La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 475 depositata il 13 gennaio 2014 intervenendo in tema di infortunio in itinere ha precisato che non può qualificarsi come in itinere l’incidente verificatosi non lungo il tragitto automobilistico che ordinariamente il lavoratore percorre per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro.
La vicenda ha riguardato un lavoratore a cui era occorso un incidente mentre ritornava dalle ferie annuali, incidente qualificato dallo stesso come “in itinere”. Il dipendente rivolgendosi al tribunale proponeva nei confronti dell’INAIL domanda diretta alla costituzione di una rendita in relazione all’incidente di cui sopra. il Tribunale rigettava la domanda del ricorrente. Il lavoratore avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Appello i cui giudici confermavano la sentenza di primo grado. Per i giudici territoriali doveva applicarsi la disciplina di cui al DPR n. 1124/1965 vigente all’epoca dell’incidente che non offriva una definizione di incidente in itinere e quindi occorreva rifarsi alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.
Il lavoratore, nella fattispecie, affermava la sussistenza della tutela assicurativa per tutti gli infortuni lungo il normale iter di andata e ritorno dalla casa di abitazione al luogo di lavoro, precisando che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e che l’evento si era verificato al termine delle ferie. Evidenziando che la sua residenza storica era sempre stata a San Giorgio a Cremano e che il tragitto automobilistico era stato autorizzato dal datore di lavoro e la scelta dell’orario notturno era stata operata per evitare il caldo.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure, il dipendente per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso, basato su due motivi di censure, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso proposto. I giudici di legittimità hanno affermato che “correttamente la Corte di Appello ha ricostruito la giurisprudenza di legittimità formatasi sul DPR n. 1124/1965 che non conteneva una definizione esplicita dell’infortunio in itinere ed ha accertato che l’evento di cui è processo non può qualificarsi effettivamente come in itinere, posto che si è verificato non lungo il tragitto che ordinariamente il ricorrente percorreva per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro, visto che lui stesso aveva fissato il proprio domicilio in (…), conservando la sola residenza anagrafica presso San Giorgio a Cremano. L’incidente è avvenuto mentre il ricorrente ritornava da quest’ultima sede e non dalla casa di normale abitazione. La circostanza per cui la residenza anagrafica era rimasta a San Giorgio a Cremano appare irrilevante, visto che non era questa la normale abitazione e che, quindi, il percorso ordinariamente seguito per andare a lavorare era diverso da quello seguito il giorno dell’incidente“.
I giudici del Palazzaccio continuando nelle motivazioni hanno sottolineato che il lavoratore stava quel giorno tornando dalle ferie, ma “la Corte territoriale ha accertato che era stata scelta una fascia oraria non giustificata e non razionale per lo spostamento in questione come le ore notturne per cui vi era stato un rischio elettivo, assunto senza alcuna razionalità e necessità dallo stesso lavoratore, che escludeva la copertura antinfortunistica“.
Pertanto, i giudici della cassazione, alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13376/2008) precisano che l’incidente non rientra, quindi, tra quelli definibili come in itinere perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l’orario di lavoro (l’incidente è delle 0,20 mentre il ricorrente doveva riprendere il lavoro alle ore 8 del giorno successivo), secondo circostanze in cui è evidente l’imprudenza del lavoratore con l’assunzione incontestabile di un rischio elettivo da parte di quest’ultimo.