AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 luglio 2021, n. 465
Istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali esenti dall’imposta di bollo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’ente pubblico istante ha chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, alle istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali: ICI, IMU, TASI, TARI, Contributo di Soggiorno.
Al riguardo, fa presente che i contribuenti a seguito della notifica di avvisi di accertamento aventi ad oggetto i tributi locali, nel caso di accettazione del predetto provvedimento, possono presentare istanza di rateizzazione degli importi accertati.
L’istante sottolinea, che le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo sono soggette all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 3 della tariffa, allegato A, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione.
L’istante aggiunge, inoltre, che nella tabella B annessa al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 sono disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Al riguardo, richiama l’articolo 5, comma 1, della citata tabella, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, degli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti Uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente”.
Il medesimo articolo 5, al penultimo comma, prevede l’esenzione per le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.
Da ultimo l’istante, rappresenta, che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 9 maggio 2011 n. 55/E, rispondendo a un quesito specifico, dopo aver richiamato il penultimo comma dell’articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, evidenzia che già con la risoluzione n. 450267 del 3 marzo 1988 è stato precisato che l’ampia formulazione della norma consente di ricomprendere nella sua sfera d’applicazione anche “le domande che si propongono come fine, diretto od indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo”. Alla luce di quanto sopra, l’interpellante chiede di conoscere se per le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali, debba essere corrisposta o meno l’imposta di bollo.
L’Ente istante chiede, infine, se le istanze di rateizzazione relative ad entrate di natura extra-tributaria/patrimoniale quali, a titolo esemplificativo, il canone occupazione suolo pubblico, i contributi per i servizi educativi e scolastici devono essere assoggettate all’imposta di bollo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali quali l’ICI, l’IMU, la TASI, la TARI e il Contributo di Soggiorno, sono esenti dall’imposta di bollo.
L’istante rileva, inoltre, le istanze di rateizzazione relative ad entrate di natura extra-tributaria/patrimoniale quali, a titolo esemplificativo, il canone occupazione suolo pubblico, i contributi per i servizi educativi e scolastici siano da assoggettare all’imposta di bollo.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che «Sono soggetti all’imposta (…)gli atti, documenti e registri indicati nell’nnessa tariffa».
Con riferimento alla fattispecie sottoposta all’attenzione della scrivente, l’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al medesimo d.P.R. stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le «Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili»,
In linea generale, quindi, le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.
In deroga alle predette disposizioni di carattere generale, nella tabella B annessa al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 sono disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.
Al riguardo l’articolo 5, comma 5, della citata tabella, prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, tra l’altro, per le «Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime».
Con riferimento al caso proposto, occorre ricordare il principio affermato nella risoluzione del 3 marzo 1988, n. 450267, in seguito ribadito anche nella risoluzione 9 maggio 2011, n. 55/E, secondo il quale “l’ampia formulazione di cui all’articolo 5, ricomprende nella sua sfera d’applicazione le domande che si propongono come fine, diretto o indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo”.
In ragione di quanto illustrato, si ritiene che, anche le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo per il disposto del citato articolo 5, comma 5 della tabella, B annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.
Per quanto riguarda, infine, il secondo quesito posto dall’ente istante, concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sulle istanze di rateizzazione relative ad entrate di natura extra-tributaria/patrimoniale, si ritiene di non condividere il parere espresso dell’interpellante in merito alla debenza della predetta imposta.
Relativamente al trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle istanze oggetto del quesito, si richiama il disposto dell’articolo 5, comma 4 della tabella, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, che esenta in modo assoluto, dall’imposta di bollo, tra l’altro, gli «Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».
Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che anche le istanze di rateizzazione oggetto del presente quesito, in quanto atti del procedimento di riscossione delle entrate extra-tributarie degli enti locali, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo per il disposto del citato articolo 5, comma 4 della tabella, B annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.
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