Corte di Cassazione, sentenza n. 33159 depositata il 29 novembre 2023 – In materia di bancaria, tutto ciò che attiene alla mancata produzione dei contratti dei quali si affermi la nullità finanche solo parziale non si attaglia alla dedotta indebita applicazione dell’anatocismo, ove questa comunque risulti dagli estratti conto e scalari prodotti in giudizio e oggetto di una c.t.u.: rimarcare da tale punto di vista che in causa non siano stati prodotti i contratti contenenti la pattuizione dell’interesse anatocistico non vale a giustificare – dinanzi a una c.t.u. che sia stata comunque regolarmente esperita sui documenti contabili – il rigetto della domanda di ripetizione e di rettifica del saldo di conto