La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 30167 depositata il 12 luglio 2023, intervenendo in tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui “… In tema di infortuni sul lavoro, in base alla lettura combinata del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 2 e 199, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa di esonero da responsabilità in caso di omissione delle cautele prescritte in materia antinfortunistica; le due norme, infatti, prevedono una corresponsabilità sia del formale titolare della qualifica di datore di lavoro, sia di colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, ne eserciti in concreto i poteri giuridici …”
Con la sentenza in commento il Supremo consesso, in caso di infortunio di un dipendente, ha ritenuto responsabile non solo il datore di lavoro formale ma anche il datore di lavoro reale (colui che effettivamente gestisce l’attività) oltre al coordinatore per la sicurezza.
I giudici di legittimità hanno fatto un sunto sulle responsabilità nelle piccole e medie imprese delle fattispecie più diffuse di infortunio sul lavoro attraverso il testo unico della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e gli orientamenti della stessa Corte.
La vicenda ha riguardato, a seguito della morte di un dipendente per infortunio sul lavoro, i due datori di lavoro il primo quale legale rappresentante (datore di lavoro formale) ed il secondo gestore di fatto dell’impresa (datore di lavoro concreto o reale) ed infine il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. L’infortunio é avvenuto per caduta dall’alto del punteggio del dipendente a causa della mancanza di parapetti e di una tavola che si era ribalta. Il Tribunale condanna i tre indagati per i reati loro ascritti. Gli indagati avverso la decisione del Tribunale propongono appello. La Corte di Appello conferma la responsabilità degli imputati. La sentenza della Corte Territoriale viene impugnata dai tre condannati con tre ricorsi in cassazione.
Gli Ermellini rigettano i ricorsi.
I giudici di legittimità sulla responsabilità del coordinatore per la sicurezza hanno riaffermato il principio di diritto secondo cui “… In tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonchè sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS” (Sez.4, n. 44977 del 12/06/2013, Lorenzi, Rv.257167; Sez.4, n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla, Rv. 256637).
Giova, sul punto, ribadire che, in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori (Sez. 4, n. 27442 del 04/06/2008, Garbaccio, Rv. 240961; Sez. 4, n. 32142 del 14/06/2011, Goggi, Rv. 251177). Da ciò emerge come la suddetta figura professionale sia titolare di un’autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 38002 del 09/07/2008, Abbate, Rv. 241217; Sez. 4, n. 18472 del 04/03/2008, Bongiascia, Rv. 240393), e comprende un controllo effettivo sul concreto rispetto dell’osservanza del POS e dei processi di lavorazione al fine di evitare che siano trascurate o disapplicate le disposizioni ivi contenute. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è, dunque, tenuto a verificare l’eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere, e tanto in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione. …”
Infatti per la Suprema Corte il compito di alta vigilanza va esercitato mediante manifestazioni tangibili di coordinamento, di informazione e di verifica ribadendo, quanto affermato dalla Sez. 4, n. 37597 del 5/5/2015, dep. 16/9/2015, che “L’alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto lo ha solo quando constati direttamente gravi pericoli (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. f)). Può dirsi che il coordinatore per l’esecuzione, identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse la attuazione dei piani “attraverso la mediazione dei datori esecutori”
In ordine al rischio di cauta dall’alto e della responsabilità del coordinatore ha ribadito che “… tale rischio non sia di natura specifica, ritenendo che rientri nell’area di governo del coordinatore, il quale, come detto in precedenza, deve verificare la conformità delle caratteristiche strutturali di base delle lavorazioni alle norme prevenzionistiche (cfr. Sez. 4, n. 43466 del 2014, Turroni, non massimata, che ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, definito non specifico, di caduta dall’alto di un operaio issatosi su un ponteggio privo di parapetti; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 247536).
In tempi più recenti, nello sviluppo dei principi inerenti alla tematica in questione, nel ribadirsi che il coordinatore non può essere chiamato a rispondere degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo, si è affermato, in linea con l’intento di evitare generalizzazioni riguardanti soluzioni preconcette in relazione alle molteplicità dei casi, come sia preciso compito del giudice accertare se il rischio a cui è stato esposto l’infortunato dipenda dalla conformazione generale del cantiere, ovvero si tratti di un rischio specifico attinente alle attività oggetto del contratto di appalto (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 3288 del 27/09/2016, dep. 23/01/2017, Bellotti, Rv. 269046).
[…]
(in termini si veda Sez. 4, n. 2845 del 15/10/2020, dep. 25/01/2021, Martinelli, Rv. 280319: “In tema di infortuni sul lavoro, il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori sull’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall’impresa) …”
In tema di interposizione fittizia dell’amministratore (amministratore formale) i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto lo stesso egualmente responsabile ritenendo che “… “La responsabilità dell’amministratore della società (…)non può venir meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente e ciò in ragione della posizione di garanzia ad esso assegnata dall’ordinamento. E’ noto che per attribuire a una condotta omissiva umana una efficacia casuale è necessario che l’agente abbia in capo a sè una posizione di garanzia, che, cioè, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire in base allo schema di cui all’art. 40 c.p., comma 2 (“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”). E’ stato affermato che “perchè nasca una posizione di garanzia, è necessario che: vi sia un bene giuridico che necessiti di protezione e che da solo il titolare non è in grado di proteggere; che una fonte giuridica (anche negoziale) abbia la finalità della sua tutela; che tale obbligo gravi su una o più specifiche persone; che queste ultime siano dotate di poteri impeditivi della lesione del bene che hanno “preso in carico” (Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010 Rv. 248847). La ratio sottesa al sistema va ricercata nella finalità di assicurare a determinati beni giuridici una tutela rafforzata, attribuendo a soggetti diversi dai titolari, in ragione del ruolo che rivestono, l’obbligo di evitarne la lesione mediante l’esercizio di doveri di vigilanza e di controllo e ciò perchè gli interessati non hanno il completo dominio delle situazioni che potrebbero mettere a rischio l’integrità dei loro beni. In tale assetto le posizioni di garanzia, come questa corte ha avuto modo di affermare più volte (per tutte Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5037 del 30/03/2000 Rv. 219424), risultano connesse a obblighi di solidarietà di rilevanza costituzionale che l’ordinamento giuridico attribuisce a determinati soggetti sia “per proteggere determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne l’integrità” (si pensi alla posizione di protezione dei genitori nei confronti dei figli, che è la posizione di solidarietà per eccellenza), sia per “neutralizzare determinate fonti di pericolo, in modo da garantire l’integrità di tutti i beni giuridici che ne possono risultare minacciati” (come nella posizione di controllo attribuita al datore di lavoro nei confronti dei lavoratori alle sue dipendenze)” (così, in motivazione, Sez. 4, n. 49732 del 11/11/2014, Canigiani, Rv. 261181).
[…]
Permane, dunque, in capo al datore di lavoro la posizione di garanzia attribuitagli dalla legge a meno che questi non abbia investito altri soggetti delle funzioni prevenzionistiche mediante apposita delega (si veda in argomento Sez. 4, n. 2157 del 23/11/2021, dep. 19/01/2022, Baccalini, Rv. 282568: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione.
[…]
In relazione a detto tema, a cui occorre fare riferimento per completezza argomentativa, è sufficiente richiamare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte che, nel determinare il perimetro entro il quale può ritenersi conferita una efficace delega di funzioni in campo datoriale hanno così stabilito: “In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 16 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa” (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261108).
Si tratta di requisiti stringenti, non altrimenti sostituibili, in relazione ai quali grava sul datore di lavoro un preciso onere dimostrativo (cfr. Sez. 4, n. 44141 del 19/07/2019, Macaluso, Rv. 277360: “In materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza incombenti sul datore di lavoro – grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità. …”
Pertanto per i giudici della Suprema Corte la responsabilità dell’amministratore della società, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall’ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente (cfr. la già citata Sez. 4, n. 49732 del 11/11/2014, Canigiani, Rv. 261181, così massimata: “In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità dell’amministratore della società, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall’ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente”; Sez. 4, n. 35120 del 6/6/2013, n. m., Sez. 5, n. 1022 del 07/11/1968, dep. 31/01/1969, Miacola, Rv. 110163; Sez. 4, n. 600 del 21/03/1967, Mondrone, Rv. 105066).