INPS – Messaggio 28 novembre 2018, n. 4443
Determinazione del Presidente n. 138 dell’8 novembre 2018, relativa all’adozione dello schema di convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche
Con la Determinazione presidenziale n. 138 dell’8 novembre 2018 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli red) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli icric, icric frequenza, iclav, acc.as/ps) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali – Campagne “red ordinaria 2018” (anno reddito 2017) e “Solleciti 2017” (anno reddito 2016), “inv civ ordinaria 2018” e “Solleciti 2017”.
Con la Campagna RED ordinaria 2018 l’Istituto richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito, l’annuale dichiarazione (Modello RED) dei redditi, che incidono sulle prestazioni in godimento, relativi all’anno reddito 2017. Con la Campagna RED Solleciti 2017 l’INPS richiederà la comunicazione di tali redditi per l’anno reddito 2016, limitatamente ai soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2017 (cosiddetti “sollecitati”).
Con la Campagna INV CIV ordinaria 2018 l’Istituto richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali, collegate allo specifico status previsto dalla legge, le informazioni indispensabili per la verifica della permanenza della titolarità del diritto alle prestazioni in godimento. Con la Campagna INV CIV Solleciti 2017 l’INPS richiederà tali informazioni soltanto ai soggetti non adempienti all’obbligo di dichiarazione (cosiddetti “sollecitati”).
Lo schema convenzionale, allegato al presente messaggio, individua i casi in cui devono essere presentate le dichiarazioni, regolamenta le modalità di svolgimento del servizio, di conservazione della documentazione e di trasmissione telematica, disciplina le attività di verifica e di validazione dei dati, nonché quelle di comunicazione delle anomalie eventualmente riscontrate.
Il servizio viene affidato in via non esclusiva.
Per la presentazione delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC – per la sola Campagna solleciti 2017 – icric frequenza, ICLAV, ACC.AS/PS) e delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED) continueranno ad essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online, accessibili dal portale Internet, “RED semplificato” e “dichiarazioni di responsabilità”, e le Strutture territoriali dell’Istituto. Si precisa, inoltre, che le dichiarazioni RED dei soggetti che non hanno percepito altri redditi rilevanti oltre alla pensione per l’anno reddito 2017 e che hanno dichiarato l’assenza di redditi anche per entrambi i due anni precedenti (anni reddito 2015 e 2016) sono escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale.
In tali ultimi casi, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente all’INPS da parte del cittadino attraverso le seguenti modalità:
tramite il servizio online dedicato “RED semplificato” accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello o avvalendosi del Contact Center integrato INPS;
tramite le Strutture territoriali dell’Istituto.
Analogamente, sono state escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale le dichiarazioni aventi ad oggetto gli eventuali ricoveri avvenuti nell’anno 2017 (Modelli ICRIC), ma viene comunque lasciata la facoltà al cittadino di poter rendere direttamente tale comunicazione, attraverso le seguenti modalità:
tramite il servizio online dedicato “dichiarazioni di responsabilità” accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello o avvalendosi del Contact Center integrato INPS;
tramite le Strutture territoriali dell’Istituto.
I Centri di assistenza fiscale e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base allo schema approvato.
Il soggetto abilitato alla trasmissione, professionista o CAF, deve risultare iscritto nel “Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico” del Ministero dell’Economia e delle finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l’applicazione “Entratel”.
La stipula della convenzione di cui al presente messaggio avviene con firma digitale ed il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
La Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi curerà il processo di convenzionamento.
A tal proposito, il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi è stato autorizzato a sottoscrivere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Istituto, le convenzioni in oggetto.
La procedura per la sottoscrizione delle convenzioni di cui all’oggetto scadrà il giorno 15 marzo 2019.
I soggetti interessati alla sottoscrizione della convenzione potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi – Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con soggetti privati e professionisti, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: Convenzioni.CAF@inps.it.
I pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione di cui al presente messaggio sono gestiti dalla Direzione centrale Pensioni per il servizio RED e dalla Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni per il servizio INV CIV.
I soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, alla Struttura centrale competente, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento Amministrazione” pubblicato dall’Istituto sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione”.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.
Allegato
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E (SOGGETTO ABILITATO ALL’ ASSISTENZA FISCALE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, E SUCCESSIVE MODIFICHE) PER L’AFFIDAMENTO E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE SITUAZIONI REDDITUALI (MODELLI RED) E DELLE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ (MODELLI ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS) AL FINE DELLA CORRETTA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI – CAMPAGNE RED ORDINARIA 2018 (ANNO REDDITO 2017) E SOLLECITI 2017 (ANNO REDDITO 2016), INV CIV ORDINARIA 2018 E SOLLECITI 2017
Art. 1
Natura delle premesse
Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione ha ad oggetto l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali rilevatiti sulle prestazioni collegate (c.d. redditi obbligatori) – Modelli RED – e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICLAV, [CRIC FREQUENZA, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali e riguarda le Campagne RED ordinaria 2018 (anno reddito 2017) e Solleciti 2017 (anno reddito 2016), INV CIV ordinaria 2018 e Solleciti 2017.
Art. 3
Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED)
L’attività riguarda la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) relative all’anno reddito 2017 (c.d. Campagna ordinaria RED 2018) nonché, quelle relative all’anno reddito 2016 limitatamente ai soggetti non adempienti all’obbligo di dichiarazione entro i termini utili previsti dall’Istituto, di cui al comma 3, punto 3, del presente articolo (c.d. Campagna RED Solleciti 2017).
L’INPS, prima dell’avvio di ciascuna Campagna, determina le categorie di soggetti (interi nuclei reddituali rilevanti sulla prestazione collegata con tutti i redditi pari a zero nelle ultime due Campagne) obbligati a rendere la dichiarazione reddituale all’Istituto che potranno utilizzare esclusivamente i servizi on-line o rivolgersi alle Strutture territoriali dell’INPS per rendere la dichiarazione in parola.
2, L’I’NPS affida ai fini della verifica prevista ai sensi dell’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento dell’attività (di seguito denominato “attività”) di raccolta e di trasmissione all’INPS delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (di seguito denominate Modelli RED) come descritto al comma 1 del presente articolo. Le date di inizio e di conclusione della Campagna RED (ordinaria 2018) sono rese note dall’Istituto indicativamente prima dell’inizio della Campagna medesima e comunque con un congruo anticipo rispetto all’avvio. La data di avvio della Campagna Solleciti 2017 sarà resa nota con un anticipo di almeno trenta giorni. Sono esclusi dall’affidamento dell’attività, e, dunque, non hanno facoltà di stipulare la presente Convenzione, i soggetti abilitati responsabili di gravi inadempienze accertate alla data di stipula della Convenzione.
Premesso che non devono essere dichiarati i redditi provenienti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali presenti nel “Casellario dei pensionati”, istituito dall’articolo 6 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.2 marzo 1995, n. 85, tra i soggetti che devono effettivamente comunicare i redditi all’INPS (di seguito denominati “dichiaranti”) rientrano coloro che versano in una delle situazioni reddituali, proprie e/o dei familiari al cui reddito è collegati» la prestazione, di seguito descritte:
- situazione reddituale variata o invariata rispetto a quella comunicata all’INPS per l’anno precedente, e possesso di redditi non dichiarati all’Agenzia delle Entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico e/o dichiarati ai fini fiscali secondo modalità di rappresentazione diverse da quanto previsto dalla normativa previdenziale ai fini della verifica reddituale dell’Istituto;
- redditi con valore pari a zero, con riferimento all’intero nucleo familiare rilevante e a tutte le tipologie reddituali richieste anche quelle esenti e/o escluse dall’ imposizione fiscale, solo se tale situazione reddituale è frutto di una variazione rispetto a quella dichiarata per l’anno reddito precedente;
- situazione reddituale oggetto di “comunicazione di Sollecito” da parte dell’Istituto ai soggetti che non hanno comunicato la propria situazione reddituale e/o quella di eventuali familiari il cui reddito è collegato alla prestazione del titolare. Per tali modelli il soggetto abilitato dovrà acquisire tutti i redditi dei soggetti interessati (titolare e familiari se richiesti per la prestazione oggetto di verifica);
- situazioni che danno luogo alle dichiarazioni reddituali cosiddette brevi inerenti alle dichiarazioni di decesso, espatrio o rinuncia. La dichiarazione breve di decesso potrà essere resa solo se il decesso è avvenuto in data antecedente all’anno reddito richiesto, altrimenti dovrà essere resa una dichiarazione reddituale a tutti gli effetti da parte dei legittimati a dichiarare per conto del de cujus;
- situazioni che danno luogo alla dichiarazione breve cosiddetta “NO RED” per soggetti, diversi dal titolare della prestazione collegata al reddito, facenti parte di un nucleo in cui sia presente almeno il coniuge e/o un familiare, i cui redditi rilevanti siano stati integralmente dichiarati all’Agenzia delle Entrate per l’anno reddito oggetto di verifica.
Nel caso in cui almeno un soggetto tra il titolare di prestazioni collegate al reddito e/o i componenti del nucleo familiare valorizzati nella stringa RED, il cui reddito è collegato alla prestazione, abbia (’obbligo di presentare la dichiarazione reddituale all’INPS, devono essere dichiarati contestualmente i redditi di tutti i soggetti valorizzati nella stringa/stringhe, rilevanti sulla prestazione, al fine di consentire l’immediata, puntuale e completa verifica della posizione da parte dell’Istituto. Si precisa che il soggetto abilitato deve acquisire contestualmente tutti i redditi di cui il soggetto “dichiarante” ed i familiari rilevanti sulla prestazione» così come definito nel presente articolo, risultino titolari, tenuto conto delle informazioni raccolte durante l’intervista e della documentazione prodotta dal dichiarante. A tal proposito, si specifica che la dichiarazione di cui al putito 5, del comma 3, del presente articolo può essere resa solo per un soggetto diverso dal titolare della prestazione collegata al reddito facente parte di un nucleo composto da almeno il coniuge c/o da almeno un familiare, che .si trovi nella condizione di aver dichiarato integralmente al Fisco i redditi rilevanti sulla prestazione tramite presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello REDDITI/730 per l’anno reddito oggetto di verifica reddituale?
Per ciascuna Campagna RED, i modelli dovranno essere trasmessi all’Istituto entro trenta giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato» secondo le modalità di cui all’art. 8.
La trasmissione dopo tale termine comporterà l’applicazione di riduzioni nei compensi, secondo quanto previsto dall’art. 15.
Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall’affidamento delle attività, sono indicate nella presente Convenzione.
Art. 4
Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS)
L’attività riguarda la raccolta e la trasmissione di dichiarazioni di responsabilità al fine dell’ erogazione delle prestazioni assistenziali relative alle Campagne INV CIV ordinaria 2018 e Solleciti 2017, la raccolta e la trasmissione delle medesime dichiarazioni da parte dei soli non adempienti (cd. sollecitati).
Con la Campagna INV CIV ordinaria 2018 l’INPS provvede a richiedere, ai soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali, collegate allo stato di invalidità civile ed erogate dall’Istituto, la comunicazione delle dichiarazioni dirette a verificare rispettivamente il diritto all’indennità di frequenza e all’assegno mensile, alla frequenza di istituzione scolastica e alla dimora all’estero per il diritto alla pensione sociale e all’assegno sociale, Per la Campagna INV CIV Solleciti 2017, la richiesta attiene soltanto ai non adempienti (cd. sollecitati) all’obbligo di comunicazione con riferimento all’anno 2016.
L’INPS affida ai fini della verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione delle prestazioni assistenziali collegate allo stato di invalidità civile cd erogate dall’Istituto, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento dell’attività (di seguito denominato “attività”) di raccolta e di trasmissione all’INPS delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS). Le suddette dichiarazioni sono rese dai soggetti percettori delle prestazioni assistenziali secondo i modelli di cui al comma 4 del presente articolo. La data di inizio e di conclusione della Campagna INV CIV ordinaria 2018 è resa nota dall’Istituto prima dell’inizio della Campagna medesima e comunque con un congruo anticipo rispetto all’avvio. La data di avvio della Campagna INV CIV Solleciti 2017 sarà resa noia con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto all’avvio della Campagna.
Per dichiarazioni di responsabilità si intendono i seguenti modelli:
– ICRIC FREQUENZA per le informazioni relative alla frequenza di istituzione scolastica dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza;
ICLAV per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile;
– ACC. AS/PS per la permanenza del requisito della residenza stabile c continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.
I modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA E ACC.AS/PS per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile con esclusivo riferimento alla Campagna Solleciti 2017 (per l’anno 2016).
Per ciascuna Campagna INV CI.V i modelli devono essere trasmessi all’Istituto entro trenta giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato, secondo le modalità di cui all’articolo 7.
La trasmissione dopo tale termine comporterà l’applicazione di riduzioni nei compensi, secondo quanto previsto all’art. 15.
Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall’affidamento delle attività, sono indicate nella presente Convenzione,
Art. 5
Contenuto del servizio
Il servizio consta delle attività che seguono:
1) acquisizione e conservazione della delega specifica allo svolgimento del servizio corredata della copia del documento di riconoscimento dell’interessato. Le deleghe sono numerate ed annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con l’indicazione dei seguenti dati:
– Numero progressivo e data della delega;
– Codice fiscale e dati anagrafici dei deleganti;
– Estremi del documento di identità del dichiarante.
L’Istituto effettua controlli sulle deleghe acquisite dai soggetti abilitati, in conformità alle previsioni contenute nella presente Convenzione.
2) acquisizione, previo controllo dell’identità e della legittimazione dei dichiaranti, delle relative dichiarazioni;
3) controllo della correttezza del codice fiscale del dichiarante o del tutore o curatore o dei familiari se richiesti, tramite il relativo documento;
4) conservazione del modello di dichiarazione e della copia del documento di identità in corso di validità (come ad es. carta d’identità, patente, passaporto) e del codice fiscale, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.
Nel caso in cui il dichiarante deleghi altra persona alla consegna del modello, il soggetto abilitato deve conservare oltre alla copia del modello firmato dal dichiarante, copia del documento d’identità del dichiarante, del documento d’identità del delegato e la delega. Di tale circostanza viene fatta menzione nel registro delle deleghe di cui al punto 1);
per le Campagne RED ordinaria 2018 e Solleciti 2017:
– intervista accurata mirante a verificare in quale situazione versa il dichiarante. In particolare, sarà necessario richiedere tutta la documentazione utile a qualificare la situazione reddituale del soggetto dichiarante e dei familiari rilevanti sulla prestazione per verificare se l’obbligo di dichiarazione all’Istituto può intendersi già assolto, in quanto la situazione reddituale incidente sulla prestazione collegata al reddito di cui si è beneficiato è già stata dichiarata integralmente all’Agenzia delle Entrate, o se, invece, il dichiarante è tenuto alla presentazione della dichiarazione della situazione reddituale rilevante sulla prestazione (mod. RED) all’INPS. Conseguentemente sarà necessario acquisire tutte le informazioni utili a rappresentare in maniera corretta la situazione reddituale del dichiarante e dei familiari eventualmente rilevanti sulla prestazione, nonché la documentazione probatoria relativa ai redditi asseverati. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresenta di seguito la documentazione da richiedere al dichiarante in fase di intervista e da verificare, al fine di raccogliere le informazioni utili per la dichiarazione: Mod. RED presentato per Panno reddito precedente; Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta, relativa al periodo d’imposta oggetto di verifica; la dichiarazione dei redditi (mod. 730/REDDITI) presentata ad Agenzia delle Entrate* anche tramite altro intermediario per il medesimo periodo d’imposta; rendiconto della banca/posta da cui è possibile evincere l’importo degli interessi percepiti, al netto della ritenuta fiscale applicata a titolo d’imposta; visure catastali; attestazione di variazione residenza per espatrio; attestazione di decesso, cte.;
– analisi della documentazione prodotta ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per rendere la dichiarazione della situazione reddituale incidente sulla prestazione goduta all’INPS, in un’ottica di servizio di assistenza qualificata ai dichiaranti nella compilazione del modello da acquisire. Tutta la documentazione utilizzata ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per rendere la dichiarazione all’Istituto deve essere conservata ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo art. 9;
– trasmissione all’Istituto, per via telematica delle dichiarazioni acquisite con evidenza per ciascun rigo reddito rilevante dell’acquisizione documentale o di autocertificazione da parte del dichiarante, entro il termine previsto dall’articolo 3 della presente Convenzione, per le Campagne INV CIV ordinaria 2018 e Solleciti 2017:
– acquisizione delle dichiarazioni rese dagli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (con esclusivo riferimento ai Solleciti 2017) e di indennità di frequenza, dagli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile nonché dai titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile per la verifica della persistenza dei requisiti previsti per l’erogazione della provvidenza;
– acquisizione delle dichiarazioni di cui al periodo precedente rese in nome e per conto del titolare deceduto da altri soggetti legittimati in base alla normativa vigente. In tal caso dovrà essere conservata e resa disponibile all’INPS la relativa documentazione;
– nel caso in cui (’handicap non consenta al dichiarante la compilazione e firma dell’autocertificazione se interdetto o inabilitato, la dichiarazione deve essere presentata dai rispettivi tutori o curatori. In questo caso il soggetto abilitato deve conservare il modello firmato dal tutore/curatore ed il relativo documento di identità;
– nel caso di disabilità psichica la dichiarazione va resa solo in presenza di un tutore\curatore\amministratore di sostegno. Il soggetto abilitato deve conservare anche in questo caso il modello firmato dal tutore\curatore\amministratore di sostegno ed il relativo documento di identità. In assenza di figura tutelare» la dichiarazione di responsabilità non deve essere presentata, ma dovrà essere consegnato, direttamente da parte del dichiarante, il certificato medico attestante lo stato di disabilita psichica presso la sede INPS territorialmente competente;
– trasmissione all’Istituto, per via telematica, delle dichiarazioni acquisite, entro il termine previsto dall’ articolo 4 della presente Convenzione;
5) assistenza ai dichiaranti nella compilazione del modello da acquisire;
6) consegna obbligatoria della ricevuta attestante l’elaborazione del modello acquisito.
3, Le dichiarazioni possono essere stampate e sottoscritte, anche con firma digitale.
Art. 6
Modalità tecniche di accesso al servizio
Le modalità relative al l’accesso al servizio sono descritte nell’allegato 2 della Convenzione contenente disposizioni tecniche per la consultazione e il prelievo dei dati relativi ai modelli RED e alle dichiarazioni di responsabilità INV CIV da parte dei soggetti abilitati. Tale allegato costituisce parte integrante c sostanziale della presente Convenzione.
Art. 7
Attività di acquisizione delle dichiarazioni
Per lo svolgimento dell’attività di acquisizione delle dichiarazioni RED e INV CIV (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS) l’INPS fornisce al soggetto abilitato, a seguito di specifica richiesta e limitatamente alle persone che hanno rilasciato specifica delega allo stesso e fatta salva la riserva di cui al precedente art. 3, comma 1, le stringhe identificati ve dei soggetti interessati alla trasmissione delle dichiarazioni, con le diverse modalità previste dall’Istituto (on line, prelievo attraverso la piattaforma INPS come previsto dall’allegato 2), cooperazione applicativa) con congruo anticipo rispetto all’avvio delle Campagne ordinarie e Solleciti.
Se per uno stesso soggetto ci sono più deleghe non viene rilasciata la stringa a nessun soggetto abilitato. Le modalità operative con cui saranno trasmesse le stringhe saranno individuate dall’Istituto e comunicate ai soggetti abilitati convenzionati.
L’INPS definisce, con apposito documento tecnico» i criteri di trasmissione dei redditi nonché, in accordo con i soggetti abilitati, ulteriori modalità operative per l’attuazione delle finalità della presente Convenzione, la modulistica necessaria ed i tracciati record anche con riferimento alle modalità di acquisizione, e trasmissione delle dichiarazioni.
Tali informazioni saranno rese disponibili sul sito web dell’INPS.
L’INPS fornisce al soggetto abilitato le specifiche tecniche per la trasmissione e le relative procedure di controllo che saranno pubblicate nella sezione del sito web dedicata al servizio in oggetto.
Per le dichiarazioni relative a redditi verificati sulla base della documentazione esibita, la conferma dell’acquisizione documentale viene rilasciata dal soggetto abilitato, autorizzato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche. Qualora il dichiarante intenda autocertificati i dati relativi ai redditi, il soggetto abilitato è tenuto ad accettare la dichiarazione senza richiedere documentazione, in attuazione di quanto previsto dal DPR n. 445 del 2000, e successive modifiche.
In ogni caso, il soggetto abilitato deve assicurare che il dichiarante non abbia trasmesso all’Agenzia delle Entrale – per il tramite del medesimo soggetto abilitato – dati difformi da quelli autocertificati. L’operatore che acquisisce la dichiarazione ove riscontri tale difformità è tenuto a segnalarla al soggetto dichiarante. Ove ciò nonostante, il dichiarante intenda confermare la discordanza stessa, l’operatore lo informerà che la trasmissione della dichiarazione avverrà previo inserimento di apposito alert ai fini di un controllo specifico da parte dell’INPS.
Art. 8
Attività di trasmissione delle dichiarazioni
Le procedure informatiche di supporto alla trasmissione sono preventivamente indicate dall’Istituto, il quale fornisce tempestivamente al soggetto abilitato il software specifico idoneo a supportarle. Dette procedure vengono rilasciate dall’INPS ai soggetti abilitati convenzionati senza alcun onere a loro carico.
E’ facoltà del soggetto abilitato convenzionato adottare il software predisposto dall’Istituto ovvero altri applicativi informatici a sue spese corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall’INPS, sia in fase di stesura iniziale che successivamente, in caso di modifica delle procedure.
Qualsiasi variazione delle procedure o del software è preventivamente indicata o approvata dall’INPS.
Il soggetto abilitato alla trasmissione, professionista o CAF, deve risultare iscritto nel “Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico” del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l’applicazione “Entrate”.
Per i soli CAF la trasmissione potrà avvenire anche in cooperazione applicativa, secondo le regole e specifiche tecniche e di sicurezza definite dall’Istituto.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare le modalità di accesso al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e fruibilità dei servizi.
Le Parti si impegnano, al fine di ridurre i tempi dei conguagli a credito o a debito dei dichiaranti, a concordare nuove modalità di trasmissione dei dati che permettano l’immediato ricalcolo delle prestazioni.
Anche nel corso dello svolgimento della campagna RED l’INPS potrà procedere a ricalcoli delle pensioni sulla base dei dati trasmessi dai soggetti abilitati. In questo caso, tramite apposita comunicazione preventiva, da effettuarsi con congruo anticipo, PINPS comunica ai soggetti abilitati che, per le posizioni oggetto del ricalcolo non potranno procedere ad invii successivi di ulteriori dichiarazioni. Eventuali fatti o circostanze incidenti sulle prestazioni, anche intervenute successivamente, che comportino la necessità di una nuova dichiarazione di variazione della precedente o rettifiche di dichiarazioni erronee dovranno essere portate a conoscenza dell’INPS o attraverso una domanda di ricostituzione della pensione.
Art. 9
Attività di conservazione dei moduli di dichiarazione e della documentazione, inerente
Il soggetto abilitato predispone ciascun modulo di dichiarazione che, datato e sottoscritto dal dichiarante, anche attraverso apposizione di firma digitale o altra modalità prevista dalla normativa vigente, è custodito negli appositi archivi tenuti a tale scopo dal soggetto abilitato stesso, per un periodo non inferiore a cinque anni, mentre una copia del modulo di dichiarazione, parimenti datata, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato. Per lo stesso periodo è conservata altresì la documentazione fornita dal dichiarante, ed utilizzata dal soggetto abilitato per il servizio di cui alla presente Convenzione, ai fini dei controlli previsti da quest’ultima. Allo stesso modo sarà conservata la delega di cui all’articolo 5, punto 1) corredata della copia del documento di riconoscimento dell’interessato.
In alternativa, allo scopo di evitare l’onere di conservazione di documenti cartacei, il soggetto abilitato, dopo aver stampato ciascun modulo di dichiarazione in unica copia (che, provvista di data, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive alla sua presenza) e dopo aver proceduto alla trasmissione della dichiarazione all’Istituto, svolge l’attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:
- creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all’INPS e contiene una oppure più di una dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all’Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal soggetto abilitato e, quindi, conservato come previsto dal comma precedente;
- conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale, al fine di garantirne l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità e la certezza della data.
Le modalità di conservazione suddette valgono anche per la documentazione fornita dal dichiarante ed utilizzata ai tini delle verifiche previste all’art. 15 della presente Convenzione.
Il dichiarante viene informalo dal soggetto abilitato dell’onere che incombe su quest’ultimo di conservazione del modulo di dichiarazione e della documentazione di supporto alla dichiarazione, come precisato al comma precedente, per un periodo non inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo.
La documentazione relativa ai codici fiscali e ai documenti di riconoscimento dei dichiaranti consta della copia dei relativi documenti. La documentazione è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, alla stregua dei commi che precedono.
Per cinque anni e con le stesse modalità sopra descritte dovranno essere conservate le deleghe rilasciate dai dichiaranti, ai sensi del precedente art. 5, corredate da documento di riconoscimento del delegante.
Tutta la documentazione conservata dovrà essere trasmessa, a richiesta, all’INPS per consentire l’effettuazione degli opportuni controlli.
Art. 10
Duplicato del modulo di dichiarazione
Il soggetto abilitato, sulla base di una richiesta sottoscritta dai beneficiari delle prestazioni erogate dall’Istituto, può accedere, mediante i servizi on line dell’Istituto, alla stampa di un eventuale duplicato del/i modello/i RED e/o INV CIV (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS),
Tale richiesta è conservata agli atti del soggetto abilitato, ai sensi dell’articolo 9, e registrata nel processo di autenticazione on line relativo alla emissione del duplicato, La richiesta dei duplicati (Modelli RED e Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS) potrà avvenire, oltre alle modalità on line, anche attraverso la cooperazione applicativa.
Art. 11
Svolgimento del servizio in regime di avvalimento
Il CAP può avvalersi, sotto il suo diretto controllo ed assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1 ed 1 – bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, mentre i soggetti abilitati diversi dai Centri di assistenza fiscale (CAF), possono avvalersi di quelli di cui all’art. 23, comma 2, di detto decreto.
Nel caso in cui si avvalga dei citati soggetti, la Parte privata della presente convenzione trasmette all’INPS, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), apposita comunicazione telematica che contenga la ragione sociale e il nome del rappresentante legale dei soggetti di cui all’art. 11 comma 1 e di cui all’art. 23, comma 2, nonché i dati anagrafici, compreso il codice fiscale e la partita IVA, dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1 – bis. Detta comunicazione deve precedere l’inizio dello svolgimento del servizio in regime di avvalimento.
L’affidamento e lo svolgimento del servizio in regime di avvalimento sono subordinati all’osservanza delle previsioni di cui al presente articolo e al successivo art. 12 della presente Convenzione, e avvengono nello specifico rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
Per il solo caso di servizio svolto dai C AF ricorrendo al regime di avvalimento di cui al comma U il CAF – nominato dall’INPS Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 secondo quanto disposto nel successivo articolo 12 – è autorizzato a designare i soggetti di cui si avvale quali “Altro Responsabile” (Sub – Responsabile) a norma del paragrafo 2, del citato art. 28 del Regolamento UE.
Il CAF – Responsabile del trattamento (leggasi CAF Responsabile primario di cui alla presente convenzione) – si impegna, prima di effettuare la nomina ad “Altro Responsabile” (Sub Responsabile) di cui al comma precedente, a verificare che il soggetto di cui intende avvalersi presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento da effettuare per conto del Titolare (INPS) soddisfi i requisiti del Regolamento UE sopra richiamato e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il CAF assicura che le garanzie offerte dall’ “Altro Responsabile” (Sub Responsabile) non siano in nessun caso – in ciascuna fase del trattamento – inferiori a quelle richieste dal Titolare (INPS) allo stesso CAF quale Responsabile del trattamento (leggasi CAF Responsabile primario di cui alla presente Convenzione), così come dettagliate ai sensi della presente Convenzione, comprensiva degli allegati 1 e 2.
Il CAF effettuerà la nomina ad “Altro Responsabile” (Sub Responsabile) ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo imponendogli, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente accordo tra il Titolare (INPS) e il Responsabile del trattamento (leggasi CAF Responsabile primario di cui alla presente Convenzione). Tale contratto o altro atto giuridico deve contenere, in linea con la presente Convenzione, la descrizione delle specifiche attività di trattamento che devono essere eseguite dal soggetto nominato “Altro Responsabile” (Sub Responsabile) e il dettaglio delle modalità con cui procedere. Tale contratto o altro atto giuridico sarà aggiornato in relazione ad ogni altra istruzione fornita al Responsabile del trattamento (leggasi CAF Responsabile primario di cui alla presente Convenzione) dal Titolare del trattamento (INPS), anche successivamente alla stipula del presente accordo, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.
Nei casi di cui ai commi precedenti, il CAF Responsabile primario trasmette all’INPS, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), apposita comunicazione telematica che contenga la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e i dati anagrafici del rappresentante legale dei soggetti di cui al comma 1 nominati “Altro Responsabile” (Sub Responsabile). II Titolare (INPS), con apposita nota motivata, può opporsi alle nomine indicate dal CAF Responsabile primario. In ogni caso la comunicazione a cura dei CAF precede l’inizio dello svolgimento del servizio in regime di avvalimento. Inoltre il CAF Responsabile primario informa il Titolare (INPS) di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di soggetti nominati “Altro Responsabile” (Sub Responsabile), dando al Titolare l’opportunità di opporsi a tali variazioni.
Qualora il soggetto designato “Altro Responsabile” (Sub Responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il CAF Responsabile primario di cui alla presente convenzione conserva nei confronti del Titolare del trattamento (INPS) l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile designato.
Se il CAF – designato dall’INPS Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 secondo quanto disposto nel successivo articolo 12 pur avvalendosi per Io svolgimento del servizio dei soggetti di cui al comma 1, non nomina questi ultimi quali “Altro Responsabile” (Sub Responsabile) a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del citato Regolamento UE, ricorre alla designazione delle persone fisiche che operano sotto la propria diretta autorità, nelle modalità di cui al successivo articolo 12 e all’allegato 1, quali “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (figura del trattamento riconducibile all’incaricato del trattamento” ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018). Il CAF Responsabile del trattamento inserisce i nominativi di tali persone fisiche autorizzate nell’elenco nominativo aggiornato delle persone autorizzate al trattamento dei dati di cui al successivo articolo 12, indicando, con riferimento a ciascuna di esse, i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.
In ogni caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, di cui ai commi precedenti, l’INPS intrattiene rapporti con il solo soggetto abilitato e convenzionato e l’attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti* attività del soggetto abilitato.
Art. 12
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Per i servizi INPS resi dal soggetto abilitato in favore di utenti esterni, Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nomina il soggetto abilitato sottoscrittore della presente Convenzione quale “Responsabile del trattamento”, come da allegato Atto di nomina (Allegato 1).
Dalla sottoscrizione dell’Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) – a partire da quelle contenute nello stesso nell’Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare – delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante.
Il soggetto abilitato, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell’ambito della condizioni di liceità richiamate a fondamento del presente accordo.
Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
E’ fatto divieto assoluto al soggetto abilitato di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. Il soggetto abilitato assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, ne in alcun modo riprodotti.
L’INPS effettua il tracciamento di tutti gli accessi ai propri sistemi informativi effettuati da parte degli operatori dei soggetti abilitati.
I soggetti abilitati assicurano il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentono di consultare in forma massiva i dati e di replicare i dati resi disponibili in autonome banche dati, il rispetto di tali regole di accesso sarà oggetto di controlli da parte dell’INPS ed eventuali accessi illegittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali saranno oggetto di segnalazione al Garante per la protezione dei dati.
Per le attività oggetto della Convenzione – al di fuori della particolare ipotesi di trattamento autorizzata per i CAF ai sensi dei commi da 4 a 8 del precedente art. 11 – sono ammessi ad accedere alla procedura soltanto gli operatori ai quali i soggetti abilitati abbiano attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell’incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui alla presente Convenzione».
In conformità a quanto al precedente comma, i soggetti abilitati avranno cura di designare tali persone fisiche quali “Persone autorizzate” (figura del trattamento riconducibile all’Incaricato del trattamento” ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018). Ai fini di tale designazione i soggetti abilitati si impegnano ad individuare le modalità più opportune, restando esplicitamente ammesso l’utilizzo delle modalità, compresa quella semplificata, descritte nell’art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003, così come integralo e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.
Il soggetto abilitato, in qualità di “Responsabile del trattamento”, impartisce precise e dettagliale istruzioni alle “Persone autorizzate” e, in tale ambito, provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.
Il soggetto abilitato, in qualità di “Responsabile del trattamento”, a norma dell’art. 28, paragrafo 1, lett. h) del Regolamento UE, garantisce che le “Persone autorizzate” al trattamento dei dati siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
Il soggetto abilitato, in qualità di “Responsabile del trattamento”, detiene un elenco nominativo aggiornato delle persone fisiche autorizzate, recante altresì l’indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.
Al di fuori della particolare ipotesi di trattamento autorizzata per i soli CAF ai sensi dei commi da 4 a 8 dell’art. 11 della presente Convenzione, il soggetto abilitato, in qualità di “Responsabile del trattamento” non e autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
Al momento in cui acquisisce le dichiarazioni, il soggetto abilitato informerà gli interessati che i dati acquisiti saranno trasmessi all’INPS perii perseguimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente Convenzione.
Art. 13
Compensi
Il presente articolo stabilisce la misura del compenso, IVA esclusa, che l’INPS riconosce al soggetto abilitato per lo svolgimento dell’attività prevista nella presente Convenzione.
In merito all’attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) per ogni tipologia di dichiarazione saranno corrisposti i compensi, IVA esclusa, indicati in tabella:
Tipologia di dichiarazione | Compenso in € |
---|---|
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 3, numero 1 (Situazione variata o invariata rispetto anno reddito precedente) | 8,10 |
Dichiarazione effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 3, numero 2 (Zero RED solo se variata) | 2,88 |
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 3, numero 4 (Dichiarazioni brevi) | 2,88 |
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 3, numero 5 (Dichiarazioni No RED per componente nucleo diverso da titolare) | 2,88 |
Dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, n. 1 | 4,12 |
Per “dichiarazione autocertificata” le parti intendono le dichiarazioni in cui la maggior parte dei redditi rilevanti sulla prestazione (ovvero quelli con rigo reddito maggiore di zero) è dichiarala in assenza di documentazione probatoria.
Qualora la trasmissione delle dichiarazioni avvenga tardivamente rispetto al termine indicato nel quinto comma dell’articolo 3 i predetti compensi sono ridotti in misura percentuale» cosi come indicato nell’art. 15 della presente Convenzione.
Per le fattispecie di cui all’art. 3, comma 3» numero 3, della presente Convenzione (Solleciti) si applicheranno i compensi suindicati, in relazione alla tipologia e modalità di dichiarazione; analogamente, tali fattispecie saranno oggetto di riduzione dei compensi e di verifica di presenza di eventuale difettosità ai fini della attribuzione di penali, secondo quanto previsto dall’art. 15.
Non sarà corrisposto alcun compenso per la trasmissione di dichiarazioni documentali relative a nuclei non obbligati a presentare dichiarazione RED, in quanto i redditi sono già stati dichiarati integralmente all’Agenzia delle Entrate in data antecedente alla data di sottoscrizione del modello RED. Non sarà parimenti corrisposto alcun compenso per la trasmissione dì dichiarazioni autocertificate relative a nuclei non obbligati a presentare dichiarazione RED qualora i redditi siano già stati dichiarati integralmente all’Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario. Sarà corrisposto il compenso nei casi in cui i redditi rilevanti, in tutto o in parte, siano stati dichiarati ai fini fiscali secondo modalità di rappresentazione diverse da quanto previsto dalla normativa previdenziale ai fini della verifica reddituale dell’Istituto.
Il controllo automatizzato centralizzato verificherà tali condizioni per tutte le dichiarazioni trasmesse da ciascun soggetto abilitato.
I compensi riferiti alle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) sono pagati per ogni soggetto appartenente al medesimo nucleo reddituale contemplato nella dichiarazione.
In merito all’attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali la misura del compenso, IVA esclusa, per ogni dichiarazione trasmessa, è pari a € 5,50 (euro cinque/50).
Ai fini della liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si terrà conto delle dichiarazioni corrispondenti a ciascun codice fiscale escludendo, pertanto, invii successivi.
Qualora» successivamente alla trasmissione della dichiarazione, intervengano fatti o circostanze che comportino la necessità di una nuova dichiarazione di variazione della precedente o rettifiche di dichiarazioni erronee non è riconosciuto un ulteriore corrispettivo.
In sede di erogazione del saldo di cui all’articolo 14, saranno effettuati i necessari conguagli. Nel caso di incapienza del suddetto saldo il soggetto abilitato è obbligalo, con le modalità e i termini che saranno loro comunicati dall’Istituto, a restituire le somme eventualmente eccedenti rispetto a quelle dovute.
Nessun corrispettivo può essere richiesto dal soggetto abilitato all’utente in relazione ai servizi oggetto della presente Convenzione.
L’attività svolta dai soggetti abilitati per le attività RED e INV CIV sarà remunerata entro il limite complessivo dello stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 307, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) o in base a norme di successiva emanazione.
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti dello stanziamento, l’Istituto, salvo facoltà di recesso, procede a monitoraggio trimestrale e, in prossimità del raggiungimento dei limiti di spesa sopra indicati, ne dà comunicazione ai soggetti abilitati.
Art. 14
Liquidazione e pagamento dei compensi
Il soggetto abilitato emette fattura/e dei dati trasmessi e riscontrati dall’INPS, consultando all’uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall’INPS sul proprio sito internet. Per i servizi in oggetto saranno emesse tre fatture per ciascun attività.
CAMPAGNA RED (ORDINARIA E SOLLECITI):
– la prima fattura relativa all’accolito del 95% delle dichiarazioni trasmesse ed acquisite validamente dall’Istituto alla data del 31/12 dell’anno di riferimento della campagna ordinaria, con emissione dei prospetti riepilogativi per consentire la fatturazione ai soggetti abilitati entro la fine del mese di febbraio;
– la prima fattura relativa all’acconto del 90% delle dichiarazioni trasmesse ed acquisite validamente dall’Istituto alla data del 31/12 dell’unno di riferimento della campagna ordinaria, con emissione dei prospetti riepilogativi per consentire la fatturazione ai soggetti abilitati entro la fine del mese di febbraio;
– la seconda fattura che si riferisce all’acconto del 90% delle dichiarazioni complessivamente trasmesse ed acquisite validamente dall’Istituto dalla data del 01/01 dell’anno successivo a quello della campagna ordinaria fino al termine previsto per la chiusura di ciascuna Campagna, con emissione dei prospetti riepilogativi entro due mesi dalla chiusura della Campagna stessa;
CAMPAGNE RED E INV CIV (ORDINARIA E SOLLECITI):
– la terza fattura, pari al saldo residuo dovuto, tenuto conto del valore delle penali rilevate a seguito dell’attività di verifica prevista al successivo art. 15, con emissione dei relativi prospetti riepilogativi nella sezione sul sito Internet dell’Istituto entro due mesi dalla chiusura dei controlli disposti dall’Istituto.
Gli eventuali dati scartati dalle procedure di verifica e controllo possono essere fatturati non appena resi conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall’INPS, che sarà opportunamente messo a disposizione del soggetto abilitato. Agli effetti dell’applicazione dei compensi di cui all’art. 13 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.
I soggetti abilitati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, alle strutture centrali o territoriali competenti, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’Istituto sul sito istituzionale: www.inps.it Avvisi, bandi e fatturazione Fatturazione elettronica Elenco principali riferimenti INPS Convenzioni-Contratti-Riferimento Amministrazione.
Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima c l’effettivo ricevimento della stessa da parte dell’Istituto.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto ai soggetti abilitati, in modo da garantire il corretto inoltro della fattura.
Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, né procederà ad alcun pagamento, neppure parziale, sino all’invio della fattura stessa.
Entro 15 gg. dal ricevimento della fattura l’Istituto potrà “rifiutare” la fattura per i seguenti motivi:
mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul sito Internet;
mancata oppure errata indicazione delle fasce dei compensi, del periodo e dell’anno di riferimento;
mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria (capitolo di spesa di riferimento).
Nell’ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto a respingere la iattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di credito, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
La fattura, ai sensi del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, dovrà riportare l’annotazione “S” – “scissione dei pagamenti” sulla medesima, Pertanto, l’Istituto verserà direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l’imposta sul valore aggiunto che i stata addebitata in fattura.
Il pagamento della fattura e subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:
– avvenuta sottoscrizione della Convenzione;
– verifica del DURC. del soggetto abilitato, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;
– indicazioni del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione;
– verifiche previste dall’art. 48 bis D.P.R. 29/9/1973, n. 602 per importi superiori a € 5.000,00.
Il pagamento delle fatture, previa verifica della regolarità di cui ai commi precedenti, avviene entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle stesse.
Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all’espletamento delle verifiche di cui all’art. 15: in particolare, il soggetto abilitato emette fattura a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell’Istituto.
È obbligo del soggetto abilitato comunicare all’INPS eventuali modifiche relative alle modalità di pagamento, che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi delle stesse.
Art. 15
Verifiche e penali
Per ciascuna tipologia di dichiarazione sarà erogato il corrispettivo relativo, secondo quanto previsto all’art. 13 della presente Convenzione, se la trasmissione avviene entro 30 giorni solari dalla presentazione da parte del dichiarante al soggetto abilitato; per le trasmissioni effettuate dopo tale termine, in caso di ritardo, si applicherà il seguente sistema di penali il cui importo è determinato in ragione di una percentuale dei compensi di cui all’art. 13 comportandone la riduzione secondo le tabelle che seguono. In fase di avvio della Campagna, per tutte le dichiarazioni precedentemente presentate al soggetto abilitato il suddetto termine di trenta giorni decorre dal momento della comunicazione a mezzo posta elettronica del rilascio delle procedure informatiche di acquisizione e trasmissione delle dichiarazioni e dei relativi tracciati.
Riduzione percentuale dei compensi relativi al servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) c delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS):
Trasmissione dichiarazione da parte del soggetto abilitato | Riduzione percentuale del compenso |
---|---|
Da 31 a 60 giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato | 20% |
Da 61 a 90 giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato | 50% |
Da 91 giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato | 80% |
Nel caso in cui, tramite sistemi automatizzati centralizzati di controllo delle dichiarazioni delle situazioni reddituali trasmesse, si rilevino:
– codice fiscale errato;
– stato civile errato;
sarà attribuita una penalità pari a 1 volta il compenso erogato dall’Istituto per ciascun soggetto, in relazione alla tipologia di dichiarazione trasmessa e acquisita validamente.
Tali controlli automatizzati relativi alle fattispecie sopra elencate riguarderanno tutte le dichiarazioni trasmesse da ciascun soggetto abilitato.
Qualora, dal controllo automatizzato sul 100% dei modelli trasmessi dai soggetti abilitati, si rilevi la presenza di una dichiarazione reddituale trasmessa all’Istituto presentata da soggetto risultante deceduto alla data di sottoscrizione del modello, sarà attribuita una penalità pari a 10 volte il compenso erogato dall’INPS per ciascun soggetto, in relazione alla tipologia di dichiarazione trasmessa c acquisita validamente.
Ad integrazione dei controlli sopra menzionati, per accertare il corretto adempimento, da parte del soggetto abilitato, delle obbligazioni che discendono dall’affidamento del servizio, l’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’ 1 % delle dichiarazioni trasmesse, anche al fine di controllare la coerenza fra la documentazione prodotta dal dichiarante in fase di intervista, e quanto riportato nelle dichiarazioni tramite modello RED all’lNPS.
In caso di riscontro di dichiarazione errata, è prevista l’applicazione del seguente, ulteriore, sistema di penali, che si cumula con quello, di cui sopra, relativo ai casi di ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni.
Tuttavia, ove si verifichi che una dichiarazione rilevata errata tramite sistemi automatizzati centralizzati di controllo presenti ulteriori difettosità secondo quanto indicato analiticamente nel comma 3 del presente articolo verrà applicata la sanzione più elevata.
L’importo della penale cui rapportare l’esito della verifica a campione sull’intera attività svolta dal soggetto abilitato viene determinato moltiplicando tra loro i seguenti fattori: Numero delle dichiarazioni errate verificate;
Indice di difettosità, definito per tipologia di errore;
– Una volta (1) la misura dei compensi corrisposti ai sensi dell’art. 13 in relazione alle tipologie di dichiarazioni;
Coefficiente 100, Nel caso in cui l’Istituto decida di aumentare la percentuale del campione da controllare, il coefficiente dovrà essere riparametrato lenendo conto dell’effettiva consistenza del campione medesimo.
Le tipologie di errore per ciascuna attività e i relativi indici di difettosità sono indicati nelle tabelle che seguono.
Tipologie di errore e relativi indici di difettosità relativi ai Modelli RED:
Tipo di errore | Indice di difettosità |
---|---|
Discordanza fra quanto riportato nella documentazione del dichiarante, e quanto riportato nel RED | 0.12 (zero/12) |
Mancata trasmissione all’INPS da parte del soggetto abilitato della documentazione necessaria per i controlli | 0.12 (zero/12) |
Dichiarazione reddituale documentale con redditi discordanti con quelli dichiarati all’Agenzia delle Entrate dal medesimo soggetto abilitato | 0.12 (zero/12) |
Dichiarazione reddituale autodichiarata, erroneamente definita documentale, ai sensi dell’art. 13 della presente Convenzione | 0.12 (zero/12) |
In relazione alle seguenti tipologie di errore:
– “mancata trasmissione, da parte del soggetto abilitato, della documentazione, conservata ai fini dei controlli, da produrre all’INPS”;
“dichiarazione reddituale documentale con redditi discordanti con quelli dichiarati all’Agenzia delle Entrate dal medesimo soggetto abilitato”;
– “dichiarazione reddituale autodichiarata, erroneamente definita documentale, ai sensi del precedente art. 13”,
sarà effettuato, per il campione estratto ai fini dei controlli di cui al presente articolo, un primo livello di verifica centralizzato, al fine di agevolare l’attività di riscontro delle strutture territoriali preposte, nonché dei soggetti abilitati, ai fini dell’invio dell’eventuale documentazione a supporto della giustificazione dell’assenza di errore rilevato.
Tipologie di errore, e i relativi indici di difettosità relativi ai Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS:
Tipo di errore | Indice di difettosità |
---|---|
Difformità tra i dati trasmessi dal soggetto abilitato a quelli che risultano dalla documentazione presentata dal dichiarante | 0.03 (zero/03) |
Mancata trasmissione, da parte del soggetto abilitato, della documentazione richiesta dall’INPS | 0.12 (zero/12) |
Dichiarazione presentata da soggetto risultante deceduto alla data di sottoscrizione del modello | 0.12 (zero/12) |
- La sistematica e reiterata ricorrenza dei casi sopra riportali comporta la risoluzione automatica della Convenzione.
Art. 16
Procedimento di verifica e di applicazione delle penali
- La Direzione generale dell’INPS attende alla funzione di coordinamento dell’intero procedimento.
Le verifiche non automatizzate sono effettuate dalle Strutture periferiche dell’lNPS territorialmente competenti, secondo le modalità stabilite dall’Istituto.
- Per consentire l’espletamento delle verifiche, il soggetto abilitato si impegna a far pervenire i documenti necessari, conservati ai sensi dell’art. 9 della presente Convenzione. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti verrà applicata la sanzione massima prevista per singolo modello/servizio, secondo quanto previsto specificamente nell’articolo precedente in relazione alle sanzioni indicate per ciascuna attività.
- La Direzione generale dell’INPS effettua il monitoraggio delle attività di verifica svolte a cura delle sedi e riscuote le somme dovute a titolo di penale,
- La riscossione delle penali di cui al presente articolo avviene per compensazione in sede di predisposizione della fattura a saldo, di cui all’art. 14 e per l’eventuale eccedenza con apposita richiesta per recupero penale.
- A seguito della riscossione della penale, l’INPS emette apposita ricevuta, con contrassegno telematico di € 2,00 (due/00) in caso di superamento dell’importo di € 77,47 (settantasette/47).
- L’INPS provvede a comunicare al soggetto abilitato le modalità, i tempi e gli esiti delle verifiche, e a dame pubblicità sul proprio sito internet www.inps.it.
- Nel caso in cui si verifichino, per la stessa dichiarazione trasmessa dal soggetto abilitato una pluralità di errori, in relazione a ciascuna attività, viene applicato l’importo della penale più elevato.
Art. 17
Ulteriori verifiche
- L’INPS si riserva di effettuare puntuali controlli, oltre che circa il corretto svolgimento del servizio da parte dei soggetti abilitati, sulle deleghe fomite loro dagli utenti, sulle operazioni di trattamento tracciate dai sistemi informativi nonché sul rispetto delle prescrizioni contenute nell’Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento previsto dall’art. 12.
- A tal fine l’INPS effettua controlli a campione su tutti gli accessi nonché controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie nelle attività poste in essere da parte degli operatori autorizzati. II monitoraggio delle anomalie è condotto con modalità adattative sulla base dell’osservazione di indicatori statistici degli accessi e di eventi che si discostano dalle medie o che evidenziano situazioni riconducibili a criteri di attenzione prefissati.
- L’INPS richiede, a campione oppure su segnalazione delle Autorità competenti, copia delle deleghe e dei documenti di identità degli interessali in possesso dei soggetti abilitati ai sensi dell’art. 5.
In tal caso i soggetti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite PEC, entro 48 ore dalla richiesta; qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procederà, tra l’altro, alla sospensione dell’utenza, férme restando le responsabilità civili e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
Art. 18
Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell’INPS
- Salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo 15, l’INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente Convenzione qualora le dichiarazioni acquisite ed inviate dal soggetto abilitato non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della Convenzione per una percentuale pari o superiore al 10% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell’INPS, anche diverse dalle verifiche di cui all’art. 15, ovvero da parte di qualunque altra Autorità.
- L’INPS si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla Convenzione stipulata con il soggetto abilitato qualora si rilevi un ritardo ingiustificato, sistematico e reiterato nella trasmissione delle dichiarazioni rispetto al termine fissato dal comma 1 dell’articolo 15.
- L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per casi di inadempienza grave del soggetto abilitato, accertata anche nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo 17.
- Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi tre commi del presente articolo, l’INPS comunica al soggetto abilitato la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.
- Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto abilitato ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell’INPS le proprie osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da specifica documentazione.
- Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell’INPS comunica al soggetto abilitato il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi dei primi tre commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
- Il recesso di cui ai primi tre commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del soggetto abilitato, della comunicazione dell’Istituto.
- Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.
- Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, nei casi di cui ai primi tre commi, l’Istituto ha anche facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il soggetto abilitato interessato ad oggetto diverso rispetto a quello della presente Convenzione.
- L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente Convenzione nei casi in cui, in base all’articolo 35 del d.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi del d.lgs. 241/1997 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 19
Polizza assicurativa
- Il soggetto abilitato stipula apposita polizza assicurativa a garanzia dell’integrale risarcimento dei danni da esso comunque cagionati nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.
- La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, ovvero, per quanto riguarda i soggetti abilitati diversi dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dall’art. 22 di detto decreto.
Art. 20
Registrazione
- Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 21
Spese ed oneri
- Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del soggetto abilitato, salvo diversa previsione di legge.
Art. 22
Uso della telematica e di internet. Campagne di informazione
- Le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente Convenzione sono effettuate con modalità telematiche.
- Le trasmissioni potranno avvenire anche in cooperazione applicativa, secondo le regole e specifiche tecniche e di sicurezza definite dall’Istituto.
- In alternativa, tenuto conto del tipo di trasmissione o di comunicazione, l’INPS rende disponibili le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente Convenzione mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.inps.it. che il soggetto abilitato ha l’onere all’uopo di consultare.
- Per conferire la massima efficacia alle iniziative relative alle campagne oggetto della presente Convenzione, l’INPS dà tempestiva e puntuale informazione delle stesse anche attraverso la stampa e gli altri strumenti di comunicazione.
Art. 23
Durata, adeguamento e risoluzione. Termine di ciascuna Campagna
- La presente Convenzione ha validità per la durata delle Campagne ordinarie RED e INV CIV 2018 e Solleciti 2017 dal momento della sottoscrizione da parte dell’Istituto e fino alla chiusura delle rispettive Campagne, salvo diversa disposizione normativa.
- La presente Convenzione può essere modificata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto e comunque entro il termine di conclusione delle Campagne RED e INV CIV 2018 e Solleciti 2017.
- Le pertinenti modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente Convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, l’Istituto conforma immediatamente il contenuto della presente Convenzione al rinnovato quadro normativo.
In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative sopravvenute impongano all’INPS adeguamenti di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con determinate categorie di soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, l’Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all’articolo 13 agli effetti di tali disposizioni.
- La presente Convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all’altra.
- L’INPS si riserva di modificare unilateralmente le clausole della Convenzione per esigenze di interesse pubblico, ivi inclusa la realizzazione di significativi risparmi di spesa, previa comunicazione alle controparti e fatta salva la facoltà di recesso di ciascuna di queste ultime. Un adeguamento potrà essere richiesto dall’Istituto anche in caso di evoluzione tecnologica e/o modifiche organizzative o accordi con altre Amministrazioni che comportino una variazione dei contenuti della prestazione assicurata dai soggetti abilitati. In tali casi l’Istituto comunicherà prima dell’avvio della Campagna la variazione dei contenuti del servizio e/o l’adeguamento dell’importo originariamente previsto, fatta salva la facoltà di recesso da parte del soggetto abilitato.
- Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.
- Il termine di conclusione di ciascuna Campagne RED e INV CIV (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS) è fissato negli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
- Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta all’altra con un preavviso di almeno 3 mesi.
Art. 24
Foro competente
- Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma,
Art. 25
Rinvio alla normativa vigente
- Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1142 del codice civile, il soggetto abilitato dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: All.3 Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED), Art. 4 Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine deII’erogazione delle prestazioni assistenziali (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS), Art. 5 Contenuto del servizio, Art. 7 Attività di acquisizione delle dichiarazioni, Art. 8 Attività di trasmissione delle dichiarazioni, Art. 9 Attività di conservazione dei moduli dì dichiarazione e della documentazione inerente, Art. 10 Duplicato del modulo di dichiarazione, Art. 11 Svolgimento del servizio in regime di avvalimento, Art. 13 Compensi, Art. 14 Liquidazione e pagamento dei compensi, Art. 15 Verifiche e penali, Art. 16 Procedimento dì verifica e di applicazione delle penali, Art. 18 Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell’INPS, Art. 19 Polizia assicurativa, Art. 21 Spese ed oneri, Art. 23 Durata, adeguamento e risoluzione, Termine di ciascuna Campagna, Art. 24 Foro competente.
Allegato 1
ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il trattamento
Art. 1
Compiti del Responsabile del trattamento
1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’ 9 del Regolamento UE – di cui agli articoli 2, 3 , 4 e 5 della Convenzione esclusivamente per le finalità Indicate nella stessa.
1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati dì cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l’adempimento dì tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati,
1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all’incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all’adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate In modo tale che II trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per II suo mantenimento.
1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’ 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste in Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall’art. 5 del Regolamento UE.
Art. 2
Modalità di espletamento dei compiti
2.1 II Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all’erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente – con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE – sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute In successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare,
2.2 II Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità Indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, al rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato 2 alla Convenzione, alla tutela della sicurezza del dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente Informare II Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
2.4 II Responsabile del trattamento rende disponibile all’interessato l’informativa ex art. 13 del Regolamento, secondo il testo fornito dall’INPS, In relazione al trattamento da parte dell’Istituto dei dati conferiti nell’ambito del procedimento per erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali – Campagne RED e INV CIV.
2.5 II Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati Idonee a garantirne la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento cosi da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito II Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l’identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato di rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all’art. 32 del Regolamento UE.
Art. 3
Persone autorizzate al trattamento
3.1. Al di fuori della particolare ipotesi di trattamento autorizzata per i soli CAF ai sensi del commi da 4 a 8 dell’art. 11 della Convenzione, il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali “Persone autorizzate” (figura del trattamento riconducibile “all’incaricato del trattamento” ai sensi dell’art. 30 del d.Igs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018), scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l’assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.
3.2 II Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità del collegamenti; in tale ambito, Il Responsabile Impegna le “Persone autorizzate” al trattamento alla riservatezza anche attraverso l’imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
3.3 II Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle “Persone autorizzate”, recante altresì l’indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.
3.4 II Responsabile deve provvedere, nell’ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità dì gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all’obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
3.5 II Responsabile, in osservanza dell’art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri,
Art. 4
Controlli e tracciamento degli accessi
4.1 II Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implichino l’accesso ai locali del Responsabile, quest’ultimo si impegna a consentire l’accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
4.2 II Responsabile tiene traccia dell’accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle “Persone autorizzate” e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta.
4.3 II Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda, circa lo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di necessità, a segnalargli l’opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione dallo stesso realizzate.
Art. 5
Registro dei trattamenti e nomina RPD
5.1 II Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all’art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
5.2 II Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE, comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.
Art. 6
Comunicazione e diffusione dei dati
6.1 II Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l’esplicita autorizzazione del Titolare.
Art. 7
Obblighi di collaborazione con il Titolare
7.1 II Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell’Interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l’evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di Ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
7.2 II Responsabile, a norma dell’art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito del trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l’Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza dello di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.
7.3 II Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento, In particolare, conformemente all’art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell’esecuzione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.
Art. 8
Ulteriori disposizioni
8.1 II Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di “amministratori di sistema” in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, cosi come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli “amministratori di sistema” (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l’elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi Identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.
Art. 9
Disposizioni finali
9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, Il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell’erogazione del servizio oggetto della Convenzione.
9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione del dati personali.
Luogo e data
Il Responsabile Esterno per accettazione dell’incarico
Allegato 2
DISPOSIZIONI IN MERITO AL PRELIEVO DELLE STRINGHE RED ED INV CIV NONCHE’ AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE SITUAZIONI REDDITUALI (MODELLI RED) E DELLE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ (MODELLI ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS) DA PARTE DEI SOGGETTI ABILITATI ALL’ASSISTENZA FISCALE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, E SUCCESSIVE MODIFICHE
- Requisiti per il prelievo delle stringhe RED ed INV CIV e per il servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS)
1.1 II prelievo delle stringhe RED e INV CIV nonché II servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS) da parte dei soggetti abilitati – al di fuori della particolare Ipotesi di trattamento autorizzata per i CAF ai sensi dei commi da 4 a 8 dell’ art. 11 della Convenzione – avviene esclusivamente ad opera delle “Persone autorizzate” al trattamento nel rispetto di quanto In merito è previsto all’art. 12 della Convenzione e nell’Atto di nomina dei soggetti abilitati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (all. 1 della Convenzione).
Le “Persone autorizzate” al trattamento vengono Identificate attraverso il PIN dispositivo dell’INPS o le credenziali SPID almeno di secondo livello o la Carta Nazionale del Servizi (CNS). Il prelievo e la trasmissione è consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro del soggetto abilitato.
1.2 II soggetto abilitato preliminarmente al prelievo delle stringhe RED e delle stringhe INV CIV del dichiarante procede all’identificazione di quest’ultimo e acquisisce la sua delega specifica unitamente a copia del suo documento di riconoscimento. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate giornalmente in un apposito registro cronologico contenente II numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e I dati anagrafici del delegante e gli estremi del documento di identità del delegante.
La delega al prelievo delle stringhe deve riguardare anche l’attività di ricezione e trasmissione delle relative dichiarazioni.
La delega è comunque necessaria nel caso In cui II dichiarante si rivolga al CAF per la sola attività di ricezione e trasmissione della dichiarazione.
Nel caso In cui II dichiarante non si rivolga personalmente al soggetto abilitato bensì deleghi un terzo, il soggetto abilitato dovrà acquisire anche tale ulteriore delega nonché copia del documento di riconoscimento del delegato. Tale ulteriore delega dovrà essere registrata nell’apposito registro cronologico di cui all’art. 5 della convenzione.
1.3 La delega per il prelievo delle stringhe RED e delle stringhe INV CIV contiene le seguenti Informazioni:
– dati anagrafici del dichiarante (delegante) e suo codice fiscale;
– tipologia (RED o INV CIV), anno di campagna per la gestione degli Ordinari e Solleciti della stringa da prelevare;
– data di conferimento della delega.
1.4 II soggetto abilitato accede alle stringhe RED e alle stringhe INV CIV dell’Interessato previo Inserimento in procedura dell’indicazione di:
— elementi fissi: codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la stringa, esistenza della delega specifica e data della stessa, numero progressivo della delega, determinato sulla base dell’apposito registro di protocollo Interno di cui al punto 1.2, posizione previdenziale (numero pensione da intendersi formato da: Sede-Categoria-Certificato) o in alternativa matricola ordinaria dell’anno precedente.
— uno dei seguenti elementi a scelta:
– tipologia ed estremi del documento di Identità del soggetto per II quale si intende visualizzare la stringa;
– inserimento di un file contenente la scansione della delega al soggetto abilitato e del documento di identità del soggetto per II quale si Intende visualizzare la stringa.
In considerazione dei limiti tecnici sulla dimensione massima del pacchetti di dati che possono essere inviati (2 Mb) la trasmissione della delega scansionata e del documento di identità del soggetto può avvenire unicamente tramite modalità on-line.
La trasmissione delle dichiarazioni tramite la modalità off-line è consentita unicamente a pacchetti di dati non contenenti, al loro interno, file allegati.
- Modalità di accesso alle procedure
2.1. Espletamento de! prelievo delle stringhe RED ed INV CIV
L’accesso alle procedure on line avviene tramite apposita funzione disponibile sul sito wwwinps .it
L’accesso alle procedure on line è consentito esclusivamente – al di fuori della particolare ipotesi dì trattamento autorizzata per i CAF ai sensi dei commi da 4 a 8 dell’art. 11 della Convenzione – ad opera delle “Persone autorizzate” al trattamento nel rispetto di quanto in merito è previsto all’art. 12 della Convenzione e nell’Atto di nomina dei soggetti abilitati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (all. 1 della Convenzione).
L’accesso al servizi INPS sarà consentito mediante le seguenti modalità:
per i professionisti: PIN dispositivo dell’INPS o credenziali SPID almeno di secondo livello o Carta Nazionale del Servizi (CNS)
per i CAF: SPID, con credenziali almeno di Livello 2 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Ciascun CAF nomina un Amministratore delle utenze al quale sono resi disponibili appositi servizi per la gestione delle abilitazioni degli operatori del CAF.
I CAF possono accedere al servizi INPS anche mediante cooperazione applicativa, di cui al punto 2.2.
2.2 Prelievo in cooperazione applicativa
L’INPS ha sviluppato l’utilizzo del sistema in “cooperazione applicativa” al fine di semplificare le modalità di prelievo delle stringhe RED e INV CIV.
La cooperazione applicativa prevede l’accesso al servizi esposti mediante mutua autenticazione con Certificati Digitali rilasciati da AGID o dalla Certification Authority di INPS. L’accesso deve avvenire da un unico indirizzo IP identificante la porta di dominio del CAF, che viene inserito in una White List. Il messaggio deve arrivare con un “nome mittente” che deve essere associato al Certificato Digitale. Sono rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente ed emesse da AGID, relative anche alla tracciabilità del messaggi da parte dell’Istituto.
La richiesta delle stringhe sarà subordinata alla trasmissione telematica del dati univoci di cui al punto 1.4.
I CAF si Impegnano, su richiesta dell’Istituto, a trasmettere per via telematica le copie delle deleghe e del documenti di riconoscimento rilasciati dagli Interessati, come previsto in convenzione, rendendo disponibile un apposito servizio di cooperazione applicativa per la richiesta e il download delle deleghe da parte dell’Istituto ovvero l’invio, dietro chiamata di servizio prenotazione INPS, da parte del CAF.
In via eccezionale e solo per la vigente Campagna sarà possibile, per i soli CAF, il prelievo delle stringhe attraverso la piattaforma INPS, secondo le seguenti modalità.
In una prima fase l’INPS predispone i tracciati dei file dì scambio e li distribuisce nell’area “Software” del portale pubblico. I sistemi informativi proprietari dei CAF dovranno predisporre i file contenenti i Codici Fiscali dei soggetti di cui si dichiara di avere apposita delega, oggetto della richiesta, nel formato XML predisposto dall’Istituto.
Nella seconda fase il flusso prevede uno scambio bi-direzionale di informazioni:
|_| Il soggetto abilitato, attraverso la procedura Internet, trasmette all’istituto attraverso il portale:
Uno o più documenti in formato compresso (*.zlp) del tracciati XML contenente i codici Fiscali dei pensionati. Il numero dei documenti inviati è dipendente da eventuali vincoli derivati dalle dimensioni degli stessi file.
Un documento di accompagnamento, debitamente firmato e timbrato dal Legale Rappresentante del CAF, nel quale sono evidenziati il numero totale di codici Fiscali e il numero di XML Inviati
|_| La procedura informatica INPS archivia i documenti pervenuti, assegnandogli codici univoci, li elabora predisponendo per ogni XML pervenuto:
La visualizzazione dell’esito e dello stato di lavorazione del file trasmesso
|_| 0: trasmesso
|_| 1: in lavorazione
|_| 2: elaborato con errori
|_| 3: elaborato senza errori
La produzione di 4 documenti di risposta contenenti
|_| Posizioni interessate alla Campagna Red ordinaria
|_| Posizioni interessate alla Campagna Red Solleciti
|_| Posizioni interessate alla Campagna InvCiv ordinaria
|_| Posizioni interessate alla Campagna InvCiv Solleciti
I documenti di risposta sono In formato compresso (*.zip) e sono resi disponibili per download nella procedura sul sito www.lnps.it
|_| Il processo di scambio potrebbe essere dipendente da un periodo di tempo (date di Apertura e chiusura) in cui sarà possibile procedere con le richieste.
- Misure di sicurezza
3.1. Il soggetto abilitato, secondo i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento, utilizza le Informazioni acquisite esclusivamente per le finalità, previste dalla presente convenzione nel rispetto della normativa vigente, anche In materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza a tal fine previsti dalla Convenzione e in linea con il Regolamento UE 2016/679.
In tal senso, ciascun soggetto abilitato assicura che la propria struttura organizzativa sia idonea ad effettuare II trattamento dei dati In questione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione e dal citato Regolamento UE 2016/679,
3.2 II soggetto abilitato attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:
- adotta procedure di registrazione che prevedono II riconoscimento diretto e l’identificazione certa dell’utente;
- adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione. In particolare assicura che le credenziali:
– identifichino in modo univoco una persona fisica;
– siano emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa; siano costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password (OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
- nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, sono previste politiche di gestione della password che definiscano almeno I seguenti criteri:
– scadenza della password (non oltre 90 giorni);
– blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
– verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri; regole di complessità nella composizione della password; esclusione di nome, cognome e codice fiscale);
- la procedura di autenticazione dell’utente è protetta dal rischio di Intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo SSL (SSL con RSA a 1024 bit).
3.3 II legalo rappresentante del CAF individuerà uno o più soggetti, sulla base di requisiti di idoneità soggettiva di tipo tecnico e fiduciario, che svolgeranno le funzioni di “amministratori nazionali” per la gestione operativa delle autorizzazioni di accesso. Gli “amministratori nazionali” sono inoltre preposti al monitoraggio dell’utilizzo del servizi da parte del propri operatori in base agli strumenti che l’Istituto metterà a disposizione. Allo scopo di garantire un adeguato livello di riservatezza delle comunicazioni nei processi di gestione delle credenziali di accesso, gli amministratori, nonché gli operatori, devono disporre di un indirizzo e-mail aziendale.
3.4 II soggetto abilitato comunica all’Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito tecnologico che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
3.5 II soggetto abilitato, in osservanza dell’art. 7, punto 7.2, dell’Atto di nomina quale Responsabile del trattamento al sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (all. 1 della Convenzione), comunica tempestivamente all’Istituto Incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l’accesso alla procedura.
- Tracciamento degli accessi e controllo
4.1 II soggetto abilitato comunica alle “Persone autorizzate” che l’Istituto e il soggetto abilitato procedono al tracciamento degli accessi ai dati tramite registrazioni che consentano di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.
4.2 II soggetto abilitato assicura il rispetto del divieto nelle richieste via web di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che permettono di consultare in forma massiva i dati e di replicare le informazioni rese disponibili in autonome banche dati. Il rispetto di detta regola di accesso sarà oggetto di appositi controlli da parte dell’INPS. Eventuali accessi illegittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali saranno oggetto di segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.
4.3 La richiesta via web prevede la digitalizzazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri del servizio.
4.4 Ai fini della verifica del rispetto delle regole dettate per le operazioni oggetto delle presenti disposizioni, l’INPS effettua controlli a campione su tutti gli accessi nonché controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie nelle attività poste in essere da parte degli operatori autorizzati. Il monitoraggio delle anomalie è condotto con modalità adattative sulla base dell’osservazione di indicatori statistici degli accessi e di eventi che si discostano dalle medie o che evidenziano situazioni riconducibili a criteri di attenzione prefissati. In caso di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, l’Istituto richiederà al soggetto abilitato chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati. Il mancato Invio di quanto richiesto, ovvero l’inoltro di elementi di chiarimento non esaustivi, comporterà l’immediata disabilitazione dell’utenza. Nel caso in cui l’irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all’Invio della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell’utenza interessata non escludendo l’ipotesi di risoluzione della convenzione. Nel caso in cui si riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l’INPS procederà con la segnalazione all’Autorità competente e al Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell’Istituto.
4.5 L’INPS, per i casi in cui non vi sia stato l’inserimento in procedura del file contenente la scansione della delega all’intermediario e del documento di identità del soggetto, richiede, tramite PEC, a campione oppure su segnalazione delle Autorità competenti, copia delle deleghe e dei documenti dì identità degli interessati in possesso dei soggetti abilitati ai sensi del punto 1.3. In tal caso i soggetti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite PEC, entro 48 ore dalla richiesta, salvo casi particolari, nelle ipotesi In cui la richiesta dell’INPS pervenga al CAF dopo le ore 16, le 48 ore entro le quali deve essere fornito riscontro, ai sensi dell’articolo 17 della convenzione, decorrono dalle ore 8 del giorno successivo; qualora fossero rilevate irregolarità nella gestione delle deleghe si procederà alla sospensione delle utenze, ferme restando le segnalazioni al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti e le responsabilità civili ed eventualmente anche penali connesse ai comportamenti riscontrati.
4.6 L’Istituto, nell’ottica di rafforzare le misure di sicurezza, anche su impulso dell’Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, si riserva in qualunque momento di ridefinire i vincoli di accesso dall’esterno alle proprie banche dati e si impegna a dare tempestiva comunicazione al soggetto abilitato delle eventuali modifiche alle procedure di accesso.
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