INPS – Messaggio 24 gennaio 2018, n. 340
Pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci (art. 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) – Rilascio delle procedure di liquidazione
Premessa
Si comunica che sono disponibili le procedure di liquidazione della pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci di cui all’art. 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Si rammenta l’iter previsto per la gestione della pensione in esame:
– domanda di verifica di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci;
– certificazione lavoratori precoci;
– verifica del contingente numerico ed economico, ed individuazione dei soggetti beneficiari;
– invio della lettera di certificazione al beneficiario;
– domanda di pensione anticipata per i lavoratori precoci (che può essere presentata anche contestualmente alla domanda di certificazione);
– liquidazione della pensione anticipata a favore dei lavoratori precoci con certificazione ” Lettera inviata”.
Si forniscono le indicazioni procedurali per la liquidazione e la gestione delle pensioni in argomento, nonché le informazioni necessarie per la quantificazione degli oneri.
1. Lavoratori interessati
Possono accedere alla pensione anticipata, se si trovano nelle condizioni previste, i lavoratori:
– dipendenti
– autonomi
– iscritti alle forme sostitutive ed esclusive,
– che perfezionano il requisito in regime di cumulo, anche con Enti e Casse.
2. Requisiti di accesso
Sono ammessi alla pensione i lavoratori assicurati prima del 1° gennaio 1996, con anzianità contributiva sia inferiore che superiore a diciotto anni, anche nel caso di esercizio della facoltà di opzione (art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Non sono ammessi i lavoratori con inizio assicurazione dal 1° gennaio 1996.
Possono accedere alla pensione i lavoratori che abbiano cessato l’attività lavorativa dipendente, autonoma e parasubordinata in Italia o all’estero.
2. Anzianità contributiva
L’anzianità contributiva minima richiesta è di 41 anni sia per le donne che per gli uomini.
Al requisito ridotto dei 41 anni si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita. Non trovano applicazione i precedenti adeguamenti.
L’anzianità contributiva può essere raggiunta cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti anche presso gli enti e casse privatizzati.
2. Requisito della precocità
La carriera assicurativa deve essere di almeno un anno di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo, svolti prima del compimento del 19° anno di età.
La data inizio assicurazione deve essere almeno pari al compimento del 18° anno di età.
Il requisito della “precocità” può essere soddisfatto unicamente nelle gestioni dell’AGO, sostitutive ed esclusive.
Una volta verificata la sussistenza del suddetto requisito la pensione può essere liquidata anche in una gestione diversa da quella nella quale è stato accreditato/accertato l’anno di precocità. E’ necessario che il requisito contributivo ridotto risulti conseguito nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.
Esempi
1. Soggetto che ha lavorato come apprendista per un anno prima dei 19 anni.
A 20 anni viene assunto come dipendente pubblico.
Possiede 41 anni di anzianità nella gestione pubblica.
Il requisito della precocità è perfezionato nella gestione privata.
L’interessato può chiedere di accedere alla pensione utilizzando la sola contribuzione della gestione pubblica.
2. Soggetto che ha lavorato come apprendista per un anno prima dei 19 anni.
A 20 anni viene assunto come dipendente pubblico.
Possiede 40 anni di anzianità nella gestione pubblica.
Il requisito della precocità è perfezionato nella gestione privata.
L’interessato può chiedere di accedere alla pensione anticipo in cumulo (L. 232/2016) utilizzando tutta la contribuzione.
3. Decorrenza
La prima decorrenza utile è il 1° maggio 2017.
Per la Gestione pubblica, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro ad eccezione del personale del comparto scuola e AFAM la cui decorrenza è stabilita, come di consueto, al 1° settembre e al 1° novembre di ciascun anno anche se i requisiti verranno perfezionati dopo la decorrenza della pensione ma comunque entro l’anno solare di decorrenza.
Nel solo caso di perfezionamento del requisito entro il 31/12/2017, in deroga ai criteri previsti per le pensioni anticipate, la decorrenza della pensione è svincolata dalla data di presentazione della domanda e può essere retrodatata alla data di perfezionamento del requisito e, comunque , non precedente al 1° maggio 2017.
4. Verifiche preliminari alla liquidazione
La liquidazione è possibile solo a condizione che per il soggetto sia presente nel sistema di gestione del conto (UNICARPE-FELPE) la certificazione con lo stato di accolta e l’annotazione “lettera inviata”
5. Sistema UNICARPE – FELPE
Si rammenta che per la gestione delle domande di accesso al pensionamento anticipato è stato istituito il nuovo prodotto:
“Pensione Anticipata – Lavoratori Precoci legge 232/2016 “
Gruppo Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo Pensione di anzianità
Tipo Lavoratori Precoci
con le seguenti tipologie di richiesta:
S1A | Anzianità (Automatica) Lavoratori Precoci legge 232/2016 |
S2M | Anzianità (Manuale) Lavoratori Precoci legge 232/2016 |
E’ prevista la trattazione delle sole domande acquisite con tipologia automatica:
– Pannello Istruttoria:
devono nuovamente essere verificate la sussistenza delle condizioni che hanno consentito l’accoglimento della domanda di certificazione. I dati risultanti dalle verifiche dovranno essere acquisiti sul pannello istruttoria con le stesse modalità previste per la certificazione.
Inoltre è prevista l’acquisizione della data di cessazione attività lavorativa dipendente/autonoma.
Vengono riportai i dati della comunicazione inviata a seguito della certificazione accolta.
– Pannello Conto calcolato:
Viene effettuata la proiezione della contribuzione, a partire dall’ultimo contributo accreditato sull’estratto conto, in ogni caso da data non anteriore al 1 maggio 2017, per il calcolo della data di scadenza dell’onere.
Per i lavoratori disoccupati (tipologia YAA), tramite avvertenza, viene evidenziata la presenza di contribuzione accreditata in data successiva alla data di cessazione della prestazione a sostegno del reddito e viene data la possibilità di proseguire nella definizione con le successive fasi di calcolo.
– Pannello Verifica diritto:
Viene individuata anche la scadenza per il divieto di cumulo con redditi da lavoro subordinato e autonomo
Per le domande per le quali non risultano più sussistere le condizioni per l’accesso al beneficio si dovrà provvedere alla respinta direttamente su Webdom e all’annullamento della certificazione del diritto su Felpe.
I dati di calcolo delle domande accolte vengono memorizzati su Felpe e comunicate alle procedure di calcolo centrale con le consuete modalità.
6. Procedure di liquidazione
Le procedure di liquidazione verificano che l’anzianità assicurativa e contributiva complessiva delle gestioni interessate dalla liquidazione sia di almeno 41 anni.
6.1 Gestione Privata, Gestione Spettacolo e Sport
Le pensioni liquidate con il beneficio dei lavoratori precoci sono identificate con il valore 11- LAVORATORE PRECOCE.
Detta informazione è memorizzata:
– nella procedura IVS reingegnerizzata nel folder “Maggiorazione/Benefici “;
– nella procedura IVS 74 nel campo “benefici particolari” ;
L’ informazione viene trasmessa dalla procedura Felpe e non è modificabile dall’operatore.
Il valore 11 viene memorizzato nel campo GP2BBPAR e nel campo GP1AV61 del data base pensioni.
6.2 Gestione pubblica
Dopo aver verificato la presenza su Felpe della certificazione con stato di accolta – LETTERA INVIATA, occorre selezionare dal menù delle deroghe, presente in acquisizione della domanda, una delle seguenti tipologie:
– Legge n.232/2016 – precoci – disoccupazione
– Legge n.232/2016 – precoci – assistenza ai sensi legge 104/92
– Legge n.232/2016 – precoci – invalidità 74%
– Legge n.232/2016 – precoci – lavori gravosi
– Legge n.232/2016 – precoci – lavori usuranti
Nel campo “note” della determinazione di pensione dovranno comparire le annotazioni di cui al punto 10.
7. Gestione spettacolo e sportivi professionisti
L’operatore procederà all’elaborazione del SAI utilizzando tipo domanda codificata “AZ” ed inserimento deroga (codice “PRE” = Precoce) in base ai requisiti di cui all’art. 1 commi 199/205 L. 232/2016.
Detta tipologia di domanda deve essere adoperata per i soggetti con sola contribuzione versata nella gestione spettacolo e sportivi professionisti.
In sede di liquidazione sulla procedura IVS reingegnerizzata sarà verificata in automatico la presenza della certificazione con lo stato di accolta e l’annotazione “lettera inviata”.
Inoltre, la stessa procedura verificherà che la decorrenza non sia antecedente al 1° maggio 2017.
8. Rilevazione dell’onere
Per la gestione privata e la gestione spettacolo e sport, la data scadenza beneficio, che coincide con il perfezionamento del diritto a pensione con i requisiti ordinari (pensione di vecchiaia o anticipata), viene trasmesso, per le “automatiche” , direttamente dalla procedura UNICARPE -FELPE nel pannello ONERI delle procedure di prima liquidazione (IVS reing. – IVS 74).
Per le “manuali”, l’informazione deve essere inserita a cura dell’ operatore.
Si rammenta che la scadenza del beneficio viene determinata incrementando virtualmente la contribuzione dell’assicurato fino ai requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata con le regole ordinarie ovvero fino al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia se precedente.
I dati relativi alla decorrenza, alla cessazione del beneficio e il relativo codice legge sono memorizzati nei campi della sezione GP2PB00 del data base pensioni.
9. Incumulabilità con redditi da lavoro
Come è noto la pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotti in Italia e all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti per la pensione anticipata vigenti per la generalità dei lavoratori (punto 2 circolare 99/2017).
A riguardo occorre prestare attenzione alla differenza tra:
– la data scadenza beneficio ai fini del calcolo dell’onere, che coincide con il perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata ovvero per la pensione di vecchiaia se raggiunto prima
– la data scadenza beneficio ai fini dell’incumulabilità con i redditi da lavoro, che coincide SEMPRE con il raggiungimento del requisito della pensione anticipata previsto per la generalità dei lavoratori.
Da ciò consegue che in questo secondo caso, l’incumulabilità si estende anche oltre il perfezionamento dell’età della vecchiaia.
In caso di rioccupazione, a qualunque titolo, la pensione è sospesa dalla decorrenza fino alla conclusione del periodo di anticipo.
Le rate di pensione eventualmente già erogate devono essere recuperate.
L’informazione della data scadenza beneficio, ai fini dell’incumulabilità con redditi da lavoro, viene memorizzata in GP1AF06N.
Come tutte le incumulabilità con l’attività di lavoro i redditi da lavoro rilevano nello stesso anno in cui sono prodotti.
In presenza di un anno in cui il reddito da lavoro dipendente e/o autonomo è maggiore di zero la prestazione viene azzerata dalla decorrenza FINO ALLA DATA DI SCADENZA DEL BENEFICIO anche se negli anni successivi il reddito da lavoro è pari a zero.
9. Memorizzazione dei redditi
Per la corretta memorizzazione dei redditi da lavoro dipendente e autonomo ai fini dell’incumulabilità è stata istituita in D-RED la rilevanza 28.
Sono stati inoltre istituiti i righi 06 e 07 dove viene memorizzata l’informazione reddituale specifica per i “precoci”.
Si anticipa che a breve la procedura D-RED verrà implementata per effettuare un controllo incrociato tra i righi 01 30 03 35 e i righi 06 e 07 appositamente istituiti.
I righi 06 e 07 devono essere obbligatoriamente valorizzati con reddito uguale a zero ovvero maggiore di zero.
In fase di primo rilascio, la valorizzazione dei righi 06 e 07 con valori maggiori di zero comporterà lo scarto al calcolo con codice 30.
Si richiama l’attenzione delle sedi sulla necessità di non interpretare come zero una dichiarazione con “RINUNCIA A DICHIARARE I REDDITI”.
I redditi devono essere, come sempre, acquisiti in modalità conforma a quanto dichiarato dall’interessato.
Si chiarisce inoltre, stante la diversa valenza dei redditi ai fini pensionistici, che la dichiarazione resa ai fini della rilevanza 28 non esime le strutture territoriali dalla necessità di acquisire i redditi ad altro titolo che vanno obbligatoriamente inseriti.
I redditi acquisiti nei righi 06 e 07 sono visualizzabili nella sezione GP2KL del data base pensioni.
10. Comunicazioni
Il provvedimento di liquidazione riporta la specifica:
La pensione è stata liquidata in applicazione dell’articolo 1, commi da 199 a 205 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (lavoratori precoci).
E’ inoltre prevista una informativa circa la incumulabilità coi redditi da lavoro e i relativi obblighi di comunicazione.
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