Holding industriali e criteri di qualificazione – determinazione della base imponibile
Il D.Lgs. n. 446/97 prevede all’art. 6 comma 9 che “per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale deisoggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare”.
Le holding industriali stanno predisponendo il progetto di bilancio e la relazione di gestione, la cui approvazione avverrà in sede di assemblea dei soci che sarà convocata usufruendo del termine lungo dei 180 giorni previsto dall’art. 2364 c.c., in caso ricorra l’obbligo del bilancio consolidato.
Per una corretta determinazione della base imponibile Irap, occorre verificare l’altro requisito richiesto dall’art. 6, comma 9, D.Lgs. 446/97, vale a dire la prevalenza dell’attività esercitata che deve consistere nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria.
Per valutare tale prevalenza si può fare riferimento alla Circolare 37/2009 dell’Agenzia delle Entrate che fornisce un criterio rinviando ad altra Circolare la n. 19/2009 in cui è stato precisato che l’esercizio prevalente dell’attività diassunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia efinanziaria risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio ecceda il 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.
La Circolare 37 aggiunge rispetto al precedente documento di prassi che l’esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali, ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società (quali, ad esempio, icrediti derivanti da finanziamenti).
Questo tenuto conto del fatto che l’attività di assunzione di partecipazioniprevista dalla norma non si esaurisce con l’acquisizione delle partecipazioni, ma include anche la gestione delle stesse.
Per determinare i requisiti ai fini della predetta qualificazione di “holding industriale”, dopo l’abbrogazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 385/1993 ad opera del dall’art. 10, co. 7, del D.Lgs. n. 141/2010, deve ritenersi sufficiente la sussistenza del carattere sostanziale della stessa (nota Assoholding prot. n. 32/2010), ovvero la soddisfazione dei requisiti indicati dal successivo co. 10 della predetta norma abrogativa, corrispondenti a quelli già contenuti nei predetti artt. 12 e 13 del D.M. n. 29/2009, con riferimento al presupposto della “attività prevalente” di gestione delle partecipazioni industriali. A tale proposito, si rammenta che l’operatività di queste ultime disposizioni comporta una comparazione tra le attività di assunzione di partecipazioni e quelle di natura diversa (industriale, commerciale o di servizi), sulla base dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, salvo il caso delle imprese di nuova costituzione, per le quali è sufficiente un solo rendiconto annuale approvato. In particolare, ai fini della sussistenza del requisito della suddetta prevalenza, devono risultare soddisfatte, congiuntamente, due condizioni:
Tra i proventi assimilati non rientrano i dividendi che vengono riclassificati nella voce C15 del conto economico.
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