Interpello n. 904-791/2017 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Confermata la possibilità di collegare un piano welfare aziendale a parametri incentivanti e premiali

OGGETTO: Interpello n. 904-791/2017  – Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

Istanza presentata il 08/06/2017

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante, accreditata alla Regione Lombardia per la formazione professionale ed i servizi al lavoro, rappresenta di aver deciso di varare un Piano Welfare a carattere premiale ed incentivante, rivolto a tutti i dipendenti, mediante il ricorso e la messa a loro disposizione di una specifica piattaforma web personalizzabile che consentirebbe alla generalità di essi la fruizione integrata e flessibile del basket di servizi previsti dal medesimo Piano Welfare attraverso l’assegnazione di un budget di spesa “figurativo” (c.d. “credito welfare”), totalmente a carico del datore di lavoro e non rimborsabile, pari a 1.500,00 euro annui per ogni dipendente da utilizzare secondo le proprie necessità ed esigenze.
In particolare, per il primo anno di vigenza del Piano Welfare, si intende assegnare a ciascun dipendente tale importo al raggiungimento del 100 per cento di un determinato obiettivo individuale precisando che la somma verrebbe proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di raggiungimento di un risultato inferiore.
Con riferimento, invece, al secondo anno di vigenza del Piano Welfare, si intende assegnare a ciascun dipendente il credito di 1.500,00 euro al raggiungimento del 100 per cento di un determinato obiettivo aziendale (livello di fatturato annuo atteso) con la precisazione che, in mancanza e comunque entro uno scarto massimo al ribasso del 10 per cento, tale importo verrebbe rapportato ad una determinata percentuale (nello specifico il 3 per cento) della RAL individuale.
Alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 e dalla legge di bilancio per il 2017 ed attesi i chiarimenti forniti, sull’argomento, dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 15 giugno 2016, n. 28, la società istante chiede di sapere quale sia il corretto regime fiscale applicabile alla fattispecie in esame.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene che, in merito alla descritta situazione, sussistano i presupposti per escludere da imposizione sul reddito di lavoro dipendente il valore dei servizi offerti alla generalità dei propri dipendenti rientranti nelle fattispecie esentative di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR con riferimento sia al primo che al secondo anno di vigenza del Piano Welfare.
Evidenzia al riguardo che, così come previsto dalla normativa di riferimento, i benefit in esame, che non sono rivolti ad personam e non costituiscono quindi dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati dipendenti, non sarebbero in ogni caso neanche convertibili in denaro nel caso di totale o parziale mancato loro utilizzo.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
In sostanza, con la predetta disposizione viene sancito il c.d. principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante ragion per cui sia gli emolumenti in denaro e sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (c.d. fringe benefit) costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono entrambi alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Tuttavia, il medesimo articolo 51 prevede, ai commi successivi (così come modificati in seguito alle novità normative introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 e dalla legge di bilancio per il 2017 ed attesi i chiarimenti forniti, sull’argomento, dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 15 giugno 2016, n. 28, a cui si rinvia integralmente per gli opportuni approfondimenti), delle specifiche deroghe al suddetto principio stabilendo tassativamente le ipotesi in cui determinate “somme” o “valori”, percepiti dai dipendenti in ragione del loro rapporto di lavoro, sono esclusi, in tutto o
in parte, dal loro reddito imponibile.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 10 marzo 2004, n. 34 (che ha superato i principi espressi dalla circolare ministeriale del 22 dicembre 2000, n. 238, paragrafo 2.2), e ribadito successivamente con la risoluzione del 29 marzo 2010, n. 26, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le opere ed i servizi siano messi a disposizione dei dipendenti e dei loro familiari tramite strutture esterne all’azienda purché i dipendenti medesimi risultino estranei al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio e, in particolare, non risultino beneficiari dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione alla fornitura del servizio.

Di conseguenza, le modalità di utilizzo di un budget figurativo per la fruizione dei servizi del Piano Welfare, attraverso una piattaforma informatica, non contrastano con le finalità della norma sempreché il budget assegnato, in caso di non utilizzo, non venga convertito in denaro e rimborsato al lavoratore in quanto, poiché l’esenzione da imposizione è riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro, sono escluse dai benefici fiscali in commento le erogazioni di somme, anche indirette, da parte del datore di lavoro che possono consistere in rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente o dai suoi familiari.
Peraltro, l’Amministrazione finanziaria ha più volte chiarito, con vari documenti di prassi (cfr. circolari n. 326 del 23 dicembre 1997, paragrafo 2.2.6, e n. 188 del 16 luglio 1998, paragrafo 4), che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione “alla generalità dei dipendenti” o a “categorie di dipendenti”, ha inteso riferirsi alla generica disponibilità verso un gruppo omogeneo di dipendenti (anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle opere o servizi o delle somme messi a disposizione dal datore di lavoro) poiché, invece, qualora l’offerta dell’azienda sia rivolta ad
personam oppure consenta di trarre dei vantaggi soltanto ad alcuni e ben individuati lavoratori, non viene riconosciuta l’applicazione delle disposizioni agevolative in esame tassativamente previste.
Considerato pertanto che, nel caso di specie, la struttura del Piano Welfare di cui trattasi (che subordina l’accesso ai vari servizi al raggiungimento di determinati obiettivi di performance aziendale ed individuale con espressa indicazione del “credito welfare” attribuibile in funzione del livello di ottenimento di tali obiettivi), così come descritta, non parrebbe contrastare con la finalità delle norme agevolative in commento, questa Direzione regionale ritiene che, nel caso in esame, sussistano, in capo alla società istante, i presupposti per escludere da imposizione sul reddito di
lavoro dipendente il valore dei servizi offerti alla generalità dei propri dipendenti rientranti, astrattamente, nelle fattispecie esentative di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR in relazione al primo ed al secondo anno di vigenza del Piano Welfare.
I documenti citati sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE