INVITALIA – Circolare 16 aprile 2020, n. 10

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Avvio dell’operatività della misura prevista per i finanziamenti fino a 25.000 euro dall’articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità)

Si comunica che è possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità.

La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

I finanziamenti che saranno oggetto della richiesta di garanzia dovranno rispettare le caratteristiche in termini di durata, importo e condizioni economiche previste dall’articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità.

Si comunica, infine, che l’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione del soggetto beneficiario finale e il soggetto finanziatore potrà erogare il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore del Fondo.