INPS – Messaggio 09 luglio 2021, n. 2557

Assistenza fiscale 2021. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4

Con il presente messaggio si comunica che, anche per il 2021, l’Istituto assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

A tale riguardo si ricorda che l’Istituto può prestare l’assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

È bene precisare al riguardo che il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali ad esempio le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere (cfr. il riscontro a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020) ovvero le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare).

Il rapporto di sostituzione non ricorre, altresì, nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2021.

L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2021, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF (quale ad esempio una pensione di vecchiaia, di reversibilità, una prestazione NASpI).

Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”). A titolo esemplificativo non è ammessa l’assistenza fiscale a favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, “bonus bebè”, “bonus baby sitter”, indennità COVID-19 oppure se nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.

Per ogni approfondimento si richiamano le istruzioni fornite con il manuale d’uso 730 con sostituto d’imposta INPS pubblicato sul sito internet dell’Istituto, nella scheda dedicata all’assistenza fiscale.

Ciò premesso, ai fini dell’assistenza fiscale 2021, i contribuenti muniti delle credenziali di autenticazione necessarie per l’accesso ai servizi on line dell’INPS (PIN, SPID, CIE e CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.

Tale servizio è inoltre disponibile nella app “INPS mobile”, scaricabile da Play Store e da App Store.

Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:

– avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;

– conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;

– diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;

– importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 in possesso del contribuente ed i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si ricorda quanto segue.

Il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, complessivamente a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito, del dichiarante e dell’eventuale coniuge se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730.

Tale dato, se a debito del contribuente, è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4 al rigo 161, con la seguente descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente, nel rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15 luglio 2021, il servizio in esame, presente sul sito istituzionale, consentirà ai contribuenti di trasmettere on line la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto  IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per il 10 ottobre 2021.

La possibilità di applicazione dell’annullamento e/o della variazione della seconda rata di acconto sarà correlata ai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di novembre 2021.

Qualora la richiesta perverrà successivamente alla predisposizione del pagamento della mensilità di novembre, l’annullamento o la modifica saranno effettuati sul rateo in pagamento nel mese successivo.

Si informa che anche quest’anno l’INPS riceverà le risultanze contabili esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate, in conformità al provvedimento n. 890659 del 21 novembre 2019 del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, con cui è stata disposta l’unificazione dei flussi informatici relativi ai modelli 730, con l’abolizione dei canali telematici INPS riservati all’invio diretto dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Pertanto, l’INPS riceverà esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate i risultati finali delle dichiarazioni dei soggetti sostituiti.

Conseguentemente, l’Istituto non restituirà ai CAF o ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale, che hanno trasmesso le dichiarazioni, le risultanze contabili relative ai contribuenti per i quali non è tenuto ad effettuare i conguagli, bensì comunicherà tale evenienza direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di completare i conguagli a debito previsti nel modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante, o di incapienza dei pagamenti spettanti) invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, indicando gli importi risultanti dalla dichiarazione e quelli eventualmente già conguagliati, con l’invito a provvedere al versamento degli eventuali residui importi a debito con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

La comunicazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.

A tale proposito si ricorda che la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31 dicembre 2019 fornisce chiare indicazioni relativamente alle modalità di versamento degli importi a debito e all’eventuale compensazione degli importi a credito.

Si precisa, inoltre, che nel caso di decesso del dichiarante, in presenza di dichiarazione congiunta con coniuge o unito civilmente, il debito del superstite dovrà essere tempestivamente versato, mentre il credito potrà essere fatto valere nella successiva dichiarazione dei redditi.

Resta confermato il calendario per la presentazione del modello 730 come per l’anno 2020, con termine ultimo di presentazione del modello 730 fissato al 30 settembre 2021.

In merito, si ricorda che, come previsto al punto 9.1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 9 maggio 2013, la rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre.

Per quanto sopra, in considerazione dei tempi necessari all’abbinamento dei conguagli alle prestazioni erogate, operazione effettuata nei primi giorni del mese precedente la valuta di pagamento delle stesse, si precisa che non è possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a giugno.