INPS – Messaggio 12 dicembre 2017, n. 4988
Gestione dipendenti pubblici- chiarimenti sull’accredito figurativo per maternità ex art. 25 D.lgs. n.151/2001
Pervengono da parte delle Sedi numerose richieste di chiarimento in merito alle modalità di accredito figurativo per maternità ai sensi dell’art. 25 del D. lgs. n. 151/2001.
Com’è noto, la norma in esame prevede in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria che i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità, di cui agli artt. 16 e 17 dello stesso decreto legislativo, per eventi verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere all’atto della domanda di accredito almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
La stessa norma prevede che la contribuzione figurativa è accreditata secondo le diposizioni di cui all’art.8 della legge n. 155/1981, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento da riconoscere.
Tale condizione è soddisfatta soltanto se il periodo non sia già coperto da altra tipologia di contribuzione.
Ne consegue che l’istanza di accredito figurativo, ai sensi del citato art.25, presuppone sempre una preventiva consultazione delle banche dati per accertare che il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità non sia già coperto da altra contribuzione.
Può accadere inoltre che il periodo in questione sia solo parzialmente coperto da altra contribuzione in un altro fondo, a titolo esemplificativo nel FPLD.
Anche in tale ipotesi, l’operatore di Sede, prima di procedere all’accredito della contribuzione figurativa nella gestione pubblica, dovrà accertare se l’assenza di contribuzione figurativa per maternità nel fondo privato derivi da un mancato accredito della stessa ovvero non vi era titolo all’accredito in quanto il precedente rapporto di lavoro era estinto.
Se a seguito della verifica sia accertata l’inesistenza di un rapporto di lavoro, la Sede potrà procedere al riconoscimento dell’evento maternità nella gestione pubblica mediante accredito figurativo ex art.25 D.lgs. n.151/2001, per i soli periodi non coincidenti con quelli coperti da altra contribuzione (figurativa o effettiva) presso altri fondi.
Viceversa, nei casi in cui il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità sia coperto anche parzialmente da contribuzione e si accerti che l’evento maternità si colloca all’interno di un rapporto di lavoro, non si potrà procedere al riconoscimento nella gestione pubblica, anche se non vi è copertura figurativa nel fondo privato. In tal caso, infatti, l’accredito va richiesto nel fondo in cui la dipendente era a suo tempo iscritta in costanza di rapporto di lavoro.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 novembre 2019, n. 31137 - Nel lavoro pubblico contrattualizzato per il personale dipendente cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel…
- Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali - Iscritti Gestione Privata - INPS - Messaggio 27 luglio 2021, n. 2733
- INPS - Messaggio 14 settembre 2022, n. 3371 - Integrazione gestionale TFS e Posizione Assicurativa. Gestione degli eventi con accredito figurativo
- Modifica articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione ai titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (c.d. Assegno di maternità dello Stato) - INPS - Messaggio 05…
- INPS - Circolare 18 novembre 2019, n. 140 - Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…