AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 47/E del 31 luglio 2023
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosce alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, che pongono in essere investimenti e attività di sviluppo digitale come previsti dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, un contributo sotto forma di credito d’imposta alle condizioni ivi indicate.
Il successivo comma 2 del citato articolo 4 stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 29 dicembre 2021 sono state disciplinate le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta in parola.
Il Ministero del Turismo, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del richiamato decreto del 29 dicembre 2021, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero del Turismo, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
– “6997” denominato “credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo del 29 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24.
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