Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la sentenza n. 2046 depositata il 14 settembre 2023, interviene in tema competenza giurisprudenziale avverso un verbale emesso ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 124 del 2004, ha affermato come “… da condivisibile giurisprudenza, sebbene l’an e il quantum dell’obbligazione previdenziale risultino riservati alla cognizione del giudice ordinario, laddove si controverta in ordine alla legittimità di un verbale di disposizione, adottato dall’Ispettorato del Lavoro a conclusione del procedimento ispettivo, si è al cospetto di un atto che ha inciso autoritativamente sulla posizione giuridica del datore di lavoro, creando il presupposto per il futuro recupero delle somme in questione.
Difatti, «diversamente dalla diffida accertativa (art. 12 del d.lgs. 124 del 2004), suscettibile di acquisire essa stessa efficacia di titolo esecutivo a favore del privato, il provvedimento di cui all’art. 14 del medesimo decreto legislativo non è idoneo a riconoscere al lavoratore un’utilità diretta e immediata. L’atto di disposizione è definito dalla norma “immediatamente esecutivo”, quindi fin da subito efficace e vincolante per il destinatario, ma il dovere giuridico di conformarsi alle sue statuizioni è presidiato solo dal meccanismo di coazione indiretta costituito dalla sanzione pecuniaria per il caso di eventuale inottemperanza. Ogni beneficio a carico del lavoratore dipenderà quindi solo dall’adeguamento del datore alle disposizioni impartite, non essendo consentito all’Amministrazione un intervento diretto sul rapporto giuridico (TAR Friuli – Venezia Giulia Trieste, Sez. I, 18 maggio 2021, n. 155).
Il presente contenzioso, in altri termini, è volto a contestare l’illegittimo esercizio del potere dispositivo di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 e non il se e il quanto dell’obbligazione previdenziale (non ancora sorta), sicché esso rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sardegna Cagliari, Sez. II, 21 giugno 2022, n. 427)» (T.A.R. Marche, I, 26 agosto 2022, n. 464). …”
Pertanto la competenza è del giudice amministrativo nei casi di impugnazione di un provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio, con previsione di una sanzione pecuniaria, espressione di un potere pubblicistico, che la norma definisce “immediatamente esecutivo”, ovvero efficace e vincolante per il destinatario, il quale deve necessariamente conformarsi alle statuizioni contenute nello stesso, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria per il caso di eventuale inottemperanza. Infatti, a differenza delle violazioni riscontrate in sede di verbale di primo accesso ispettivo, che richiedono l’adozione di una diffida (ex art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 124 del 2004), il verbale di disposizione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 124 del 2004 viene adottato “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” (cfr. T.A.R. Friuli – Venezia Giulia, I, 18 maggio 2021, n. 155).
Inoltre pur trattandosi di un comando giuridico non accompagnato da alcuna sanzione (norma c.d. “imperfetta”), lo stesso assume i connotati della definitività e della lesività per la parte alla quale lo stesso è indirizzato (cfr. T.A.R. Marche, I, 26 agosto 2022, n. 464)
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