INPS – Circolare 19 settembre 2013, n. 133
Convenzione fra l’INPS e FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
In data 2 agosto 2013 è stata sottoscritta una convenzione con FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati, approvata con determinazione n. 95 del 22 aprile 2013, per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.
L’articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. In base alle disposizioni di cui all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto, a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS.
Resta quindi confermato che l’articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA.
La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale della FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati.
A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS, siano comunicati in forma scritta alle Strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale, ovvero degli uffici centrali della FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati.
DECORRENZA DELLA DELEGA.
L’articolo 3 prevede che le deleghe, rilasciate da persone già titolari di pensione, presentate alla Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la pensione, e le revoche produrranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della acquisizione.
Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall’incaricato, abilitato mediante comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell’INPS alla FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati, con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell’avvenuta presentazione.
DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA.
Resta confermato che, qualora il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di due o più Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell’effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell’INPS, a meno che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in questa ipotesi sarà considerata produttiva di effetti la delega presentata successivamente.
E’ comunque escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente. Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura periferica procederà all’acquisizione della revoca, che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura stessa.
MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.
L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.
Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali si precisa che gli stessi sono stati determinati sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2011. Per la convenzione di cui trattasi e in relazione alle attività sotto indicate, sono previsti i seguenti costi:
– Nuova delega su domanda di pensione € 0,04
– Nuova delega su pensione esistente € 0,74
– Revoca delega € 0,74
– Variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48
– Gestione delega € 0,04
ESONERO DA RESPONSABILITA’.
Con l’articolo 10 della convenzione, la FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati, esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati, si obbliga a ristorare l’INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.
CODICE INPS
Il codice INPS assegnato è B7.
ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto della FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati, si istituiscono i seguenti conti:
– GPA25367 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
– GPA27367 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.
Allegato 1
CONVENZIONE FRA INPS E FENALPI – FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI E PENSIONATI ITALIANI PER LA RISCOSSIONI DEI CONTRIBUTI SINDACALI SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE AI SENSI DELLA LEGGE 11 AGOSTO – 1972, n. 485.
Art. 1
I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, possono esercitare il diritto di versare i contributi sindacali alla FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI E PENSIONATI ITALIANI (FENALPI), stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall’INPS sul proprio trattamento di pensione.
Art.2
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all’art. 1, avverrà mediante delega, secondo il testo predisposto dall’INPS, sentite le Organizzazioni sindacali dei pensionati, debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI E PENSIONATI ITALIANI (FENALPI) che vi apporrà anche il timbro della Organizzazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dai D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI E PENSIONATI ITALIANI (FENALPI), a ciò abilitati, dovranno essere segnalati per iscritto alle Strutture periferiche “S competenti per territorio.
Art. 3
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell’INPS, che ha in carico la pensione stessa.
La delega, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, nonché quella presentata in concomitanza di domanda di pensione, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la pensione.
Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura territoriale dell’INPS procederà all’acquisizione della revoca stessa, che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della data di presentazione.
Nel caso in cui il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell’effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell’INPS.
Ogni delega successiva produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.
Art.4
La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione – compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
1. 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2. 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3. 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste ai commi precedenti.
La misura del contributo sindacale deve essere esplicitamente indicata nell’atto di delega.
La trattenuta viene effettuata all’atto del pagamento delle singole rate di pensione.
Art. 5
L’INPS versa alla FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI E PENSIONATI ITALIANI (FENALPI) acconti mensili per i contributi riscossi.
Tali acconti sono commisurati al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.
Gli acconti, di cui al comma precedente, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.
Art.6
I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi dell’articolo precedente e gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o per qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall’INPS-rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede all’ effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite alla Organizzazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.
Art. 7
La FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI E PENSIONATI ITALIANI (FENALPI) si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione.
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati stabiliti, conDeterminazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2011.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
– Nuova delega su domanda di pensione € 0,04
– Nuova delega su pensione esistente € 0,74
– Revoca delega € 0,74
– Variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48
– Gestione delega € 0,04
La variazione annuale di costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), a seguito della quale l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
È a carico della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI E PENSIONATI ITALIANI (FENALPI) oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
Art. 8
Le rimesse monetarie alla FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI E PENSIONATI ITALIANI (FENALPI), conseguenti all’applicazione della presente convenzione, sono effettuate dalla Sede centrale alla Organizzazione stessa con le modalità da questa indicate.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione alla Organizzazione.
Art. 9
L’INPS è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle pensioni assoggettati alle ritenute sindacali e l’Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI E, PENSIONATI ITALIANI (FENALPI) esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l’INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
Art. 10
L’INPS mette a disposizione di ciascuna Organizzazione sindacale convenzionata un’apposita banca dati delle deleghe sindacali che l’Organizzazione stessa potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.).
La consultazione potrà avvenire secondo le modalità e l’autorizzazione disposte dal l’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dall’Autorità Garante della “privacy”.
Art. 11
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. La richiesta di rinnovo annuale da parte della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI E PENSIONATI ITALIANI (FENALPI) dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione: I
Codice conto: GPA25367
Denominazione completa: Contributi sindacali trattenuti per conto FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati sulle pensioni pagate nell’anno in corso – Art. 23-octies della legge n. 485/1972
Denominazione abbreviata : CTR.SIND.C/FENALPI ART.23 – OCTIES L.485/72 A.C.
Tipo variazione I
Codice conto GPA27367
Denominazione completa: Contributi sindacali trattenuti per conto FENALPI – Federazione Nazionale Lavoratori e Pensionati sulle pensioni pagate negli anni precedenti – Art. 23-octies della legge n. 485/1972
Denominazione abbreviata: CTR.SIND.C/FENALPI ART.23 – OCTIES L.485/72 A.P.
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