato finalmente la propria disciplina di dettaglio nel decreto del ministero dell’Economia pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» dello scorso 16 luglio. Il Durc così rilasciato può essere utilizzato dall’impresa per ottenere il pagamento di stati di avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture oggetto d’appalto. Scatta poi l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva.
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