La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7125 del 20 marzo 2017 intervenendo in tema di infortunio sul lavoro ha statuito che non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro le eventuali imprudenze, negligenze o imperizie dei lavoratori non essendo né imprevedibili né anomale
La vicenda ha riguardato una società che veniva condannata a pagare, nel giudizio di appello che aveva riformato la decisione di primo grado, in favore di un proprio dipendente di una somma a titolo di risarcimento del danno subito a seguito di infortunio sul lavoro.
La società impugnava la decisione dei giudici di appello, proponendo ricorso in cassazione basato su quattro motivi. In particolare la società ricorrente lamentava che la sentenza impugnata aveva ricostruito la dinamica e la responsabilità dell’infortunio senza tenere conto delle ammissioni rese in sede di interrogatorio formale dal controricorrente, dalle quali si poteva evincere che l’infortunio era stato provocato da una sua manovra su un macchinario, manovra da ritenersi eccezionale, abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento produttivo, oltre che in contrasto con le direttive aziendali ricevute; pertanto, la responsabilità dell’evento dannoso si sarebbe dovuta ripartire equamente fra le parti.
I giudici di legittimità ritengono le motivazioni della società ricorrenti infondate. Inoltre i giudici del palazzaccio, in merito all’ipotesi di rischio elettivo e responsabilità del lavoratore, confermano il principio di diritto secondo cui “la responsabilità dell’infortunato sorge esclusivamente in presenza di condotte del tutto anomale, inopinabili e imprevedibili, che esulano dai sistemi e dai procedimenti di lavoro e sono con essi incompatibili, oppure qualora vi sia stata una violazione, da parte del prestatore di lavoro, di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini”
Gli Ermellini nelle motiviazione della sentenza in commento affermano anche che “la condotta colposa del lavoratore è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento, atteso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela.”
Pertanto l’esclusione della responsabilità del datore di lavoro, in ipotesi, del c.d. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale solo quando l’attività non sia in alcun rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante da esso.
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