CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 aprile 2020, n. 7974
Illegittimità del licenziamento per riduzione di personale – Pagamento delle retribuzioni maturate, detratto l’aliunde perceptum – Conciliazione tra le parti della la controversia tra loro pendente – Domande per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle differenze sul TFR, coperte da giudicato
Rilevato che
1. P.R. convenne in giudizio la M. s.r.l. e la W.C. s.r.l. e chiese che venisse accertata e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della M. s.r.l. a decorrere dal 1.2.2007, poi proseguito con la W. s.r.l. per effetto dell’intervenuto trasferimento d’azienda, e la condanna delle convenute al pagamento delle differenze retributive maturate anche per T.F.R.. Inoltre chiese che venisse accertata e dichiarata l’illegittimità e l’inefficacia del licenziamento intimatogli il 16 settembre 2009 con condanna, ex art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, della W. a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli le retribuzioni maturate e non erogate fino alla reintegrazione.
2. Il Tribunale di Cremona accolse in parte le domande e, dichiarata l’esistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la M. s.r.l. dal 1 febbraio al 31 agosto 2007 ed il diritto del lavoratore all’integrazione del contributi previdenziali ed assistenziali, annullò il licenziamento intimato al R. dalla W.C. s.r.l. per riduzione di personale ai sensi della legge n. 223 del 1991 ed ordinò la reintegrazione nel posto di lavoro condannando la società al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate, detratto l’aliunde perceptum, oltre interessi rivalutazione monetaria e contributi previdenziali e assistenziali, rigettando le altre domande ivi compresa quella di pagamento del premio di produzione pari ad € 5.000,00 nel periodo 1 febbraio 31 agosto 2007.
3. La Corte di appello di Brescia, investita del gravame da parte della W.C. s.r.l. e del R., nella contumacia della M. s.r.l. in concordato preventivo, ha respinto il gravame proposto dal lavoratore nei confronti della M. s.r.l. ed ha dichiarato estinto il giudizio con la W.C. s.r.l. sul rilievo che le parti avevano conciliato la controversia tra loro pendente.
3.1. Il giudice di appello – dato atto che il giudizio era proseguito solo con riguardo alla domanda di condanna al pagamento del premio di produzione avanzata nei confronti della cedente società M. s.r.l. mentre le domande aventi ad oggetto il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle differenze sul t.f.r. erano invece coperte da giudicato – ha evidenziato che il lavoratore, che ne era gravato, non aveva provato il suo diritto a percepire il premio di produzione azionato. La Corte ha osservato che del premio di produzione era fatta menzione in una scrittura privata del 12 febbraio 2007 che però era priva della specificazione dell’oggetto della prestazione lavorativa.
Ha evidenziato poi che la voce retributiva non era stata poi trascritta nel contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti ed ha perciò ritenuto che quella scrittura privata dovesse essere interpretata come impegno ad una futura assunzione, che non integrava un contratto preliminare e poteva avere un valore meramente indiziario per interpretare la volontà delle partì che avevano stipulato il successivo contratto ovvero per completare il quadro probatorio derivante da altri elementi di prova, nella specie insussistenti atteso che le dichiarazioni rese dal teste escusso non erano precise nel definire il contenuto del compenso convenuto.
4. Per la cassazione della sente orso ed articola tre motivi
ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.. La M. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo non ha opposto difese.
Considerato che
5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ.. Sostiene il ricorrente che contraddittoriamente la Corte ha ritenuto che, verosimilmente, il premio dovuto sarebbe stato pagato in nero e poi ha escluso che il diritto sia stato provato e non ritiene necessaria la produzione documentale. Così facendo, in mancanza di impugnazione da parte della società M. s.r.l. la Corte territoriale sarebbe incorsa nel denunciato vizio di ultra petizione laddove, esaminando l’appello del R., ha accertato, diversamente da quanto affermato dal primo giudice il quale aveva ritenuto spettante i premio poi pagato in nero, che non vi fosse la prova che la somma non fosse dovuta.
6. Il motivo è generico e perciò va dichiarato inammissibile.
6.1. In tema di ricorso per cassazione l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Cassazione ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo. La parte deve riportare in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr. Cass. 25/09/2019 n. 23834). Laddove, come nel caso in esime, sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appelatum, è necessario perciò, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso sia riportata, nei termini esatti e non genericamente ovvero per brevi estratti o per riassunto del suo contenuto, quella parte della motivazione della sentenza di primo grado dalla quale si evincerebbe, a detta della parte ricorrente, il positivo accertamento dell’esistenza del diritto a percepire il premio di produzione rivendicato che il Tribunale afferma essere stato verosimilmente corrisposto “al nero” (cfr. anche Cass. 08/06/2016 n. 11738).
7. L’esame delle due censure articolate nel secondo motivo di ricorso restano assorbite per effetto del l’accertata inammissibilità del primo motivo di ricorso e comunque presentavano evidenti profili di inammissibilità.
7.1. Nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721, 2722, 2729 cod. civ. e degli artt. 112, 115, 116 cod. proc civ. – nella parte in cui la sentenza rigetta la domanda di condanna della M. al pagamento del premio di produzione – si deduce che l’onere di provare l’avvenuto pagamento, una volta provato il diritto alla prestazione, grava sul datore di datore di lavoro che deve provare l’adempimento della sua obbligazione. Ci si duole dell’errato uso delle presunzioni deducendosi che ove le dichiarazioni rese dal teste escusso fossero state correttamente valutate nel loro complessivo tenore, si sarebbe dovuto ritenere esistente il diritto e non provata la corresponsione delle somme, stante il carattere dubitativo delle dichiarazioni rese al riguardo. Inoltre si evidenzia che sarebbe stata estranea al giudizio la valutazione della circostanza che il lavoratore non avrebbe protestato per la mancata percezione delle somme azionate.
7.2. Così facendo però il ricorrente pretende che la Corte proceda ad una nuova e diversa valutazione delle dichiarazioni esaminate dalla Corte di merito e dei fatti acquisiti al processo che al contrario sono state esaminate e si è proceduto ad una plausibile ricostruzione dei fatti che non è censurabile in questa sede in quanto non solo non è il risultato di una inversione degli oneri della prova ma neppure di una violazione delle disposizioni processuali denunciate.
7.3. Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 27/12/2016 n. 27000 e 17/01/2019 n. 1229).
8. Anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., è infondato atteso che correttamente la Corte di appello ha qualificato come incidentale l’appello proposto in via autonoma dal R. ma depositato dopo l’avvenuto deposito del ricorso in appello della società W.C. s.r.l..
9. In conclusione per le ragioni su esposte il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della resistente rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.