
Per gli Ermellini risulta evidente che non può essere accolta la tesi di molti contribuenti secondo cui per autonoma organizzazione si debba intendere una struttura capace di produrre di per sè sola reddito, prescindendo dall’apporto del professionista o del lavoratore autonomo, in quanto tale tesi escluderebbe dall’applicazione dell’IRAP quasi tutte le attività professionali e di lavoro autonomo.
L’IRAP però “coinvoge una capacità produttiva che può non essere compiutamente autonoma, ma deve essere sempre impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista”, e che quindi deve essere riconducibile a “un insieme di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know – how del professionista”.
I giudici di legittimità sottolineano che non può esserci automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate, in quanto vi sono casi in cui il dipendente (magari part -time) non accresce la capacità produttiva del professionista:è quindi compito del giudice accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca elemento potenziatore ed aggiunntivo ai fini della produzione del reddito.
Nel caso in esame la Cassazione respinge il ricorso in quanto ritiente che non emergano elementi tali da far dedurre che il dipendente part time abbia potenziato la capacità produttiva del contribuente.
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