LAVORO – LEGGE DI STABILITA’ 2015 – NUOVE ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ANNO 2015 – REGIME DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO – IPOTESI DI OPERAZIONI SOCIETARIE – FRUIZIONE – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle ipotesi di operazioni societarie – art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.
L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – A.N.I.S.A. ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, concernente l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015.
In particolare, l’istante chiede se ai sensi della disposizione citata nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione, la società incorporante possa fruire del suddetto esonero, laddove l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle Relazioni industriali, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) il quale, allo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.
La disposizione in argomento stabilisce che l’esonero contributivo può essere concesso nella misura in cui nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del beneficio laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. Ciò all’evidente scopo di scongiurare comportamenti elusivi della ratio della norma posti in essere con l’esclusiva finalità di conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro (cfr. INPS circ. 17/2015).
Ciò premesso, si fa presente che per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione appare possibile richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005); il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi (cfr. ML interpello n. 20/2010).
Con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, nei casi sopra descritti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso.
Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.
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