Con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) con il comma comma 55 viene stabilito che: Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n.917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 percento di quest’ultimo ammontare.
Con la suddetta norma viene istituito un nuovo sistema di tassazione, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per il c.d. reddito incrementale. La nuova tassazione consiste in un’imposta del 15%, sostitutiva dell’ IRPEF e relative addizionali, applicata sulla parte di reddito maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. Il nuovo regime di tassazione non trova applicazione per coloro che abbiano optato per il il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
La determinazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva di cui al comma 55 determinata dalla “differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare” non potrà essere superiore ai 40.000 euro
Il primo chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate è stato fornito con una risposta nel corso del Videoforum organizzato il 23 gennaio 2023. L’Agenzia ha chiarito che la decurtazione del 5% deve essere applicato sul maggiore dei redditi del triennio.
Pertanto cui l’importo della franchigia del 5% calcolata sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 va sottratto dalla differenza tra il reddito imponibile dichiarato nel 2023 e quello più alto del triennio.
Flat tax incrementale: un esempio pratico
Procediamo con un esempio relativamente ad un contribuente che abbia un reddito pari a 110.000 euro nel 2023, 90.000 euro nel 2022, 80.000 euro nel 2021 e 75.000 euro nel 2020. Effettuata la differenza (pari a 20.000 euro) tra il reddito 2023 (110.000 euro) e quello più elevato “dichiarato” nel triennio precedente (90.000 euro), la decurtazione del 5% è calcolata sul reddito più elevato del triennio (90.000 x 5% = 4.500). La base imponibile risulterebbe quindi pari a 15.500 euro (20.000 – 4.500) e l’imposta sostitutiva ammonterebbe a 825 euro.
Riportiamo l’esempio dell’ Agenzia Entrate : “Ipotizziamo che un professionista consegua nel 2023 redditi di lavoro autonomo per 150.000 euro, dopo averne realizzati 115.000 euro nel 2022, 100.000 euro nel 2021, 120.000 euro nel 2020. Quest’ultimo importo, quindi, risultando il più elevato, rappresenta il reddito di riferimento del triennio precedente. La differenza tra il reddito 2023 (150.000 euro) e quello di riferimento dei tre anni passati (120.000 euro) è pari a 30.000 euro. A questo punto, bisogna sottrarre il 5% del reddito maggiore dei tre anni precedenti (120.000 x 5% = 6.000). La base imponibile agevolabile ammonta, quindi, a 24.000 euro (30.000 – 6.000); su di essa, volendo avvalersi della flat tax nella dichiarazione modello Redditi Pf 2024, sarà dovuta l’imposta sostitutiva del 15%, pari a 3.600 euro (i restanti 126.000 euro andranno assoggettati alla tassazione ordinaria per scaglioni di reddito)”.
Flat tax incrementale: acconti
Inoltre come previsto dall’articolo 1, comma 157, della Legge numero 197 del 2022, “nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’agevolazione”.
I contribuenti, pertanto, dovranno pagare gli acconti 2024 non sulla sola quota di reddito 2023 assoggettata a Irpef, ignorando quindi la quota “spostata” a tassazione sostitutiva, bensì considerando la base imponibile che sarebbe venuta fuori se tutto il reddito avesse seguito le regole ordinarie.
Flat tax incrementale: effetti su deduzioni, detrazioni
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo rientrante nella nuova disciplina di cui al comma 55, pur essendo assoggettato a imposta sostitutiva e, quindi, pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, incide ugualmente sul riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi genere, anche di natura non tributaria.
In base al comma 56 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 è statuito che, quando la spettanza e/o la determinazione di tali agevolazioni fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, si deve tener conto anche della quota di reddito che, ai sensi del comma 55, non è confluita nell’imponibile Irpef perché tassata con la sostitutiva del 15% .
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 24 settembre 2018 - Già 1 milione le piccole partite IVA con flat tax al 15% - Ampliamento possibile per altri 593.000, ma sistema penalizza chi investe
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 16 ottobre 2018 - Flat tax, eliminare paletti d’accesso per partite Iva
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 21 ottobre 2019 - Manovra: commercialisti, bene conferma regime forfettario flat tax - Miani: "Resta il nodo aggregazioni, andrebbero incentivate"
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 luglio 2018, n. 17337 - ICI - In tema di agevolazione ai fini ICI, la qualità agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1802 - Per l'applicabilità delle aliquote ridotte ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, per la cessione che abbia ad oggetto beni immobili strumentali nell'ambito di una operazione di leasing…
- Corte di Cassazione sentenza n. 25894 depositata il 2 settembre 2022 - Qualora l'amministrazione tributaria ritenga che il contribuente abbia indebitamente fruito del regime del margine, deve contestarne l'esistenza dei presupposti, oggettivi o soggettivi,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…