MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 1/DF del 3 gennaio 2024

Imposta municipale propria (IMU) – Esenzione relativa ai terreni agricoli – Integrazione dell’elenco dei comuni di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9 – Comune di Campofelice di Fitalia (PA)

Con la presente circolare viene effettuata, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’integrazione della circolare 14 giugno 1993, n. 9 concernente l’”Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all’art. 7, lettera h), – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.141 del 18-06-1993 – Suppl. Ordinario n. 53), mediante l’inserimento del comune di Campofelice di Fitalia (PA) nell’elenco dei comuni allegato alla predetta circolare n. 9.

Al riguardo, si precisa che il menzionato art. 1, comma 758, lett. d) della legge n. 160 del 2019 prevede che sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU) i terreni agricoli “ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”. Per quanto qui di interesse, si fa presente che, in virtù dell’applicazione dei criteri contenuti nella circolare n. 9 del 1993, l’esenzione dall’IMU opera sull’intero territorio comunale se accanto all’indicazione del comune risultante dall’elenco non è riportata alcuna annotazione. Se, invece, è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “PD”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.

Per completezza espositiva, vale la pena di richiamare anche la circolare 4/DF del 14 Luglio 2016 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti nei comuni che, per effetto di una fusione, anche per incorporazione, non risultano nell’elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993.

Tornando al caso specifico del comune di Campofelice di Fitalia, si rappresenta che in data 10 luglio 2020 il Comune ha trasmesso un’istanza finalizzata a ottenere il riconoscimento dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti nel proprio territorio. In particolare, il Comune chiedeva a questo Ministero di assumere le iniziative necessarie al fine di includere l’Ente stesso nell’elenco dei comuni nei quali si applica l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli, allegato alla circolare dell’allora Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Nell’istanza si sottolineava che il mancato inserimento del Comune nel predetto elenco era stato frutto di un disguido, data l’assoluta omogeneità e identità territoriale del Comune in questione con il vicino comune di Mezzojuso, regolarmente presente nella circolare e di cui, peraltro, fino al 1951 ha costituito una mera frazione territoriale.

La fase istruttoria ha visto coinvolti sia l’allora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) – in considerazione della circostanza che nella più volte citata circolare n. 9 del 1993 l’individuazione dei comuni nel cui territorio sono situati i terreni agricoli esenti era stata effettuata “sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Agricoltura e delle foreste” – sia la Regione siciliana, in ragione dei principi costituzionali che individuano l’attuale mappatura delle competenze nella materia attinente all’agricoltura, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

All’esito dell’istruttoria la Regione ha confermato le analogie delle caratteristiche territoriali del Comune richiedente con quelli limitrofi, già esenti dall’IMU e lo stesso MIPAAF ha chiesto l’inserimento del Comune in oggetto nell’elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993 e ha, quindi, concluso positivamente l’istruttoria, confermando come il mancato inserimento del comune istante nell’elenco dovesse ritenersi il frutto di un mero disguido.

Si deve, altresì, considerare che la questione è stata oggetto di un articolato contenzioso conclusosi con la sentenza 10 ottobre 2023, n. 3021 con cui la Sezione I del Tar Sicilia ha stabilito che “il ricorso, quanto all’azione di annullamento, è fondato e va accolto e, per l’effetto, va annullata la nota del MEF […]; all’annullamento del diniego consegue l’obbligo del MEF di rivalutare l’istanza – già positivamente esitata dal Ministero delle politiche agricole – sotto il profilo tributario e di stima degli effetti finanziari, concludendo il procedimento avviato per l’inserimento nell’elenco di cui alla circolare n. 9/1993”.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi illustrato, si dispone che il Comune di Campofelice di Fitalia (PA) sia incluso nell’elenco allegato alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza apposizione dell’annotazione “PD”, dal momento che l’esenzione di cui all’art. 1, comma 758, lett. d), della legge n. 160 del 2019, opera sull’intero territorio comunale.