Agenzia delle Entrate – Risposta n. 402 del 2 agosto 2022
IVA – Trattamento applicabile alla realizzazione di un nuovo fabbricato adibito ad archivio comunale. Parte terza, numeri 127-quinquies e 127-septies,della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Il Comune istante (di seguito, il “Comune” o “Istante”) fa presente di aver approvato un intervento di realizzazione di un nuovo impianto di archiviazione presso l’area denominata “Cittadella degli Archivi“, in relazione al quale chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui ai numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Al riguardo, l’istante rappresenta quanto segue.
Il Comune istante ha realizzato nel 2011 un impianto di archiviazione in fabbricati di proprietà (denominato “Cittadella degli Archivi“) e dal 2014 è iniziato ” un massivo processo di riversamento degli archivi dalle diverse sedi del Comune … non più conformi alla custodia dei fondi documentali, verso la Cittadella degli Archivi, determinando l’occupazione di 70 km lineari sui 90 km disponibili“.
L’istante precisa che “Il modello di gestione ha consentito a Cittadella degli Archivi di diventare di fondamentale importanza per il Comune … in quanto costituisce ad oggi non solo il principale archivio di deposito comunale, ma anche buona parte dell’archivio storico e di quello corrente di tutta l’Amministrazione, costituendo de facto un gigantesco back-office della maggior parte degli uffici comunali”, come si evidenzia anche dalla relazione tecnica allegata all’istanza.
Inoltre, “Da maggio 2017, lo sportello Unico per l’Edilizia ha spostato presso la Cittadella degli Archivi il ricevimento dei professionisti che accedono alle visure dei fascicoli dell’edilizia privata. Ciò, unitamente all’accesso settimanale da parte dei servizi funebri e cimiteriali, alle frequenti richieste di accesso da parte di (…) S.p.a., alle quotidiane richieste di accesso da parte dei servizi interni, alle richieste di accesso da parte di studenti e ricercatori, ha portato la Cittadella degli Archivi a superare la soglia delle 24.000 pratiche consultate ogni anno”.
In virtù di tale utilizzo, l’impianto attualmente esistente sta velocemente raggiungendo i propri parametri di saturazione, sia in relazione alle capacità di stoccaggio e sia per quanto concerne le possibilità di picking e di consultazione.
Il Comune precisa, peraltro, che ha dovuto affidare temporaneamente, per esigenze non procrastinabili, la custodia, la gestione e la digitalizzazione di alcuni fondi archivistici, pari a quasi 20 km lineari, presso soggetti terzi, il cui rientro in sede dovrà necessariamente avvenire nel prossimo triennio.
In tale contesto si colloca l’intervento di realizzazione del nuovo impianto di archiviazione presso la predetta Cittadella degli Archivi, descritto in dettaglio nella Deliberazione della Giunta Comunale n. (…) del 23 dicembre 2021, ed affidato ad una società interamente partecipata (… S.p.A.), in regime di house providing, in linea con quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Il suddetto intervento, di importo complessivo pari a euro (…), si articola come segue:
- demolizione degli annessi e di una campata dell’edificio industriale (capannone) preesistente per consentire la realizzazione del nuovo archivio meccanizzato e della relativa baia di carico;
- recupero e adeguamento delle restanti due campate dell’edificio industriale (capannone) per ospitare nuove funzioni a servizio dell’archivio (tra cui la hall di ingresso e reception per l’accoglienza visitatori/fruitori del servizio pubblico, uffici comunali, sala consultazione/sala convegni, magazzino temporaneo);
- realizzazione di una serie di nuovi spazi a servizio dell’archivio, quali locali tecnici, locale rifiuti, etc.;
- realizzazione di una “quinta” ad alto valore estetico costituente la nuova facciata lungo via (…) in corrispondenza della baia di carico del nuovo archivio meccanizzato. Ciò posto, il Comune pone il dubbio interpretativo in merito alla possibilità di applicare le disposizioni contenute nella Tabella A, parte terza, ai numeri 127-quinquies) e 127-septies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al corrispettivo per la realizzazione del predetto intervento edilizio rappresentato dal descritto impianto di archiviazione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che all’intervento descritto si applichi, ai sensi del combinato disposto dei citati numeri 127-quinquies) e 127-septies), contenuti nella parte terza della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l’IVA nella misura del 10 per cento in quanto “opera di urbanizzazione secondaria“.
Al riguardo, l’istante evidenzia che “È del tutto pacifico, quindi, che la realizzazione del nuovo impianto di archiviazione da parte del Comune consista nella realizzazione di un’opera (l’impianto di archiviazione per l’appunto) che è da considerarsi in funzione e al servizio di una zona urbanizzata.
Così come è del tutto evidente che il nuovo impianto di archiviazione non consista nella sede comunale o municipale ma costituisca un’infrastruttura decentrata del Comune (…).
Nel nuovo impianto di archiviazione verrà svolta una funzione istituzionale e tipica del Comune, ossia verrà offerto un servizio di interesse collettivo che consiste nel soddisfacimento del bisogno di reperimento e consultazione delle informazioni archiviate; in aggiunta a ciò, il nuovo archivio ed i nuovi ambienti di servizio ad esso annessi e correlati permetteranno di promuovere iniziative culturali e di valorizzare e divulgare il patrimonio storico-archivistico milanese, svolgendosi, quindi, anche una funzione di istruzione/culturale”.
Inoltre, “È evidente, quindi, che l’opera di realizzazione del nuovo archivio del Comune è destinata a produrre servizi di interesse collettivo in vari settori (economico, di istruzione, cultura e tempo libero) nell’ambito di un centro abitato, con la finalità di migliorare il livello qualitativo degli abitanti”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 10 per cento, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione, primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22
ottobre 1971, n. 865″.
In relazione alle opere di urbanizzazione secondaria, con diversi documenti di prassi è stato precisato che sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri abitanti (cfr. risoluzioni n. 157 del 12 ottobre 2001 e n. 394/E del 28 dicembre 2007).
Il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di seguito, “Testo Unico Edilizia“), contiene le disposizioni a cui occorre attualmente riferirsi relativamente alla qualificazione e delle opere e degli interventi in materia edilizia.
Al riguardo, con la risoluzione n. 69/E del 16 ottobre 2016, è stato precisato che l’articolo 16 del citato Testo Unico Edilizia contiene l’elencazione degli interventi relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, riproduttiva delle opere di cui alla menzionata legge n. 847 del 1964 e, più precisamente, al comma 8 sono indicati gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi, tra gli altri, ai seguenti interventi: “asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. (…)“.
Il successivo numero 127-septies) della medesima Tabella A, parte terza, prevede l’applicazione della stessa aliquota del 10 per cento per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-qunquies”.
Pertanto, ai fini IVA, possono beneficiare dell’aliquota nella misura ridotta del 10 per cento le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (di cui alla citata legge n. 847 del 1964, come successivamente integrata dalla legge n. 865 del 1971 e, sostanzialmente, riprodotte nel richiamato articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001) nonché le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, afferenti alla realizzazione delle medesime opere.
In sostanza, in considerazione del descritto quadro normativo, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la cui realizzazione viene prevista l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 10 per cento sono quelle tassativamente indicate nella citata legge n. 847, richiamata dalla disposizione fiscale di agevolazione di cui al citato numero 127-quinquies) e, come accennato, successivamente riprodotte nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia, nonché da quelle previste da altre disposizioni specifiche di equiparazione.
Con riferimento alle “delegazioni comunali” espressamente ricomprese nell’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del 1964 e attualmente riportate nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia, con la risoluzione n. 394/E del 2007, è stato chiarito che “sostanzialmente” la stessa deve essere considerata struttura amministrativa decentrata o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’ente locale a servizio dei residenti nel territorio.
Con riferimento alla riconducibilità dell’intervento descritto alla “delegazione comunale“, occorre fare riferimento alla nozione che emerge dai documenti di prassi sopra richiamati.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che il contratto di appalto non è stato fornito dall’istante in quanto non sono stati ancora definiti i quadri economici posti alla base di esso, pertanto, la presente risposta di basa su quanto rappresentato dall’istante, anche in risposta alla richiesta di documentazione integrativa.
Nel caso di specie, l’intervento consisterà nella costruzione di un nuovo impianto di archiviazione ad alta efficienza tecnologica la cui realizzazione consentirà, grazie all’elevata meccanizzazione, una capacità di consultazione dell’archivio in tempi brevi assicurando, a beneficio della collettività, altresì, un’esperienza di consultazione altamente efficiente e con possibilità di garantire un elevato incremento delle richieste soddisfabili.
Si osserva a tal proposito che, come si evince peraltro dalla relazione tecnica allegata, gli archivi degli enti locali sono soggetti al regime del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del Codice Civile, nonché al regime dei beni culturali, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (c.d. Codice dei beni culturali).
In tal modo, spetta all’autorità amministrativa la loro tutela, protezione e conservazione (cfr. articolo 823 del Codice Civile e articoli 1 e 3 del Codice dei beni culturali). Altresì, è compito dell’Amministrazione garantire la valorizzazione e la pubblica fruizione dell’archivio (cfr. articolo 1 del Codice dei beni culturali) nonché il rispetto della normativa in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e di accesso agli atti.
Nel caso di specie, il Comune afferma che il nuovo fabbricato adibito ad archivio possa essere ricondotto tra le “delegazioni comunali” che, a loro volta, sono espressamente ricomprese nell’elencazione delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del 1964 e attualmente nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che alle prestazioni di servizio derivanti dal contratto di appalto da stipularsi per realizzazione del nuovo impianto di archiviazione del Comune, possa applicarsi l’IVA nella misura ridotta del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dei richiamati numeri 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, parte terza, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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