INPS – Comunicato 15 giugno 2020
Centri estivi 2020: pubblicato il bando di concorso
È stato pubblicato il bando di concorso Centri estivi diurni 2020 per l’assegnazione di contributi, a titolo di rimborso spese, per la partecipazione a centri estivi in Italia riservati a minori tra i 3 e i 14 anni.
Destinatari della prestazione sono i figli o gli orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
La domanda deve essere trasmessa dal beneficiario dalle 12 del 15 giugno alle 12 del 30 giugno 2020.
Allegato
BANDO DI CONCORSO CENTRI ESTIVI DIURNI 2020 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI DIURNI IN ITALIA RISERVATI A MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI
in favore di figli o orfani ed equiparati:
– dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
– dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
Indice
Art. 1 Soggetti del concorso
Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
Art. 4 L’iscrizione al Programma “Accesso ai servizi di welfare” – Domanda in un click e la richiesta del PIN
Art. 5 Attestazione ISEE
Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
Art. 7 Istruttoria ed esito
Art. 8 Graduatoria degli ammessi con riserva – Pubblicazione
Art. 9 Adempimenti a cura del richiedente
Art. 10 Pubblicazione assegnatari definitivi
Art. 11 Importo del contributo e modalità di erogazione
Art. 12 Modalità di trasmissione della documentazione
Art. 13 Accertamenti e sanzioni
Art. 14 Istanze di riesame ricorsi
Art. 15 Responsabile del procedimento
Art. 16 Note informative
Articolo 1 – Soggetti del concorso
1. All’interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità; 3. Il beneficiario è il giovane destinatario della prestazione, come individuata all’art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite” e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;
c) l’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest’ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
d) il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto.
Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso
1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni la possibilità di fruire di centri estivi in Italia, durante la stagione estiva 2020 (nei mesi di giugno, luglio, agosto, e fino al 11 settembre 2020). L’Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo sostenuto per la partecipazione ad un centro estivo diurno in Italia, nelle mensilità indicate, della durata da un minima di una settimana (cinque giorni) ad un massimo di quattro settimane (20 giorni) anche non consecutive, organizzato da un unico fornitore – che abbia le prescritte autorizzazioni di legge allo svolgimento delle attività – scelto dal richiedente la prestazione, che comprenda almeno le spese connesse alle attività ludico-ricreative-sportive previste, le spese di vitto (merende e pranzo), eventuali gite, e quant’altro previsto nel programma del centro estivo medesimo, nonché le previste coperture assicurative. Il soggiorno deve essere finalizzato alla gestione costruttiva del tempo libero dei giovani ospiti in costanza della interruzione estiva delle attività scolastiche.
Il centro estivo diurno deve svolgersi presso una sede logistica:
– conforme alle vigenti disposizioni governative emanate nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID-19 e riferite alla gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti;
– conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti;
– adeguata in termini di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche;
– dotata di locali al coperto dove organizzare l’accoglienza degli ospiti e conservarne gli eventuali effetti personali;
– dotata di locali al coperto dove poter svolgere attività ludico-ricreative in caso di maltempo;
– dotata di locale idoneo alla distribuzione e al consumo di pasti e di servizi igienici adeguati, attrezzati e accessibili;
– dotata di spazi adeguati dove svolgere le attività esterne previste dal programma ludico-ricreativo-sportivo:
– dotata di presidio di pronto soccorso.
2. La struttura organizzativa – nel caso in cui il centro estivo consenta l’accesso ai disabili – dovrà comprendere personale direttivo, educativo, ausiliario e addetto alla gestione dei giovani disabili in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di tali funzioni.
3. L’Inps riconosce n. 3.000 contributi di importo massimo settimanale pari ad € 100,00 calcolato sulla base dei criteri indicati all’art. 11, commi 1 e 2, per un massimo di quattro settimane, anche non consecutive.
Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso minori di cui all’art. 1, comma 3, che abbiano una età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti alla data del 30 giugno 2020.
Articolo 4 – L’iscrizione al Programma “Accesso ai servizi di wel-fare” – Domanda in un click e la richiesta del PIN
1. Il titolare, qualora il beneficiario non sia presente nelle banche dati INPS, deve iscrivere il beneficiario al Programma “Accesso ai servizi dei Welfare” che consente la presentazione della domanda in modalità semplificata per tutte le prestazioni welfare.
2. Dopo 5 giorni lavorativi, a seguito dell’iscrizione, il titolare può presen-tare domanda di partecipazione a presente Bando di concorso, come previsto dal seguente articolo 6.
3. Per l’iscrizione nel Programma “Accesso ai servizi dei Welfare” e per la presentazione della domanda per partecipare al presente Bando è ne-cessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un PIN dispo-sitivo utilizzabile per l’accesso a tutti i servizi in linea messi a disposi-zione dall’Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l’identità del richiedente.
4. Ai fini del presente bando tutte le comunicazioni verranno trasmesse all’indirizzo e-mail, presenti nel Pin.
5. Il Pin si può richiedere:
a) On line, accedendo al servizio “richiesta PIN on line” dal sito istitu-zionale www.inps.it;
b) tramite il contact center;
c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.
6. Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L’Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.
7. Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi digitando nel motore di ricerca del sito www.inps.it le parole: “Accesso ai servizi di Welfare”.
Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile selezionare la voce di menu “PIN on line”, nella sezione “Servizi on line” presente sul por-tale del sito istituzionale www.inps.it.
La procedura è accessibile anche tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), nonché Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE)”.
Articolo 5 – Attestazione ISEE
1. Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinario o ISEE minorenni, laddove ne ricorrano le condizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS o dagli Enti Convenzionati (CAF, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L’attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il benefi-ciario è funzionale alla determinazione della posizione in graduatoria e la quantificazione del contributo.
3. L’utente deve, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2020. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2020, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall’INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la classe di indicatore lSEE massima indicata nelle tabelle di riferimento.
5. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell’attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati.
6. L’acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all’interno della procedura, nell’area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione “Segui iter domanda”, dove comparirà la dicitura “ISEE certificato”.
Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
1. La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere presentata dal titolare esclusivamente per via telematica, pena l’improcedibilità della stessa, secondo le seguenti modalità:
– digitare nel motore di ricerca del sito www.inps.it le parole: “Centri estivi” e cliccare sulla relativa scheda prestazione;
– cliccare su “Accedi al servizio”;
– selezionare la voce “Domande Welfare in un click”;
– digitare le proprie credenziali d’accesso (codice fiscale e PIN);
– cliccare sulla voce di menu: “Scelta prestazione”;
– selezionare la prestazione “Centri estivi 2020”
– seguire le indicazioni per la presentazione della domanda.
2. La domanda, presentata on line come da precedente comma, consiste in una semplice manifestazione di volontà finalizzata all’ottenimento del contributo per di cui al presente Bando. Pertanto, la domanda è estremamente semplificata.
3. L’Inps verificherà nelle Banche dati dell’Istituto i requisiti relativi all’iscrizione del titolare alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali e la eventuale disabilità.
4. La domanda deve essere trasmessa dal beneficiario a decorrere dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020 e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2020.
5. In caso di particolari difficoltà nella presentazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dell’Istituto e non riconducibili a problematiche relative all’ottenimento del PIN dispositivo o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso di un PIN dispositivo.
6. Le domande dovranno pervenire con le modalità di cui ai commi precedenti a pena di esclusione.
Articolo 7 – Istruttoria ed esito
1. L’Inps controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal presente Bando e comunica:
– l’accettazione della domanda.
– il preavviso di respinta, con l’invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per l’accertamento dei requisiti.
2. Il richiedente è avvisato da un SMS o da e-mail non PEC della necessità di visualizzare l’esito della domanda, di cui al comma precedente, nell’area riservata della procedura “Centri estivi”.
3. Le informazioni risultanti in procedura “Centri estivi” potranno essere confermate o integrate entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, decorsi i quali, i dati a sistema si intenderanno confermati.
4. L’utente dovrà chiedere l’aggiornamento delle banche dati nelle modalità visualizzate in area riservata. Nelle more, la domanda sarà ammessa in graduatoria in base alle dichiarazioni autocertificate nella procedura “Centri Estivi”, fatta salva l’iscrizione del titolare alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali che dovrà essere accertata dall’Inps prima dell’ammissione in graduatoria.
5. L’Istituto verificherà entro 90 giorni l’aggiornamento delle banche dati di cui al precedente comma 4.
6. L’Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l’obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all’art. 13 del presente bando.
Articolo 8 – Graduatorie degli ammessi con riserva – Pubblicazione
1. L’Istituto, entro il 16 luglio 2020, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, la graduatoria degli ammessi con riserva.
2. La graduatoria è redatta attraverso procedura informatizzata, per valore ISEE crescente, nel rispetto del seguente criteri:
– priorità assoluta agli orfani o equiparati agli orfani;
– a seguire, nei limiti di 500 posti sarà riconosciuta priorità ai candidati, con le disabilità di cui alla seguente tabella:
GRADO DI DISABILITÀ
MEDIA
GRAVE
GRAVISSIMA
INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età
(L. 118/71, art. 2 – diritto all’indennità di frequenza)
Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento
(L. 508/88, art. 1)
CIECHI
CIVILI
Art 4, L.138/2001 Ciechi civili parziali (L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001) Ciechi civili assoluti (L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001)
SORDI Invalidi Civili con co- fosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332) Sordi pre-linguali, di cui all’art. 50 L. 342/2000
HANDICAP Art 3, comma 3, L. 104/92
Le persone con le disabilità di cui alla precedente tabella, che non rientrano riserva di posti, saranno collocate in graduatoria in base al valore ISEE, senza priorità.
– fermo restando il diritto di precedenza sopra specificati, saranno collocati i partecipanti che non abbiano beneficiato della prestazione Centri Estivi diurni 2019 e, a seguire, coloro che hanno beneficiato della prestazione nel 2019.
3. In assenza di una DSU valida alla data di inoltro della domanda, i partecipanti verranno collocati in coda alla graduatoria.
4. In caso di ex aequo, i partecipanti verranno graduati in ordine crescente di età.
5. L’ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione “comunicazioni” dell’Area riservata.
6. Nella comunicazione a cura dell’Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché l’importo del contributo erogabile, determinato ai sensi dell’art. 11, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.
Articolo 9 – Adempimenti a cura del richiedente
1. Entro il 15 ottobre 2020, il richiedente la prestazione in favore del partecipante al centro estivo ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all’articolo 8, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:
a) caricare in procedura, sotto la classificazione denominata “iscrizione”, copia di documento attestante l’iscrizione in un centro estivo avente le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1, completo di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, commi 2 e 3;
b) caricare in procedura, sotto la classificazione denominata “fattura” copia della fattura intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente al 100% del costo del centro estivo diurno della durata da un minimo di una settimana (cinque giorni) ad un massimo di quattro settimane (20 giorni). Qualora il soggetto organizzatore non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente, nel quale dovranno essere indicati:
– data di emissione;
– generalità del fornitore, complete di Partita IVA;
– cognome e nome del richiedente la prestazione;
– cognome e nome del beneficiario partecipante al centro estivo diurno;
– durata del soggiorno presso il centro estivo diurno;
– descrizione dei servizi offerti;
– costo del soggiorno riferito al beneficiario;
– numero di eventuali assistenti in caso di beneficiario disabile;
– costo del soggiorno per ciascun assistente del beneficiario disabile;
– costo totale del soggiorno;
– imposte eventualmente applicabili
c) indicare in procedura il codice IBAN intestato o cointestato al richiedente la prestazione ove l’Istituto effettuerà il versamento del contributo;
d) completate le operazioni di cui alle lettere a) e b), utilizzare il tasto funzione “Invio dati ad INPS”, per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta la verifica della documentazione.
2. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) nonché dei termini di cui ai commi precedenti, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.
Articolo 10 – Pubblicazione assegnatari definitivi
1. A fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, l’Istituto procederà a pubblicare l’elenco degli assegnatari definitivi dei benefici di cui al pre-sente Bando sul sito istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso entro dicembre 2020.
Articolo 11 – Importo del contributo e modalità di erogazione
1. Il contributo riconosciuto è calcolato rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente. Qualora il richiedente abbia ottenuto un rimborso dovrà dichiarare in procedura la spesa effettivamente a suo carico.
2. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all’art. 2, comma 4, il valore del contributo erogabile in favore del beneficiario è determinato in misura percentuale sull’importo più basso tra il contributo massimo erogabile (pari a € 100,00 a settimana) e il costo settimanale del centro estivo, a carico del richiedente, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:
Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza
Percentuale di riconoscimento ri2spetto al valore massimo erogabile
Fino a 8.000,00 euro 100%
da 8.000,01 a 24.000,00 euro 95%
da 24.000,01 a 32.000,00 euro 90%
da 32.000,01 a 56.000,00 euro 85%
Oltre 56.000,00 euro (o in caso di mancata rilevazione di valida DSU alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso) 80%
3. Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo settimanale del centro estivo come indicato nell’accordo/contratto di cui all’art. 9, comma 1 a carico del richiedente, ovvero sull’importo massimo erogabile se il costo del centro estivo è superiore a quest’ultimo.
4. Per i giovani con disabilità, grave o gravissima, in base alla tabella di cui all’art. 8, comma 2, il contributo verrà maggiorato di un ulteriore 50% a supporto di spese di assistenza dedicata durante il soggiorno presso il centro estivo diurno, qualora documentate nella fattura a saldo.
5. I giorni fruiti presso il centro estivo diurno in periodo diverso da quello indicato nell’art. 1 comma 1 non saranno presi in considerazione ai fini del riconoscimento del contributo.
6. L’Istituto provvederà al pagamento degli importi dovuti entro il 31 dicembre 2020.
Articolo 12 – Modalità di trasmissione della documentazione
1. Tutta la documentazione di cui al presente Bando dovrà essere acquisita nell’apposita procedura informatica.
Articolo 13 – Accertamenti e sanzioni
1. Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l’Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell’art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio dell’attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l’Istituto procederà alla revoca del beneficio e all’attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.
4. I beneficiari del Bando che non provvedano alla restituzione delle somme percepite, saranno inoltre esclusi dai Bandi di concorso Centri Estivi diurni ed Estate INPSieme 2021 2022.
Articolo 14 – Istanze di riesame e ricorsi
1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.
Articolo 15 – Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.
Articolo 16 – Note informative
1. Sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo nella propria area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell’attestazione ISEE, l’esito del concorso.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest’ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.
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