La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33159 depositata il 29 novembre 2023, intervenuto in tema di anatocismo, ha statuito il seguente prinpio di diritto secondo cui “… in materia di bancaria, tutto ciò che attiene alla mancata produzione dei contratti dei quali si affermi la nullità finanche solo parziale non si attaglia alla dedotta indebita applicazione dell’anatocismo, ove questa comunque risulti dagli estratti conto e scalari prodotti in giudizio e oggetto di una c.t.u.: rimarcare da tale punto di vista che in causa non siano stati prodotti i contratti contenenti la pattuizione dell’interesse anatocistico non vale a giustificare – dinanzi a una c.t.u. che sia stata comunque regolarmente esperita sui documenti contabili – il rigetto della domanda di ripetizione e di rettifica del saldo di conto. …”
La vicenda ha riguardato una società che aveva citato in giudizio una banca affinché venisse dichiarata la nullità parziale di alcuni contratti di conto corrente con specifico riferimento alla capitalizzazione dell’interesse anatocistico, alla determinazione del saggio ultralegale e alla commissione di massimo scoperto. I giudici di prime cure accolsero la domanda della società. Avverso tale decisione la banca propose appello. La Corte Territoriale riformava la sentenza impugnata sul rilievo che l’attrice, pur allegandone l’esistenza, non aveva prodotto i contratti di conto corrente ai quali riferire le doglianze. La società impugnava la sentenza di appello con ricorso in cassazione fondato su nove motivi.
Gli Ermellini accolgono i motivi terzo e sesto, rigetta i restanti.
I giudici di legittimità evidenziavano che la società ricorrente, oltre alle domande incentrate sulla clausola di determinazione del saggio ultra-legale e sulla clausola determinativa della commissione di massimo scoperto, aveva proposto anche e comunque una domanda di ripetizione di tutto quanto pagato in forza della capitalizzazione illegittima dell’interesse anatocistico trimestrale. Pertanto “… appare rilievo plausibile per giustificare il rigetto delle pretese incentrate sulla previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali (v. Cass. Sez. 1 n. 15774-18, Cass. Sez. 1 n. 512-17), non è sufficiente a giustificare, invece, il rigetto della domanda incentrata sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Non è sufficiente perché la capitalizzazione (unicamente a debito) di interessi anatocistici – a differenza della mera determinazione di interessi a un tasso ultra-legale o della c.m.s. – è prassi di per sé illegittima, a prescindere dall’essere conseguenza di pattuizione negoziale nulla. E quindi può esser dimostrata a prescindere dalla produzione del contratto, mediante l’espletamento di una c.t.u. finalizzata a ricostruire l’andamento contabile del rapporto. …”
Per cui secondo il Supremo consesso il mancato deposito in giudizio dei contratti può giustificare il rigetto della sola domanda sulla nullità delle clausole contrattuali quali quelle riguardanti la commissione di massimo scoperto o sulla determinazione del tasso di interesse ultra-legale.
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