INPS – Messaggio 11 aprile 2022, n. 1605
Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata introdotta dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Aggiornamenti procedurali e istruzioni operative
Premessa
L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che “alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.
Con la circolare n. 1/2022 l’Istituto ha reso note le istruzioni amministrative in materia.
Con il presente messaggio si comunicano:
1. gli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata secondo le novità legislative in oggetto;
2. gli aggiornamenti procedurali e le relative istruzioni operative per la lavorazione delle pratiche di indennità di maternità dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata.
Successivamente sarà data inoltre comunicazione dell’aggiornamento dell’applicazione INTRANET DOMANDE DI MATERNITA’ ONLINE per la visualizzazione aggiornata del riepilogo dei dati di queste domande. I riepiloghi pdf completi delle domande sono comunque già disponibili in consultazione sulle domande.
1 Presentazione telematica della domanda
Il flusso di acquisizione della procedura di Domande online delle domande di indennità di maternità di lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata è stato modificato per consentire l’acquisizione della dichiarazione di voler fruire della estensione di ulteriori 3 mesi di indennità.
Tali domande online sono prelevate in automatico dalla procedura gestionale “Gestione Maternità” con le consuete modalità.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, dellaCarta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per richiedere l’estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione ‘Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.
La domanda potrà riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo di “ordinario” di maternità è a cavallo o successivo al 01.01.2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021).
2 Procedura “Gestione Maternità”: gestione pratiche di indennità di maternità di lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata con estensione di ulteriori tre mesi
L’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, è stata aggiornata per la lavorazione delle pratiche di indennità di maternità dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata. Seguono le integrazioni apportate.
2.1 Prelievo
Il prelievo delle domande online di indennità di maternità dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata è stato integrato per acquisire la nuova dichiarazione di voler fruire dell’estensione di ulteriori tre mesi di indennità di maternità, essendo in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge.
Analogamente alle altre domande, in casi particolari, è possibile prelevare puntualmente una o più domande attraverso la funzionalità ‘Prelievo domande onliné attivabile dalla relativa voce di menù del gestionale.
2.2 Liste
È stata prevista una nuova lista “Pratiche congedo maternità con estensione”, disponibile alla voce di menù “Liste a richiesta”, per consentire la ricerca delle pratiche di indennità di maternità di lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata che riportano la richiesta della estensione della indennità.
2.3 Consultazione e Variazione
Le pratiche di indennità di maternità dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata sono state modificate come segue:
– Il tab ‘Dichiarazionì è stato integrato con la nuova dichiarazione ‘Di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori a euro 8.145,00 ( rivalutati annualmente in base all’indice Istat)’ con parametro SI/NO.
La presenza di tale dichiarazione con parametro ‘SI’ rappresenta la richiesta di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità, pertanto la procedura consente di inserire tale parametro solo per le pratiche che rientrano nella decorrenza della nuova norma.
– Nell’ambito dei ‘Dati lavorativì, per le pratiche con periodo a cavallo o successivo al 01.01.2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021), è stato inserito un nuovo tab di secondo livello ‘Dati per estensioné che riporta:
– la richiesta di estensione della indennità così come riportata nel tab ‘Dichiarazionì. Tale dichiarazione viene mostrata in questo tab in sola consultazione e può essere modificata solo nel tab ‘Dichiarazionì;
– le informazioni relative alla condizione del reddito nell’anno precedente l’inizio del congedo ordinario, e l’accertamento dell’operatore.
2.4 Istruttoria
L’istruttoria automatica e manuale delle pratiche di indennità di maternità dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata è stata integrata per la valutazione del diritto alla fruizione della estensione della indennità secondo quanto introdotto dalla novella legislativa.
La procedura verifica la decorrenza ritenendo indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 01.01.2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021), oppure qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 01.01.2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.
La procedura non consente l’indennizzo degli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 01.01.2022, restando pertanto indennizzati solo i periodi di congedo ordinario.
Oltre le normali verifiche eseguite sulle pratiche di indennità di maternità per la relativa gestione autonomi e Gestione separata, la procedura effettua ulteriori controlli e consente l’indennizzo degli ulteriori 3 mesi di indennità solo se sono rispettate le seguenti condizioni:
– Sia presente la dichiarazione di voler fruire della estensione trovandosi nelle condizioni reddituali previste dalla legge.
– Tale condizione di reddito risulti accertata dall’operatore.
– L’estensione richiesta non superi i 3 mesi di indennità oltre il congedo ordinario spettante.
– Risulti verificato il requisito contributivo:
– Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata il requisito contributivo viene valutato rispetto al periodo di riferimento dei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di maternità, che è lo stesso previsto per il periodo di maternità “ordinario” (o del periodo di interdizione anticipata senza soluzione di continuità);
– Per i lavoratori autonomi è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva anche nel periodo degli ulteriori 3 mesi, pertanto:
– Se il periodo richiesto estende il congedo ordinario di al più 3 mesi, l’indicazione della presenza del requisito contributivo nel tab della Posizione lavorativa è relativa all’intero periodo, inclusi i 3 mesi di estensione.
– Se il periodo richiesto consiste nel solo periodo di estensione del congedo, l’indicazione della presenza del requisito contributivo nel tab della Posizione lavorativa è relativa solo ai 3 mesi di estensione. In questo caso la procedura considera il requisito contributivo superato se nello stesso evento è presente un’altra pratica di indennità di maternità del richiedente che riporti il requisito contributivo nel periodo di congedo ordinario e che sia definita non respinta. Nel caso in cui non sia presente altra pratica di maternità, l’operatore deve accertare la regolarità contributiva sia per il periodo “ordinario” di maternità (anche se non richiesto) sia per gli ulteriori 3 mesi.
2.5 Calcolo ed Elaborazione dei pagamenti
Le pratiche di Congedo di maternità con estensione del periodo vengono calcolate e pagate con le consuete modalità.