INPS – Messaggio 22 maggio 2018, n. 2082
Esoneri per calamità alle aziende agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82. Chiarimenti e precisazioni
1. Requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione degli esoneri
Con la circolare n. 35 del 6 marzo 2006 è stato illustrato il quadro normativo di riferimento, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per la concessione alle aziende agricole degli esoneri contributivi per calamità, nonché le relative modalità di richiesta e gestione dell’esonero. Con la circolare n. 99 del 14 giugno 2013 sono inoltre state specificate le novità normative introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, relativamente ai requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione del beneficio medesimo.
In particolare, con riferimento ai requisiti soggettivi, come già illustrato nella citata circolare n. 99/2013, si conferma che per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 82/2008), sono ammesse al beneficio in commento le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.
Inoltre, si precisa che le cooperative che hanno diritto all’esonero contributivo sono quelle che svolgono le attività di cui all’articolo 2135, comma 1, del codice civile, così come riformulato dall’articolo 1 del D.lgs n. 228/2001, nonché le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
Conseguentemente, per effetto delle modifiche legislative suesposte, sono considerati imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall’articolo 2135 del codice civile (cfr. la circolare n. 126/2009, par. 4), le seguenti attività:
– coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
– manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
– fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Infine, relativamente ai requisiti oggettivi, si conferma che a decorrere dal 20 maggio 2018 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 82/2008) non è contemplata la minore percentuale di danno del 20% della produzione lorda vendibile delle aziende situate in aree svantaggiate.
Pertanto, la misura dell’esonero è pari al 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e pari al 50%, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
Rimane invariata l’ipotesi dell’ulteriore aumento del 10% dell’esonero alle condizioni declinate al paragrafo 5 della circolare n. 35/2006.
2. Agevolazioni previdenziali
Si ribadisce, così come specificato nella circolare n. 35/2006, che possono beneficiare dell’esonero parziale del pagamento dei contributi propri e per i lavoratori dipendenti i soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale in forma singola (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, IAP) o associata.
Si precisa pertanto che, relativamente alla contribuzione dovuta per i dipendenti, l’esonero è concesso esclusivamente per i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro che rivestono anche la qualifica di coltivatore diretto, colono e mezzadro, IAP e che siano regolarmente iscritti alla relativa gestione previdenziale.
Possono beneficiarne, inoltre, i datori di lavoro che svolgono l’attività in forma associata alle condizioni previste nel paragrafo 4 della citata circolare n. 35/2006 che, ai fini che interessano, sono qui integralmente richiamate.
Le modalità di accesso ai benefici sono previste dall’articolo 8 del D.lgs n. 102/2004, il quale prevede, al comma 3, che l’esonero parziale dei contributi è concesso a domanda ed “è accordato dall’ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia”.
Si ribadisce pertanto che, a tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare specifica istanza all’Istituto, esclusivamente in via telematica, accedendo dal sito istituzionale (www.inps.it), secondo le consuete modalità, ai “Servizi on-line” > “Domanda esonero calamità naturali” e compilando l’apposito modello predisposto.
La norma non prevede un termine di scadenza di presentazione della domanda di cui trattasi.
Tuttavia, al fine di consentire una corretta tariffazione e contabilizzazione degli obblighi contributivi e la rendicontazione dell’esonero, si precisa che i soggetti interessati devono presentare l’istanza entro il termine dell’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all’evento calamitoso, sempre che, ovviamente, risulti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto autorizzativo del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ben potendo le aziende avvalersi del solo intervento compensativo dell’esonero e non delle altre provvidenze per le quali la norma, all’articolo 5, fissa il termine di presentazione della domanda alle Autorità regionali.
3. Istruttoria e controlli
Come già illustrato con la circolare n. 35/2006, in assenza di una specifica procedura di verifica dei requisiti per la concessione dell’esonero previdenziale, le Direzioni regionali/Direzioni di coordinamento metropolitano sono invitate a concordare con le competenti Autorità regionali le modalità ed i tempi per l’effettuazione di riscontri quali, ad esempio, quelli sulla valutazione dei danni al fine della convalida o revoca del beneficio di cui trattasi.
Stante la formulazione della norma, come già previsto con la circolare n. 35/2006, si ritiene che l’esonero spetti anche nei casi in cui la domanda sia presentata solo all’Istituto ai sensi del citato articolo 8 del D.lgs n. 102/2004.
In tali casi, al fine della verifica dei requisiti, è necessario acquisire copia delle delibere regionali dalle quali si evinca il territorio danneggiato, le colture interessate e le relative percentuali di danno, nonché richiedere alle singole aziende, tramite comunicazione bidirezionale, ogni utile documentazione, quali fatture, fotogrammi, bilancio o altra documentazione idonea a dimostrare la percentuale di danno alla produzione lorda vendibile.
Tuttavia, anche in questo caso, al fine di svolgere correttamente le attività istituzionali di accertamento, riscossione e rendicontazione della contribuzione, nelle more della conclusione di specifici accordi con le Regioni, le Strutture territoriali, ricevute le domande, provvederanno ad una prima istruttoria delle stesse sulla base dei dati dichiarati dai soggetti interessati.
In particolare, le Strutture territoriali dovranno eseguire le seguenti verifiche:
– la domanda sia completa in tutte le sue parti, con l’indicazione dell’ubicazione dei fondi, delle colture danneggiate e della percentuale di danno subita, nonché di tutti gli altri dati richiesti;
– il soggetto richiedente persona fisica sia titolare di nucleo coltivatore diretto, colono/mezzadro o IAP e regolarmente iscritto alla gestione previdenziale;
– il soggetto richiedente persona giuridica risponda alle condizioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 35/2006;
– l’attività esercitata in qualità di datore di lavoro sia svolta sugli stessi fondi e/o per le stesse risorse per cui il soggetto è iscritto alla gestione previdenziale propria;
– i fondi e le colture dichiarate come danneggiate siano esattamente riportate nei modelli di iscrizione e/o variazione (CD1 per autonomi, Denuncia aziendale per i datori di lavoro);
– sussista l’effettiva iscrizione nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome;
– l’attività svolta sia effettivamente rientrante tra quelle classificate agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e non ne ecceda i limiti; in particolare è necessario verificare che non sia un’attività di raccolta di prodotti ortofrutticoli così come previsto dall’articolo 6, lettera d), della legge 31 marzo 1979, n. 92, in quanto attività non agricola per definizione della norma stessa.
Le Strutture territoriali, verificate le condizioni di cui sopra, provvederanno ad accogliere la domanda, fatti salvi i relativi recuperi contributivi e l’applicazione delle relative sanzioni qualora dagli accertamenti in accordo con le Autorità regionali e/o ispettivi dovesse emergere la mancanza dei requisiti.
Il mancato accoglimento della domanda, già nella fase di istruttoria, deve essere formalmente notificato al soggetto richiedente con provvedimento contenente la motivazione della reiezione.
Relativamente ai controlli in merito agli aiuti di Stato, è opportuno rammentare che a decorrere dal 1 luglio 2014 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 702/2014 che, abrogando il Regolamento della Commissione CE n. 1857/2006, dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Per quanto non citato nel presente messaggio di chiarimenti, restano confermate le disposizioni illustrate con le citate circolari n. 35/2006 e n. 99/2013.
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