INAIL – Circolare 11 novembre 2013, n. 53
Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo 2013.
Quadro Normativo
– Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni: “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, articolo 9, commi 3-bis e 3-ter e articolo 16-bis, comma 10;
– Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, articolo 12, commi 11-quater e 11-quinquies;
– Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64: “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”;
– Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94: “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, articolo 13-bis, comma 5;
– Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, articolo 31;
– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 marzo 2013: “Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”;
– Decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, 24 settembre 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 in materia di certificazione dei crediti;
– Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007:”Documento unico di regolarità contributiva”;
– Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, articoli 38, comma 1, lettera i), 117, commi 2 e 3 e 118, comma 6;
– Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, articoli 4 e 6;
– Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, articolo 90, comma 9.
Premessa
In relazione alle disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52/2012 ha disposto che il documento unico di regolarità contributiva é rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.
In attuazione di detta disposizione il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto 13 marzo 2013 con cui sono state stabilite le modalità di rilascio del Durc in presenza di una certificazione rilasciata ai sensi del d.l. 185/2008.
Infine con la circolare n. 40 del 21.10.2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito primi chiarimenti sulla materia.
Ciò premesso, nel fare integrale rinvio al decreto e alla circolare ministeriale, si illustra la disciplina del rilascio del Durc in presenza delle certificazioni dei crediti in discorso e si forniscono le istruzioni per gli aspetti di competenza.
Disciplina del Durc rilasciato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012
La regolarità contributiva può essere rilasciata soltanto in presenza di una certificazione dei crediti, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Sono considerate utili, esclusivamente, le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008 e successive modificazioni, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell’economia e delle finanze e registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti.
Il decreto 13 marzo 2013 stabilisce che:
1. Gli enti tenuti al rilascio del Durc emettono il predetto documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
2. Nel documento devono essere indicati l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo.
3. Il Durc rilasciato con le modalità descritte può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore;
5. L’intervento sostitutivo si applica inoltre alle erogazioni a carico di pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti al soggetto titolare dei crediti certificati;
6. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere validamente ceduto, ovvero, costituire oggetto di anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari, solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul Durc stesso, comprovata da Durc aggiornato da esibirsi in banca o all’intermediario finanziario;
7. Se il debito contributivo non risulta estinto, vale a dire in caso di persistente irregolarità contributiva, il credito indicato nella certificazione per il rilascio del Durc può essere oggetto di cessione o anticipazione soltanto a condizione che il creditore sottoscriva apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Nel caso in cui l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario finanziario al creditore sia inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento si applica per l’estinzione parziale di quest’ultimo.
Con riguardo all’intervento sostitutivo, introdotto dal Regolamento di attuazione e di esecuzione dei contratti pubblici, si ricorda, come già evidenziato nella circolare ministeriale che, a seguito dell’articolo 31 del d.l. 69/2013, esso trova applicazione non solo nell’ambito dei contratti pubblici, ma in quanto compatibile anche alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di amministrazioni pubbliche, per le quali é prevista l’acquisizione d’ufficio del Durc.
La circolare ministeriale specifica, inoltre, che nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo.
Si ricorda, infine, che relativamente ai debiti per somministrazioni, forniture e appalti degli enti locali, delle regioni e delle province autonome, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle Amministrazioni dello Stato maturati al 31 dicembre 2012 e indicati negli articoli 1, 2, 3 e 5 del d.l. 35/2013, l’articolo 6, comma 11-ter, inserito dalla legge di conversione del predetto decreto, ha stabilito che ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l’accertamento della regolarità contributiva é effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 .
Soggetti richiedenti
Il Durc ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012 può essere richiesto:
a) dal soggetto titolare dei crediti certificati, cioè dal diretto interessato, nei casi in cui il Durc debba essere prodotto nell’ambito dei rapporti tra soggetti privati;
b) da una pubblica amministrazione tenuta ad acquisire d’ufficio il Durc in base alla normativa vigente.
Come illustrato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo caso l’interessato dovrà pertanto dichiarare all’amministrazione procedente, o alla stazione appaltante pubblica, di vantare dei crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la specifica piattaforma informatica.
Il Durc ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012 sarà comunque rilasciato qualora l’interessato esibisca la certificazione del credito a seguito dell’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva.
L’obbligo da parte degli enti di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni prima di emettere un certificato attestante l’irregolarità, che era stato già disposto dal d.m. 24 ottobre 2007, è stato da ultimo stabilito dall’articolo 31, comma 8, del d.l. 69/2013.
L’unica eccezione all’obbligo di invito preventivo alla regolarizzazione è quindi costituita dall’ipotesi in cui il certificato sia richiesto d’ufficio da una stazione appaltante pubblica o da un’amministrazione procedente ai fini della verifica, ai sensi dell’articolo 71 del d.p.r. 445/2000, della veridicità di una dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato ad una certa data, qualora non possa applicarsi il criterio dello scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile.
Si ricorda che non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00 fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc.
Comunicazione degli estremi delle certificazioni dei crediti e verifica delle stesse.
Come precisato nella circolare ministeriale, il soggetto titolare dei crediti certificati o l’amministrazione procedente deve comunicare gli estremi delle certificazioni agli Istituti previdenziali e alle Casse edili. I dati necessari sono:
– il numero della certificazione del credito (costituita da 16 numeri);
– l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
– la data di rilascio della certificazione;
– l’importo del credito oggetto di certificazione;
– l’eventuale data in cui sarà pagato il credito;
– il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per accedere alla piattaforma informatica, attraverso il quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili – non appena disponibile la specifica funzione in corso di predisposizione – devono verificare l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta del Durc e comunque alla conclusione dell’istruttoria per il suo rilascio.
In attesa dell’operatività della funzione suddetta gli interessati devono trasmettere, tramite Pec, alla sede competente le certificazioni notificate dall’account “notifiche piattaforma certificazione crediti”, già ricevute via Pec con il messaggio PCC – Informativa rilascio certificazione e le Sedi provvederanno a richiedere, sempre tramite Pec, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione direttamente alle amministrazioni che le hanno rilasciate.
Istruzioni operative
Il rilascio del Durc ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012 presuppone, come già illustrato, che l’importo dei crediti certificati sia almeno pari all’ammontare complessivo dei debito contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.
Per quanto sopra, ognuna delle strutture territoriali di Inail, Inps e Casse edili coinvolte nell’istruttoria per il rilascio del Durc deve necessariamente acquisire tramite Pec dalle altre due l’importo dei debiti insoluti, al fine di verificare se la loro sommatoria è almeno pari ai crediti indicati nelle certificazioni esibite.
In caso positivo, ciascuna Sede inserirà nell’apposito campo note la seguente dicitura:
Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del d.l. 7.5.2012, n. 52, conv. con modificazioni dalla legge 6.7.2012, n. 94. Importo debito Inail al xx.xx.xxxx: Euro xxx.xxx,xx. Certificazione n. xxxxxxxxxxxxxxxx del xx.xx.xxxx, rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Importo dei crediti certificati: Euro xxx.xxx,xx, data di pagamento: xx.xx.xxxx.
Ovviamente, la data di pagamento dovrà essere indicat- nel Durc solo ove sia presente nella certificazione del credito.
Si ricorda che con la versione 4.0.1.29 del 1° ottobre 2013 il campo note dell’applicativo è stato ampliato per contenere fino ad un massimo di 400 caratteri.
Si invitano le strutture territoriali a prestare la massima cura nella gestione dei Durc in questione, ai quali ovviamente non si applica il silenzio-assenso allo scadere del trentesimo giorno, considerato peraltro che, come precisato nella circolare ministeriale, anche detti certificati hanno validità di 120 giorni dal rilascio.
Eventuali casi particolari dovranno essere segnalati alla Direzione centrale rischi per il tramite delle Direzioni regionali, che forniranno, come di consueto il massimo supporto alle Sedi, soprattutto in fase di prima applicazione delle disposizioni descritte.
Le Direzioni regionali, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del territorio di competenza, terranno sotto costante monitoraggio i Durc emessi ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del decreto citato.
Allegato n. 1
(Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 13 marzo 2013)
Allegato n. 2
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare 21 ottobre 2013, n. 40)
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