INPS – Messaggio 22 ottobre 2021, n. 3608
Aggiornamento domanda di NASpI. Dichiarazione del reddito presunto per gli iscritti alla gestione separata
L’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che il percettore della indennità NASpI che intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito annuo inferiore al limite pari ad € 4.800 è tenuto ad effettuare all’INPS, entro un mese dall’avvio dell’attività medesima, la comunicazione del reddito annuo presunto; detta comunicazione è finalizzata alla riduzione della prestazione di disoccupazione in misura pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro.
Le circolari n. 94 del 2015 e n. 174 del 2017 hanno fornito in materia le istruzioni operative, prevedendo che il disposto letterale della norma in argomento è da intendersi riferito, oltre che all’ipotesi di intrapresa attività lavorativa in forma autonoma in costanza di percezione NASpI, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla indennità NASpI e hanno dettato istruzioni in materia di cumulo con il reddito da lavoro derivante da specifiche ulteriori attività.
Con il presente messaggio si chiarisce che, qualora l’assicurato richiedente la prestazione NASpI sia iscritto alla Gestione Separata con data di decorrenza antecedente alla data di presentazione della domanda di NASpI, può svolgere attività lavorativa in forma autonoma – ivi compresa l’attività di collaborazione coordinata e continuativa nonché la titolarità di dottorato o assegno di ricerca con borsa di studio – a condizione che comunichi il reddito potenzialmente ricavabile da tale attività.
In ragione di quanto sopra, si precisa che per liquidare la NASpI, in caso di iscrizione alla Gestione Separata, è necessario conoscere il reddito presunto potenzialmente derivante da un’attività connessa a tale iscrizione, anche in assenza di un contratto di collaborazione in vigore e di mancato svolgimento, anche da anni, di attività che implichi obbligo di versamento dei contributi.
Pertanto è stato rilasciato l’aggiornamento della domanda NASpI online, rendendo obbligatoria, in presenza di iscrizione alla Gestione Separata, la dichiarazione del reddito presunto anche se pari a “zero”.
La suddetta modifica permetterà tra l’altro, di ottimizzare l’istruttoria, nell’ambito dell’automazione del processo di lavorazione della NASpI, ampliando il numero di domande che potranno essere istruite automaticamente.
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