INPS – Messaggio 06 febbraio 2019, n. 513
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali – Finanziamento assegni straordinari – Attivazione pagamento provvista
Il finanziamento degli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali è finora avvenuto con le risorse economiche delle sei assegnazioni derivanti dall’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza dei dipendenti esattoriali, ai sensi dell’articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del D.M. 13 novembre 2002.
In considerazione delle risultanze del bilancio preventivo del predetto Fondo di solidarietà per l’anno 2019, dalle quali emerge che le somme accantonate nel fondo non sono sufficienti a far fronte al fabbisogno di copertura del contributo straordinario, occorre dare applicazione alla disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 95439, di adeguamento del Fondo di solidarietà del settore dei tributi erariali alla disciplina dettata in materia di Fondi di solidarietà dal decreto legislativo n. 148/2015, il quale stabilisce che “qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, provvederà ogni singolo datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti giuridici del datore di lavoro esodante, al versamento del contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015”.
Ne consegue che, in via prudenziale, a partire dalla rata relativa al mese di febbraio 2019, il contributo straordinario, dovuto in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata, deve essere versato dalle aziende.
Per le modalità di versamento si fa rinvio a quanto illustrato nella circolare n. 6/2017, ai paragrafi 5.3 e 5.4.
Per quanto sopra rappresentato, si sottolinea che anche per i percettori della prestazione di esodo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 non sono più valide, ai fini della compilazione dei flussi mensili Uniemens, le precedenti istruzioni fornite con i messaggi n. 8848/2008 e n. 14160/2010 (limitatamente al richiamo ai codici <TipoLavoratore> E1 ed E2, di cui al paragrafo 3 del citato messaggio) e con il documento tecnico Uniemens con riferimento ai medesimi codici.
Giova precisare che il messaggio n. 14160/2010 conserva piena validità in ordine alle indicazioni di corretta compilazione dell’elemento <Esattoriali>, relativo ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto operativo del versamento della provvista anticipata da parte aziendale e gli adempimenti delle Strutture territoriali, si rinvia al messaggio n. 2256/2016.
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