INPS – Messaggio 07 dicembre 2016, n. 4997

Indicazioni operative del Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – FAQ sulle comunicazioni per lavoro accessorio

Si fa seguito al Msg. INPS.HERMES.04/11/2016.0004429 per dar conto della nota – allegata – con cui il Ministero del Lavoro ha fornito risposte a ulteriori quesiti inerenti il nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio, previsto dal d.lgs. n. 185/2016.

In primo luogo viene previsto un correttivo rispetto all’obbligo dell’imprenditore agricolo di comunicare la variazione entro i 60 minuti precedenti nel caso di cambio del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione: infatti  in caso di impossibilità oggettive di prestare l’attività (per cause meteorologiche o mancata presentazione del lavoratore), la comunicazione alla sede territoriale dell’INL può essere fatta entro la giornata cui si riferiscono le stesse, senza l’indicazione dell’orario d’inizio e fine attività.

Si ribadisce poi, nei casi di prestazioni superiori a tre giorni, che solo la comunicazione all’INL soggiace all’obbligo che limita ad un arco temporale di tre giorni la durata della prestazione oggetto di comunicazione, e pertanto è consentito di mantenere nell’applicativo INPS l’attuale assetto che consente all’imprenditore un’unica registrazione per periodi non superiori ai 30 giorni.

Si precisa altresì che per periodi pari ad una settimana (da lunedì a venerdì) è possibile effettuare una sola comunicazione con puntuale indicazione di più periodi – ciascuno non superiore a tre giorni – e per ognuno di essi, della durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.

Interrogato sui rapporti tra comunicazione di inizio attività indirizzata all’INPS e comunicazioni all’INL il Ministero chiarisce che, in riferimento a ciascun settore, laddove l’integrazione non riguardi i dati oggetto della comunicazione già effettuata, non è richiesta alcuna comunicazione di modifica/integrazione. Nel settore agricolo l’eventuale integrazione riguardante il prolungamento di orario non dovrà essere oggetto di ulteriore comunicazione all’INL.

Infine viene fornito un chiarimento riguardante prestazioni svolte in luoghi sempre diversi di consegna e prelievo di oggetti presso clienti/fornitori del committente, laddove, in un’ottica di semplificazione, è considerato sufficiente indicare la sede della ditta committente.

Allegato

FAQ VOUCHER

11) Come devono essere comunicate le variazioni e/o modifiche per l’imprenditore agricolo?

Fermo restando l’obbligo della comunicazione della variazione entro i 60 minuti precedenti nel caso di cambio del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione (v. risposta alla precedente FAQ n. 4), nell’ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione (ad es. per causa intemperie o mancata presentazione del lavoratore), le modifiche o variazioni devono essere inviate alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l’imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.

12) Nei casi di prestazioni superiori ai tre giorni, è consentito di mantenere nell’applicativo INPS l’attuale assetto che consente all’imprenditore agricolo di effettuare un’unica registrazione per periodi non superiori a trenta giorni?

Si, in quanto solo la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro soggiace ad uno specifico obbligo di legge che limita ad un arco temporale di tre giorni la durata della prestazione oggetto di comunicazione.

13) Se il prestatore di lavoro accessorio svolge l’attività per l’intera la settimana dal lunedì al venerdì, i committenti agricoli devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo periodo di tre giorni, ovvero possono effettuare un’unica comunicazione?

Come noto, il Legislatore richiede una comunicazione “con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni”. Tuttavia, in linea con quanto già sostenuto da questo Ministero con la FAQ numero 1 sarà, comunque, possibile effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione di più periodi, ciascuno non superiore a tre giorni, con puntuale indicazione, per ognuno di essi, della durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.

14) Nel settore agricolo, in caso di necessità di integrazione della dichiarazione di inizio di attività indirizzata all’INPS, è necessario procedere ad una nuova comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro?

In riferimento a ciascun settore, laddove l’integrazione non riguardi i dati oggetto della comunicazione già effettuata alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, non è richiesta alcuna comunicazione di modifica/integrazione, benché sia stata inviata all’INPS una comunicazione di integrazione. In particolare nel settore agricolo non dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione all’INL i dati riguardanti il prolungamento orario della prestazione non essendo richiesta l’indicazione di inizio e fine attività.

15) Nel caso di prestazione svolta in luoghi sempre diversi di consegna e prelievo di oggetti presso clienti/fornitori del committente, quale luogo di svolgimento della prestazione occorre indicare la sede della ditta committente, la destinazione finale ovvero i singoli tragitti?

In questi casi, in un’ottica di semplificazione ed in considerazione delle modalità di svolgimento dell’attività di lavoro, è sufficiente indicare la sede della ditta committente.

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