INPS – Messaggio 08 aprile 2020, n. 1537
Circolare 45 del 2020 – Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi – Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato – Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 in conseguenza del DPCM del 1 aprile 2020 – Istruzioni operative per la gestione delle domande
Come è noto con l’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 è stato previsto un congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è, inoltre, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Alla luce del DPCM del 1 aprile 2020, che ha previsto la proroga del periodo di sospensione delle attività scolastiche fino al 13 aprile p.v. si rappresenta che anche il termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo previsti dal suddetto articolo 23 del citato Decreto viene esteso fino a tale data.
Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
L’ACQUISIZIONE ONLINE DI DOMANDE DI MATERNITÀ è stata aggiornata al fine di consentire la presentazione delle domande relative al nuovo congedo COVID-19 indicando apposita opzione all’interno del flusso di acquisizione di congedo parentale con la possibilità di fare richiesta di CONGEDI COVID-19 anche per periodi precedenti la data della domanda online, purché non antecedenti al 5 marzo 2020.
Si precisa che anche in caso di figlio in condizione di disabilità la domanda di CONGEDO COVID-19 va presentata tramite l’ACQUISIZIONE ONLINE DI DOMANDE DI MATERNITÀ. Le domande saranno prelevate sul gestionale maternità a completamento degli adeguamenti procedurali.
Prima dell’aggiornamento dell’applicativo di acquisizione online, gli utenti se in possesso dei requisiti di legge e secondo le modalità indicate nella circolare n. 45/2020, potevano utilizzare i consueti flussi di acquisizione di congedo parentale e prolungamento di congedo parentale, congedi che saranno poi convertiti d’ufficio nel congedo COVID-19 per un massimo di 15 giorni se ricadenti in tutto o in parte nel periodo dal 5/03/2020 al 13/04/2020.
Si precisa che per i lavoratori iscritti alla gestione separata e per i lavoratori autonomi, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19, mentre le domande presentate dopo il 17 marzo saranno considerate come congedo Covid-19.
In attesa dei necessari aggiornamenti degli applicativi Gestione Maternità e Gestione permessi legge 104/1992, per evitare ridefinizioni di pratiche di congedo parentale e prolungamento di congedo parentale con periodo dal 5/03/2020 al 13/04/2020 sono stati inseriti dei controlli in istruttoria per bloccare la definizione di pratiche potenzialmente definibili in tutto o in parte come CONGEDO COVID-19. Eventuali pratiche già definite non devono essere ridefinite in quanto con successivi messaggi saranno date indicazioni per la definizione delle pratiche.
Devono invece essere regolarmente lavorate le pratiche di congedo parentale e prolungamento di congedo parentale con richiesta di fruizione per periodi antecedenti la data del 5 marzo c.a.
Si precisa che in caso di domanda di congedo parentale a cavallo dei due regimi normativi attualmente vigenti (pratica di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale con periodo dal 5/03/2020 al 13/04/2020), al fine di garantire la corretta gestione di tali casistiche, è possibile suddividere la pratica in due periodi e si potrà definire la singola pratica di congedo parentale antecedente al 5-3-2020 secondo le consuete modalità, mentre si dovrà attendere il rilascio dell’aggiornamento del gestionale per la definizione della pratica avente ad oggetto il periodo successivo al 5-3-2020.
In caso di richieste da parte dell’interessato di rinuncia a periodi di congedo parentale, già richiesti, che cadono in parte nel periodo coperto dal Congedo COVID-19 (ad es., dal 01.04.2020 al 19.04.2020), le domande di congedo parentale ricadenti nel periodo interessato dall’emergenza covid-19 possono comunque essere annullate dall’operatore di sede.
Il blocco su tali domande, infatti, riguarda l’accoglimento delle stesse, per le quali si deve attendere il rilascio dell’aggiornamento delle procedure gestionali.
L’art 24 del decreto-legge n.18 del 2020 ha previsto, inoltre, l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’art 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Per evitare ridefinizioni di pratiche a pagamento diretto con periodo ricadente in tutto o in parte nei mesi di marzo aprile 2020, sono stati inseriti dei controlli in istruttoria per bloccarne la definizione. Con successivi messaggi saranno date indicazioni per la definizione delle pratiche.
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