Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024 – Chiarimenti in merito alla gestione degli arretrati – Articolo 1, comma 179, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) – INPS – Messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024