INPS – Messaggio n. 245 del 18 gennaio 2024
Attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all’estero in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni – Indicazioni per il periodo d’imposta 2024
1. Premessa
I pensionati residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, al fine di poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a presentare annualmente all’INPS, nella qualità di sostituto di imposta, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 24, comma 3-bis), del TUIR e dell’articolo 2 del decreto del 21 settembre 2015 del Ministro dell’Economia e delle finanze, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la sussistenza dei requisiti ivi indicati e, quindi, nello specifico:
a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
b) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all’articolo 12 del TUIR, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le già menzionate condizioni sono cessate;
e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro. In caso di figli di età non superiore a 24 anni, per i quali si chiede la detrazione, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stato elevato a 4.000 euro. A tale riguardo si rammenta altresì che dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni (art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR).
2. Attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia per l’anno di imposta 2024
In base alla richiamata normativa vigente, i pensionati interessati aventi i requisiti descritti in premessa, al fine di consentire all’INPS di applicare le detrazioni per carichi di famiglia per il periodo d’imposta 2024, devono inoltrare la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ricorrendo alle modalità di seguito elencate:
– direttamente, accedendo al servizio online dedicato con la propria identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello; CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0; CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo). Il servizio è disponibile nel sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero” > “Utilizza il servizio”;
– avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato, che hanno a disposizione il medesimo applicativo nell’apposita sezione loro dedicata, accedendo dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero” > “Accesso ai servizi per patronati” > “Servizi ai Patronati”.
Al fine di prevenire disguidi, si raccomanda di avvalersi del canale telematico, anche se eventuali dichiarazioni cartacee possono essere comunque trasmesse dagli interessati alle Strutture territoriali dell’INPS ai fini della relativa acquisizione, purché complete di attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Si precisa che, per i pensionati interessati che hanno già fruito nel corso dell’anno fiscale 2023 delle detrazioni per carichi di famiglia, le stesse saranno mantenute senza soluzione di continuità per il periodo d’imposta 2024 solo se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il termine del 12 febbraio 2024.
In un’ottica proattiva nei confronti dei suddetti pensionati, l’Istituto invierà apposite comunicazioni nella sezione “MyINPS” per ricordare l’obbligo di dichiarazione annuale entro i termini sopra indicati.
Qualora la presentazione della dichiarazione annuale sostitutiva di atto notorio ai fini dell’applicazione delle suddette detrazioni non dovesse avvenire entro il termine del 12 febbraio 2024, si procederà, con effetto dal rateo in pagamento nella mensilità di aprile 2024, per tutte le gestioni dell’INPS:
– alla revoca delle detrazioni di cui trattasi;
– all’adeguamento dell’imposizione fiscale sull’imponibile pensionistico;
– al recupero delle imposte dovute per effetto delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità antecedenti. In caso di incapienza della pensione a subire il prelievo delle imposte dovute per il relativo conguaglio, gli importi residuali saranno trattenuti sui ratei di pensione successivi al mese di aprile 2024 fino al completo recupero degli stessi.
Qualora, in seguito alla revoca operata nei termini precedentemente descritti, dovessero pervenire, con riferimento ai pensionati interessati, dichiarazioni sostitutive di atto notorio per l’applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le stesse saranno attribuite nuovamente con il primo rateo utile di pensione, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse.
3. Variazioni dei carichi familiari in corso di anno
Eventuali variazioni nei carichi familiari che dovessero avvenire nel corso dell’anno fiscale devono essere obbligatoriamente comunicate all’INPS con tempestività al verificarsi dell’evento che genera il riconoscimento o la perdita del beneficio fiscale.
Ciò è necessario anche al fine di evitare – o comunque ridurre – il prelievo da parte dell’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, dei conguagli a debito e prevenire quindi disagi ai pensionati medesimi.
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